Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 05/05/1997 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Entrate di natura tributaria). |
Art. 2. (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato e dall'Unione Europea). |
Art. 3. (Entrate per rendite patrimoniali e diverse). |
Art. 4. (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitoli e rimborso di crediti). |
Art. 5. (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie). |
Art. 6. (Entrate per contabilità speciali). |
Art. 7. (Stato di previsione dell'entrata). |
Art. 8. (Spese di amministrazione generale). |
Art. 9. (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente). |
Art. 10. (Spese per interventi a sostegno della produzione). |
Art. 11. (Spese per servizi sociali e sanitari). |
Art. 12. (Spese non ripartite). |
Art. 13. (Estinzione di passività). |
Art. 14. (Contabilità speciali). |
Art. 15. (Stato di previsione della spesa). |
Art. 16. (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza). |
Art. 17. (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa). |
Art. 18. (Fondi globali). |
Art. 19. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie). |
Art. 20. (Fondo di riserva per le spese impreviste). |
Art. 21. (Fondo di riserva di cassa). |
Art. 22. (Impiego finanziamenti assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione). |
Art. 23. (Copertura del disavanzo della competenza del bilancio per l'anno 1997). |
Art. 24. (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti). |
Art. 25. (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati). |
Art. 26. (Emissione buoni obbligazionari regionali). |
Art. 27. (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità). |
Art. 28. (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della Giunta regionale). |
Art. 29. (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali). |
Art. 30. (Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari). |
Art. 31. (Termini per la presentazione dei rendiconti). |
Art. 32. (Semplificazioni procedurali). |
Art. 33. (Recupero disponibilità finanziaria). |
Art. 34. (Capitoli aggiunti). |
Art. 35. (Integrazione alle disposizioni procedurali). |
Art. 36. (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1997/1999). |
Art. 37. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 6.3.31 - Legge Regionale 5 maggio 1997, n. 29.
Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1997 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1997/1999.
(B.U. 15 maggio 1997, n. 18).
TITOLO I
Approvazione dello stato di previsione delle entrate e dello stato di
previsione della spesa
Art. 1. (Entrate di natura tributaria).
1. Le entrate derivanti da tributi della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione sono previste, per l'anno 1997, nei complessivi importi di lire 1.882.847.396.374 e di lire 1.878.990.197.230 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo I dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 2. (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato e dall'Unione Europea).
1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni di fondi dallo Stato e le entrate per contributi dall'Unione Europea sono previste, per l'anno 1997, nei complessivi importi di lire 1.199.417.171.344 e lire 1.729.301.405.278 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo II dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 3. (Entrate per rendite patrimoniali e diverse).
1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste per l'anno 1997 nei complessivi importi di lire 18.607.482.024 e di lire 37.790.705.888, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo III dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 4. (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitoli e rimborso di crediti).
1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti sono previste, per l'anno 1997, nei complessivi importi di lire zero e di lire zero rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate.
Art. 5. (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie).
1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 1997, nei complessivi importi di lire 363.972.913.984 e di lire 934.237.654.602, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo V dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 6. (Entrate per contabilità speciali).
1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1997, nei complessivi importi di lire 7.300.000.000.000 e di lire 7.300.000.000.000, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 7. (Stato di previsione dell'entrata).
1. E' approvato in lire 12.039.126.364.029 in termini di competenza e in lire 12.344.474.594.264 in termini di cassa, lo stato di previsione dell'entrata della Regione per l'anno 1997 annesso alla presente legge (tabella 1).
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote, di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1997, in relazione allo stato di previsione dell'entrata di cui al comma 1.
3. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.
Art. 8. (Spese di amministrazione generale).
1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese di amministrazione generale considerate nella rubrica I dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 1997, in complessive lire 199.584.000.000, di cui lire 194.794.000.000 per spese di parte corrente e lire 4.790.000.000, per spese in conto capitale, ed è destinato ai vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.
Art. 9. (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente).
1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente considerate nella rubrica II dello stato di previsione della spesa è determinato per l'anno 1997, in complessive lire 604.364.739.766 di cui lire 190.137.449.830 per spese di parte corrente e lire 414.227.289.936 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi nei settori organici e nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.
Art. 10. (Spese per interventi a sostegno della produzione).
1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per interventi a sostegno della produzione considerate nella rubrica III dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 1997, in complessive lire 440.892.000.320 di cui lire 136.206.764.000 per spese di parte corrente e lire 304.685.236.320 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.
Art. 11. (Spese per servizi sociali e sanitari).
1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per i servizi sociali e sanitari considerate nella rubrica IV dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 1997, in complessive lire 2.928.028.488.796, di cui lire 2.764.601.628.390 per spese di parte corrente e lire 163.426.860.406 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.
Art. 12. (Spese non ripartite).
1. Le spese di competenza non ripartite, considerate nella rubrica V dello stato di previsione della spesa per l'anno 1997, attengono:
a) quanto a lire 3.000.000.000 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
b) quanto a lire 50.000.000 al fondo di riserva per le spese impreviste;
c) quanto a lire 67.045.250.000 ai fondi globali per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi;
d) quanto a lire 200.000.000 per altre spese.
2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese non ripartite per l'anno 1997 risulta determinato in complessive lire 70.404.581.250 di cui lire 29.690.000.000 per spese di parte corrente e lire 40.714.581.250 per spese in conto capitale.
Art. 13. (Estinzione di passività).
1. Le spese per la estinzione di passività considerate nella rubrica VI dello stato di previsione della spesa per l'anno 1997 attengono:
a) al pagamento delle annualità di limiti di impegno per interventi compresi nei seguenti settori:
a1) Amministrazione generale lire zero
a2) Territorio e ambiente lire 74.889.142.893
a3) Produzione lire 38.808.191.214
b) al pagamento dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi lire 152.553.883.159;
c) all'ammortamento di mutui passivi lire 64.898.000.000;
d) al rimborso delle anticipazioni ordinarie di cassa e delle altre operazioni di prefinanziamento a breve lire zero.
2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per l'estinzione di passività risulta determinata per l'anno 1997 in lire 331.149.217.266.
Art. 14. (Contabilità speciali).
1. Le spese per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1997, nei complessivi importi di lire 7.300.000.000.000 e lire 7.300.000.000.000 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nella rubrica VII dello stato di previsione della spesa.
Art. 15. (Stato di previsione della spesa).
1. E' approvato in lire 12.039.126.364.029 in termini di competenza ed in lire 12.241.350.853.254 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1997 annesso alla presente legge (tabella 2).
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1997, in conformità alle disposizioni di cui alla
Art. 16. (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza).
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l'anno 1997 annesso alla presente legge (tabella 3).
Art. 17. (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa).
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1997 annesso alla presente legge (tabella 4).
TITOLO II
Determinazione delle entità dei fondi speciali; ricorso alle finanze
straordinarie e relative modalità
Art. 18. (Fondi globali).
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 della
a) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente" lire 26.440.000.000;
b) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento finanziate con risorse proprie", lire 12.600.000.000;
c) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento finanziate con ricorso al mutuo", lire 28.005.250.000.
2. I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono indicati, rispettivamente, negli elenchi 1, 2 e 3 allegati alla presente legge.
3. Le somme relative ai fondi globali indicate nel comma 1, sono iscritte rispettivamente a carico dei capitoli 5100101, 5100201 e 5100203 dello stato di previsione della spesa.
Art. 19. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie).
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 55 della
2. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 55 della medesima
Art. 20. (Fondo di riserva per le spese impreviste).
1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 56 della
Art. 21. (Fondo di riserva di cassa).
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57, sesto comma, della
Art. 22. (Impiego finanziamenti assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione).
1. Le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dalla Comunità Europea, stimate, per l'anno 1997, negli importi indicati nel prospetto B allegato alla presente legge ed iscritte a carico dei previsti capitoli dello stato di previsione dell'entrata, sono impiegate per le finalità di cui alla denominazione dei correlati capitoli dello stato di previsione della spesa, secondo le corrispondenze risultanti dallo stesso prospetto B.
Art. 23. (Copertura del disavanzo della competenza del bilancio per l'anno 1997).
1. Per fronteggiare il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1997, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi 1 e 2 è autorizzata ai sensi dell'articolo 67, primo comma, della
2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto al capitolo 5002228 dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 24. (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti).
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67, decimo comma, della
a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1994 nell'importo di lire 77.815.598.429;
b) per la copertura del disavanzo dell'anno 1995 nell'importo di lire 26.240.000.000;
c) per la copertura del disavanzo dell'anno 1996 nell'importo di lire 60.647.738.202.
2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato rispettivamente ai capitoli 5002006, 5002005, 5002227 dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 25. (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati).
1. Ai sensi dell'articolo 67 della
a) durata non superiore a quindici anni;
b) ammortamento a rate semestrali posticipate;
c) tasso variabile massimo semestrale non superiore a quello determinato dai competenti organi dello Stato per le operazioni di mutuo da concludersi dagli enti locali territoriali ai sensi della
2. Alla contrazione dei mutui di cui al comma 1 si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa, ai sensi dell'articolo 67, settimo comma, della
3. Il pagamento dell'annualità di ammortamento dei mutui contratti è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento e per tutta la durata dello stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei detti pagamenti.
4. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la quota relativa al rimborso del capitale, sia per la quota relativa agli interessi, sono dichiarate obbligatorie.
Art. 26. (Emissione buoni obbligazionari regionali).
1. Per l'anno 1997 è confermata l'autorizzazione concessa con l'articolo 7 della
TITOLO III
Disposizioni diverse
Art. 27. (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità).
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 80, commi primo e secondo, della
2. E' consentito altresì l'abbandono, da parte della Regione, del diritto di credito per tributi regionali in essere alla data del 31 dicembre 1996, quando lo stesso sia di importo non superiore a lire 20.000; parimenti non si fa luogo alla riscossione degli interessi e delle sanzioni pecuniarie ad essi connessi.
3. Il Dirigente del servizio bilancio, mediante proprio decreto, è autorizzato per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.
Art. 28. (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della Giunta regionale).
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 88, primo comma, della
2. Le disposizioni del primo comma dell'articolo 88 della
Art. 29. (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali).
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950 n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1.481, 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l'anno 1997, nel modo che segue:
a) per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;
b) per le nuove opere, nonché per il completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.
Art. 30. (Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari).
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 65 della
2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dall'Unione Europea, nonché per la iscrizione delle relative spese.
Art. 31. (Termini per la presentazione dei rendiconti).
1. La periodicità prevista per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati, prevista trimestralmente dall'articolo 95, primo comma, della
Art. 32. (Semplificazioni procedurali).
1. Le somme dovute in virtù di sentenze, giroconti e regolazioni contabili sono liquidate anche in carenza dei correlativi stanziamenti.
2. Con provvedimento del Dirigente del servizio bilancio la corrispondenza degli accertamenti-pagamenti è stabilita con adeguamento degli stanziamenti di competenza e di cassa in applicazione del penultimo comma dell'articolo 89 della
Art. 33. (Recupero disponibilità finanziaria).
1. Le economie di spesa provenienti dai residui perenti, ancorché derivanti da impegni su stanziamenti finanziati con risorse destinate a scopi particolari, affluiscono tra le disponibilità concorrenti alla determinazione dell'avanzo libero se inferiori a lire 3.000.000.
Art. 34. (Capitoli aggiunti).
1. In conformità al disposto dell'articolo 144 del
2. Il Dirigente del servizio bilancio è altresì autorizzato a provvedere, nei modi indicati nel comma 1, alla soppressione dei capitoli aggiunti in relazione all'eventuale istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza; con lo stesso provvedimento sono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione i residui iscritti ai corrispondenti capitoli aggiunti, nonché gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni assunti e i pagamenti disposti, già imputati agli stessi capitoli aggiunti.
Art. 35. (Integrazione alle disposizioni procedurali).
1. Con decreto del Dirigente del servizio bilancio, da comunicarsi al Consiglio entro quindici giorni e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, può provvedersi alla modifica degli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli ricompresi nelle partite di giro di cui al titolo VI dello stato di previsione dell'entrata ed alla rubrica VII dello stato di previsione della spesa.
Art. 36. (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1997/1999).
1. E' adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della
Art. 37. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.