§ 5.5.17 - L.R. 16 luglio 2007, n. 8.
Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia
Data:16/07/2007
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Deroghe)
Art. 3.  (Tesserino)
Art. 4.  (Relazione sull’attuazione delle deroghe)
Art. 4 bis.  (Vigilanza e sanzioni)
Art. 5.  (Abrogazione)


§ 5.5.17 - L.R. 16 luglio 2007, n. 8.

Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"

(B.U. 26 luglio 2007, n. 67)

 

Art. 1. (Oggetto)

     1. La presente legge detta disposizioni per il prelievo venatorio in deroga, nel rispetto dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e delle disposizioni contenute nell’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

 

     Art. 2. (Deroghe)

     1. Le deroghe di cui all’articolo 1 sono provvedimenti di carattere eccezionale adottati in base all’accertata sussistenza delle condizioni stabilite dall’articolo 9, n. 1, della direttiva 79/409/CEE.

     2. Le deroghe devono indicare:

     a) le specie che formano oggetto del prelievo venatorio in deroga;

     b) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;

     c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo del prelievo;

     d) il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili;

     e) i soggetti abilitati ad effettuare il prelievo;

     f) i controlli e le forme di vigilanza, affidate ai soggetti di cui all’articolo 36 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria).

     2 bis. Al fine dell’applicazione della lettera c) del comma 2 è comunque consentito il prelievo in deroga allo storno (Sturnus vulgaris) praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi, a tutela della specificità delle coltivazioni regionali [1].

     3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di deroga sentite le Province, l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) o gli analoghi istituti istituiti a livello regionale ove riconosciuti, nonché gli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all’articolo 15 della l.r. 7/1995.

     4. I provvedimenti in deroga di cui al comma 3 devono:

     a) essere adeguatamente e sufficientemente motivati in relazione a casi specifici e indicare il relativo periodo di vigenza;

     b) essere limitati alle ipotesi in cui non vi siano altre soluzioni soddisfacenti;

     c) specificare, nel caso di gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, quelle danneggiate da ogni singola specie e l’importo dei danni accertati nell’anno precedente, la localizzazione dei danni e i periodi di concentrazione dei medesimi;

     d) garantire che il prelievo di una determinata specie sia basato su indici precisi, tenuto conto del livello della popolazione della specie considerata, dei suoi tassi di riproduzione e di mortalità annui;

     e) garantire che il prelievo non sia effettuato in periodi di protezione delle specie, con particolare riguardo al periodo di nidificazione e alle fasi di riproduzione e di dipendenza.

     5. Non possono essere oggetto di prelievo in deroga le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.

     6. La Giunta regionale, su richiesta dell’INFS o analoghi istituti riconosciuti a livello regionale, può sospendere il prelievo qualora si verifichino, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 5.

 

     Art. 3. (Tesserino)

     1. I capi prelevati in deroga sono annotati su apposito tesserino predisposto dal servizio regionale competente in materia di caccia e rilasciato dal Comune di residenza dei soggetti abilitati ad effettuare i prelievi.

     2. Il tesserino di cui al comma 1 deve essere riconsegnato dieci giorni dopo la data di chiusura della caccia al Comune di residenza, che lo trasmette ai comitati di gestione degli ATC entro il 15 febbraio successivo.

 

     Art. 4. (Relazione sull’attuazione delle deroghe)

     1. La Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette ai soggetti indicati all’articolo 19 bis, comma 5, della legge 157/1992 una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui alla presente legge.

 

     Art. 4 bis. (Vigilanza e sanzioni) [2]

     1. Alle attività di vigilanza sull’applicazione della presente legge si osserva quanto previsto dall’articolo 36 della l.r. 7/1995.

     2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, nonché per la violazione delle disposizioni contenute nell’atto amministrativo annuale con il quale si autorizza il prelievo in deroga, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

     3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la mancata riconsegna del tesserino di cui all’articolo 3 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10,00 a euro 50,00.

     4. Fino al completamento del processo di riordino previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) le funzioni inerenti all’irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dalle Province, che riscuotono i relativi proventi.

     5. Si osservano le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

 

     Art. 5. (Abrogazione)

     1. I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 30 della l.r. 7/1995 sono abrogati.


[1] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7. La Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile 2018, n. 70, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, L.R. 7/2015.

[2] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7.