Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 23/06/2006 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'articolo 8 della L.R. n. 15/1994. |
Art. 2. Modifica dell'articolo 15 della L.R. n. 15/1994. |
§ 5.4.75 – L.R. 23 giugno 2006, n. 7.
Modificazioni alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 concernente: "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali".
(B.U. 6 luglio 2006, n. 69).
Art. 1. Modifica dell'articolo 8 della
1. Il comma 5 dell'articolo 8 della
"5. Dall'istituzione della singola area protetta e sino all'adozione del piano del parco operano i divieti e le deroghe di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, della
5 bis. In deroga a quanto previsto nel comma 5, ultimo periodo, in presenza di un piano del parco preesistente, si applicano, nel periodo di vigenza delle norme di salvaguardia, le norme più restrittive tra quelle contenute nel piano del parco vigente e nel piano adottato.
5 ter. L'applicazione delle misure di salvaguardia cessa alla data di entrata in vigore del piano del parco o delle sue varianti e comunque decorsi diciotto mesi dalla data di adozione ai sensi dell'articolo 15, comma 3.".
Art. 2. Modifica dell'articolo 15 della
1. Il comma 7 dell'articolo 15 della
"7. Il piano del parco sostituisce i piani paesistici e territoriali; esso è sovraordinato ai piani urbanistici di qualsiasi livello e può sostituirli in accordo con gli enti locali interessati; è immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati.".