§ 1.2.10 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 37.
Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 3, ad oggetto: 'Commissione per l'Autortforma del Molise'.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:23/12/2004
Numero:37


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 è sostituito dal presente:
Art. 2.      1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 è sostituito dal presente:
Art. 3.      1. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario della Commissione per l'Autoriforma del Molise che risultano in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati [...]
Art. 4.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge — previsti in Euro 80.000,00 — si farà fronte con la legge di approvazione del bilancio regionale di previsione per l'anno 2005.
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


§ 1.2.10 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 3, ad oggetto: 'Commissione per l'Autortforma del Molise'.

(B.U. 31 dicembre 2004, n. 29).

 

Art. 1.

     1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 è sostituito dal presente:

«3. La Commissione dura in carica dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2005.».

 

     Art. 2.

     1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 è sostituito dal presente:

«3. I1 Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario della Commissione sono rinnovati ogni sei mesi, al fine di consentire in ciascuna delle predette cariche l'alternanza tra rappresentanti dei gruppi politici di maggioranza e rappresentanti dei gruppi politici di minoranza.>>.

 

     Art. 3.

     1. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario della Commissione per l'Autoriforma del Molise che risultano in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 30 giugno 2005. Al Presidente. al Vice Presidente ed al Segretario, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, subentrano dal 1° luglio 2005 i Consiglieri che li hanno immediatamente preceduti nelle rispettive cariche.

 

     Art. 4.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge — previsti in Euro 80.000,00 — si farà fronte con la legge di approvazione del bilancio regionale di previsione per l'anno 2005.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.