Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.6 pesca nelle acque interne |
Data: | 05/02/2007 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 della L.R. n. 11/2004. |
Art. 2. Modifica all'articolo 7 della L.R. n. 11/2004. |
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 9 della L.R. n. 11/2004. |
Art. 4. Modifiche all'articolo 12 della L.R. n. 11/2004. |
Art. 5. Inserimento dell'articolo 12 bis nella L.R. n. 11/2004. |
Art. 6. Modifica dell'articolo 14 della L.R. n. 11/2004. |
Art. 7. Inserimento dell'articolo 14 bis nella L.R. n. 11/2004. |
Art. 8. Modifica all'articolo 16 della L.R. n. 24/1998. |
§ 5.6.21 - L.R. 5 febbraio 2007, n. 1.
Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 concernente: "Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura" e alla legge regionale 27 luglio 1998, n. 24 sulle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca.
(B.U. 15 febbraio 2007, n. 13).
Art. 1. Modifiche all'articolo 2 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 2. Modifica all'articolo 7 della
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della
"e) da quattro rappresentanti designati da ciascuna delle associazioni regionali delle cooperative di pesca ed acquacoltura ufficialmente riconosciute e da due rappresentanti delle associazioni di categoria operanti nel settore pesca ed acquacoltura a livello nazionale maggiormente rappresentative a livello regionale;".
Art. 3. Sostituzione dell'articolo 9 della
1. L'articolo 9 della
"Art. 9. Canone demaniale.
1. Con riferimento alle concessioni demaniali disciplinate dalla presente legge, al fine della quantificazione, nonché della riscossione dei canoni demaniali, la struttura organizzativa regionale competente per materia provvede ad applicare la normativa statale di riferimento, comunicando ai singoli concessionari l'importo del canone annuo dovuto, per gli adempimenti conseguenti.".
Art. 4. Modifiche all'articolo 12 della
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della
2. Nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 della
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della
"2 bis. L'esercizio dell'attività di ittiturismo è subordinata al rilascio di autorizzazione ad opera del Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture da adibirsi alla detta attività. La Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 2, definisce le modalità per il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ittiturismo.".
Art. 5. Inserimento dell'articolo 12 bis nella
1. Dopo l'articolo 12 della
"Art. 12 bis. Osservatorio regionale dell'economia ittica.
1. È istituito presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca marittima ed acquacoltura l'Osservatorio regionale dell'economia ittica, che si avvale a tal fine del supporto operativo della sezione speciale per l'economia ittica dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), istituita con
2. La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio.".
Art. 6. Modifica dell'articolo 14 della
1. Il comma 2 dell'articolo 14 della
"2. La vigilanza ed il controllo sull'attività di ittiturismo sono esercitati dai Comuni, che provvedono, in caso di accertata violazione, a darne informazione alle strutture regionali competenti in materia di pesca marittima e di turismo.".
Art. 7. Inserimento dell'articolo 14 bis nella
1. Dopo l'articolo 14 della
"Art. 14 bis. Sanzioni.
1. Per le violazioni alle disposizioni in materia di ittiturismo di cui all'articolo 12 sono comminate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 500 ad euro 1.000 per l'uso improprio della denominazione di ittiturismo;
b) da euro 2.500 ad euro 7.750 per l'attività esercitata senza l'autorizzazione comunale nonché alla chiusura dell'esercizio. In tal caso, l'autorizzazione non può essere rilasciata prima che sia decorso un anno dal provvedimento di chiusura;
c) da cinque a dieci volte il prezzo praticato per il servizio per ciascun ospite riscontrato in esubero rispetto ai limiti volumetrici autorizzati;
d) da euro 250 ad euro 500 nei seguenti casi:
1) mancato rispetto dei periodi di apertura dichiarati;
2) mancata esposizione al pubblico di copia dell'autorizzazione comunale;
3) violazione di altre disposizioni di cui alla presente legge non altrimenti sanzionate.
2. Il procedimento di applicazione delle sanzioni, di cui al comma 1, è disciplinato dalle norme della
Art. 8. Modifica all'articolo 16 della
1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 16 della
"a) effettuazione di indagini, rilevazioni, studi di settore e quanto necessario ad alimentare il sistema di dati di base a supporto dell'Osservatorio regionale dell'economia ittica, istituito presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca marittima ed acquacoltura;".