§ 5.4.57 - L.R. 14 luglio 2004, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali".


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:14/07/2004
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 7).
Art. 2.  (Modifica dell'articolo 8).
Art. 3.  (Modifiche dell'articolo 15).
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 16).
Art. 5.  (Sostituzione dell'articolo 19).
Art. 6.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.4.57 - L.R. 14 luglio 2004, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali".

(B.U. 22 luglio 2004, n. 76).

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 7).

     1. L'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali) è sostituito dal seguente:

"Art. 7. (Programma triennale per le aree protette).

1. La Regione effettua la programmazione degli interventi relativi alle aree naturali protette e alla tutela dei valori ambientali del territorio attraverso il Programma triennale per le aree protette (PTRAP), nel rispetto della pianificazione regionale e, in particolare, degli indirizzi di pianificazione assunti dal PIT.

2. Il programma triennale è approvato dal Consiglio regionale contestualmente all'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico scientifico regionale per le aree naturali protette di cui all'articolo 6, la Conferenza regionale delle autonomie di cui all'articolo 2 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 e il Tavolo tecnico istituzionale per le aree protette istituito con deliberazione del Consiglio regionale 12 novembre 2003, n. 109.

3. Il programma triennale:

a) può procedere all'individuazione di nuove aree di interesse naturalistico, indicandone la delimitazione di massima;

b) indica le aree, tra quelle previste dall'articolo 5, nelle quali si intende istituire, nel triennio, parchi o riserve naturali, individuandone la perimetrazione provvisoria ed il termine per la loro istituzione;

c) prevede l'ammontare complessivo, nel triennio, dei contributi destinati alle aree protette e ad eventuali progetti di recupero, restauro e valorizzazione ambientale delle aree interessate, nonché all'informazione ed educazione ambientale;

d) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei contributi, con l'indicazione delle priorità e delle modalità generali di utilizzo degli stessi.

4. La Giunta regionale, su conforme parere della Commissione competente, definisce annualmente gli eventuali ulteriori criteri di dettaglio e le modalità di erogazione dei contributi previsti dal PTRAP.

5. Al programma triennale è allegato l'elenco delle aree naturali protette già istituite nella regione.

6. Il programma triennale può essere aggiornato ogni anno con la procedura di cui al comma 2.

7. Alla previsione di nuove aree protette dovrà corrispondere un incremento delle relative risorse finanziarie disponibili.".

 

     Art. 2. (Modifica dell'articolo 8).

     1. Il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 15/1994 è sostituito dal seguente:

"5. Dall'istituzione della singola area protetta e sino all'adozione del piano del parco operano i divieti e le deroghe di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, della legge 394/1991, nonché le norme di salvaguardia disposte dall'atto istitutivo. L'adozione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del piano del parco e delle relative varianti, determina l'applicazione delle misure di salvaguardia connesse alle sue disposizioni. Nel periodo di applicazione delle misure di salvaguardia sono ammessi soltanto gli interventi di cui alle lettere a), b ) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. L'applicazione delle misure di salvaguardia cessa alla data di entrata in vigore del piano del parco o delle sue varianti e comunque decorsi diciotto mesi dalla data di adozione ai sensi dell'articolo 15, comma 3.".

 

     Art. 3. (Modifiche dell'articolo 15).

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 15/1994 è inserito il seguente:

"3 bis. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nell'albo dei comuni ricadenti, anche parzialmente, nel territorio del parco e nelle pagine locali di almeno due giornali quotidiani a diffusione regionale, nonché mediante l'affissione di manifesti negli stessi comuni.".

     2. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15 della l.r. 15/1994 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Nei sessanta giorni di deposito chiunque può prendere visione del piano adottato e presentare osservazioni scritte sulle quali l'organismo di gestione del parco si esprime con proprio atto motivato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito.

5. Nei successivi trenta giorni il piano è trasmesso alla Giunta regionale che acquisisce il parere del Comitato tecnico scientifico per le aree protette.

6. Entro dodici mesi dalla data di ricevimento, la Regione verifica la conformità del piano del parco con le disposizioni normative e programmatiche vigenti e, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale adotta una delle seguenti determinazioni:

a) approvazione del piano;

b) approvazione del piano con prescrizioni;

c) restituzione del piano all'organismo di gestione del parco per la sua rielaborazione.".

     3. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 15/1994 è inserito il seguente:

"6 bis. Il piano del parco approvato dal Consiglio regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Copia del piano è depositata con gli allegati grafici presso la sede dell'organismo di gestione, delle Comunità montane e dei Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel territorio del parco stesso.".

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 16).

     1. L'articolo 16 della l.r. 15/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. (Regolamento del parco).

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del parco secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 394/1991, consentendo in ogni caso gli interventi di manutenzione di impianti tecnologici esistenti.

2. Per quanto riguarda la lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 394/1991 sono previsti esclusivamente prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'organismo di gestione mediante appositi piani. Prelievi ed abbattimenti avvengono per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco con riferimento ai piani faunistici venatori provinciali e sono attuati dal personale del suddetto organismo e, ai sensi dell'articolo 22 della legge 394/1991 così come modificato dall'articolo 2 della legge 426/1998, da persone da esso scelte con preferenza tra i cacciatori residenti nel territorio del parco o, in subordine, attraverso le guardie venatorie delle Province, previa intesa con le Province stesse.

3. Il regolamento del parco è adottato dall'organismo di gestione previo parere della comunità del parco, anche contestualmente all'approvazione del piano del parco e comunque non oltre sei mesi dalla sua approvazione.

4. Il regolamento è approvato dall'organismo di gestione, previa acquisizione del parere della Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano la Regione e gli enti locali il cui territorio ricade in tutto o in parte all'interno del perimetro del parco.

5. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione. Entro tale termine i Comuni adeguano i propri regolamenti alle sue previsioni. Decorso inutilmente tale termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle dei Comuni che sono tenuti alla sua applicazione.".

 

     Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 19).

     1. L'articolo 19 della l.r. 15/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. (Strumenti attuativi delle riserve naturali regionali).

1. Strumenti attuativi delle finalità delle riserve naturali regionali sono il piano di gestione ed il regolamento attuativo, secondo la disciplina dettata rispettivamente dagli articoli 15 e 16.

2. L'atto istitutivo della riserva naturale può stabilire criteri particolari e semplificati per l'elaborazione e l'approvazione del piano di gestione e del regolamento attuativo, in relazione agli specifici scopi della riserva, alla sua classificazione e alla sua estensione.

3. In tali aree si applicano in ogni caso:

a) i divieti e le deroghe di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, della legge 394/1991;

b) i principi desumibili dagli articoli 15 e 16 con particolare riferimento alla pubblicità degli atti relativi alla definizione del piano della riserva e del regolamento attuativo.".

 

     Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.