§ 1.1.3 - L.R. 26 gennaio 2007, n. 2.
Istituzione della Commissione per l'Autoriforma del Molise.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 statuto regionale
Data:26/01/2007
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Istituzione e compiti della Commissione.
Art. 2.  Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 3.  Principi.
Art. 4.  Disposizioni procedurali.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 1.1.3 - L.R. 26 gennaio 2007, n. 2.

Istituzione della Commissione per l'Autoriforma del Molise.

(B.U. 1 febbraio 2007, n. 4).

 

Art. 1. Istituzione e compiti della Commissione.

     1. È istituita presso il Consiglio regionale una Commissione a carattere temporaneo, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto regionale, denominata: "Commissione per l'Autoriforma del Molise", nello spirito delle scelte effettuate durante i lavori svolti nella precedente legislatura.

     2. La Commissione ha il compito di:

     a) elaborare la proposta di revisione dello Statuto regionale alla luce delle riforme di cui alla legge costituzionale 24 novembre 1999, n. 1, e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché delle innovazioni già introdotte dalla legislazione statale in materia di decentramento istituzionale ed amministrativo e in materia di riforme della pubblica amministrazione e del pubblico impiego;

     b) elaborare la proposta di revisione del regolamento interno di funzionamento del Consiglio regionale;

     c) elaborare la proposta di legge elettorale regionale.

     3. La Commissione dura in carica dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2008 [1].

     4. La Commissione, nel suo periodo di attività, si pronuncia in sede consultiva sui provvedimenti legislativi di rilevante contenuto istituzionale, riguardanti il riordino della Regione e delle Autonomie locali.

 

     Art. 2. Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

     1. La Commissione è composta da 16 consiglieri regionali, di cui pariteticamente otto indicati dai gruppi politici di maggioranza e otto indicati dai gruppi politici di minoranza.

     2. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

     3. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario costituiscono l'Ufficio di Presidenza della Commissione.

     4. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario della Commissione sono rinnovati a metà mandato, al fine di consentire in ciascuna delle predette cariche l'alternanza tra rappresentanti dei gruppi politici di maggioranza e rappresentanti dei gruppi politici di minoranza.

     5. La Commissione ha facoltà di:

     a) avvalersi della consulenza di esperti qualificati;

     b) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali ad analoghi organismi di altri Consiglieri regionali;

     c) indire seminari e convegni;

     d) tenere incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle categorie sociali ed economiche, con l'Università e con qualunque forma di organizzazione dei cittadini;

     e) porre in essere ogni ulteriore iniziativa o attività utile all'assolvimento dei suoi compiti.

     6. Il Consiglio regionale provvede a fornire alla Commissione locali, strumentazioni e personale occorrenti per il suo funzionamento, nonché personale di segreteria per l'Ufficio di Presidenza della Commissione nel numero massimo di tre unità, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15.

     7. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo Statuto regionale ed il regolamento interno del Consiglio disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.

 

     Art. 3. Principi.

     1. Nella formulazione delle sue proposte normative di riforma, la Commissione osserverà i seguenti principi:

     a) unità dello Stato nazionale in armonia con l'adesione dell'Italia all'Unione Europea;

     b) federalismo solidale;

     c) valorizzazione dell'identità della Regione Molise sotto il profilo istituzionale, socio-culturale comunitario, democratico, solidaristico, produttivo e del lavoro;

     d) sussidiarietà;

     e) rafforzamento dell'autonomia regionale, escludendo ogni forma di separatismo;

     f) pieno riconoscimento, garanzia e partecipazione delle comunità locali, decentramento effettivo delle funzioni e delle risorse, anche in coerente attuazione della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34;

     g) partecipazione delle formazioni sociali e delle autonomie funzionali alla vita della Regione e del sistema delle Autonomie territoriali.

 

     Art. 4. Disposizioni procedurali.

     1. La Commissione, su questioni di particolare rilievo, può relazionare al Consiglio regionale per trarne orientamenti ed indirizzi.

     2. La Commissione trasmette al Presidente del Consiglio regionale le proposte di cui all'articolo 1, comma 2, corredate di relazione illustrativa e di eventuale relazione di minoranza.

     3. Entro 30 giorni dalla trasmissione delle proposte, ciascun consigliere può presentare al Presidente del Consiglio emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi 60 giorni.

     4. Terminato l'esame degli emendamenti da parte della Commissione, le proposte sotto iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per il corrente anno in euro 120.000,00 (centoventimila/00) si provvederà mediante la previsione di appositi stanziamenti con legge di approvazione del bilancio per l'anno 2007.

     2. In deroga alla vigente normativa in materia di contabilità, l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha autonomia di spesa nel limite dello stanziamento, con impegno alla rendicontazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     3. Anche per gli esercizi successivi l'onere annuale della spesa sarà determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci annuali.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2008, n. 1.