§ 5.1.9 - Legge Regionale 18 giugno 1986, n. 14.
Norme regionali in materia di controllo e snellimento di procedure urbanistico-edilizie ed in materia di sanzioni e sanatoria delle opere abusive.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:18/06/1986
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di concessione.
Art. 3.  Contributi per il rilascio della concessione in sanatoria.
Art. 4.  Sanatoria di zone di interesse ambientale.
Art. 5.  Opere eseguite con variazioni essenziali.
Art. 6.  Destinazioni d'uso.
Art. 7.  Dati relativi alle opere sanate.
Art. 8.  Snellimento delle procedure urbanistiche.
Art. 9.  Varianti relative a zone di particolare interesse ambientale.
Art. 10.  Regolamento edilizio tipo.
Art. 11.  Rinvio.
Art. 12.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.1.9 - Legge Regionale 18 giugno 1986, n. 14.

Norme regionali in materia di controllo e snellimento di procedure urbanistico-edilizie ed in materia di sanzioni e sanatoria delle opere abusive.

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTI DI CONCESSIONE

 

Art. 1. Oggetto.

     La Regione, con la presente legge, detta norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di snellimento delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici, nonché in materia di sanzioni e sanatoria delle opere abusive, sulla base dei principi della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2. Sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di concessione.

     Le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di concessione restano stabilite in misura pari a quanto previsto dall'art. 3, secondo comma, della L. 47/85.

 

     Art. 3. Contributi per il rilascio della concessione in sanatoria.

     I soggetti di cui all'art. 31, primo e terzo comma, della L. 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria, sono tenuti a corrispondere al comune, ove dovuti, i contributi previsti dagli articoli 5, 6 e 10 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 e dalle norme regionali e comunali di attuazione, per gli interventi abusivi realizzati dopo il 30 gennaio 1977 ed entro il 1 ottobre 1983.

     I contributi di cui al presente articolo sono versati al momento del rilascio della concessione in sanatoria.

     A richiesta dell'interessato, inserita nella domanda di concessione in sanatoria o presentata ad integrazione della domanda stessa, i contributi possono essere versati per un terzo al momento del rilascio della concessione e, per la parte residua, in non più di quattro rate semestrali, purché il richiedente offra congrue garanzie finanziarie per l'adempimento dei suoi obblighi.

     I pagamenti dilazionati di cui al comma precedente sono maggiorati del tasso di interesse dell'8 per cento annuo.

 

     Art. 4. Sanatoria di zone di interesse ambientale.

     Il rilascio della concessione in sanatoria per le opere abusive, realizzate su aree sottoposte ai vincoli della L. 28 giugno 1939, n. 1497, è subordinato al parere favorevole della Regione nei casi previsti dall'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni ed integrazioni, oppure al parere favorevole dei comuni delegati nei casi e limiti di cui alla L.R. 21 agosto 1984, n. 24.

     Sono in ogni caso sanabili le opere realizzate in presenza di vincoli che comportano l'inedificabilità assoluta dell'area, purché detti vincoli siano stati imposti prima della realizzazione delle opere.

     L'eventuale rilascio della concessione in sanatoria, ferma restando la corresponsione dell'oblazione ai sensi della L. 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni, comporta il pagamento dei contributi di cui al precedente art. 3, se dovuti.

 

Titolo II

OPERE IN VARIAZIONE ESSENZIALE E MUTAMENTO DELLE DESTINAZIONI D'USO

 

     Art. 5. Opere eseguite con variazioni essenziali. [1]

     Agli effetti dell'art. 8 della L. 47/85 le variazioni essenziali si considerano verificate in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

     a) mutamento, mediante realizzazione di opere, della destinazione d'uso anche parziale dell'edificio, che implichi variazione in aumento degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella G.U. del 16 aprile 1968, n. 97;

     b) aumento della cubatura, rispetto a quella del progetto approvato, oltre il 15 per cento per edifici sino a 500 mc.; oltre il 10 per cento per edifici da 501 a 1.000 mc.; oltre il 6 per cento per edifici da 1.001 a 5.000 mc.; oltre il 2,50 per cento per edifici eccedenti i 5.000 mc. ovvero l'aumento della superficie di solaio di oltre il 15 per cento per edifici sino a 150 mq.; di oltre il 6 per cento per edifici da 301 a 1.500 mq. e di oltre il 2,50 per cento per edifici aventi superfici di solaio maggiori. Agli effetti della presente norma, la superficie del solaio è quella risultante dalla somma della superficie dei solai di interpiano e di quello di copertura se praticabile;

     c) modificazione essenziale della localizzazione dell'edificio nell'area di pertinenza. Costituisce, in ogni caso, modificazione essenziale ogni violazione dei limiti di distanza, anche a diversi livelli di altezza o degli allineamenti stabiliti dallo strumento urbanistico vigente;

     d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, tale da comportare o la realizzazione di interventi per i quali era necessaria la concessione edilizia invece dell'autorizzazione, oppure la realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica in luogo degli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali era stata rilasciata la concessione [2];

     e) violazione delle norme in materia di edilizia sismica, non attinenti ad atti procedurali ma tali da determinare un rischio sismico, individuabile mediante calcolo statico effettuato ai sensi delle norme tecniche vigenti.

     Non costituiscono variazioni essenziali gli interventi previsti dall'art. 8, secondo comma, della citata legge n. 47/85.

 

     Art. 6. Destinazioni d'uso.

     I comuni in sede di predisposizione o di variante agli strumenti urbanistici, sono tenuti a precisare, nel rispetto dei limiti, vincoli e standards fissati dalle norme vigenti, le destinazioni d'uso compatibili in ambiti determinati dalle singole zone previste dall'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella G.U. del 16 aprile 1968, n. 97.

     L'eventuale variazione della destinazione d'uso, ogni qualvolta risulti compatibile con la disciplina stabilita dai comuni e norma del precedente comma, è soggetta a semplice autorizzazione del sindaco, anche se comporta la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria oppure di restauro e risanamento conservativo.

     Restano in ogni caso assoggettate a concessione edilizia le realizzazioni di opere di cui al precedente art. 5, primo comma, lettera a).

 

     Art. 7. Dati relativi alle opere sanate.

     A conclusione delle procedure di sanatoria delle opere abusive previste dal capo IV della L. 47/85 su richiesta della giunta regionale e con le modalità da essa definite, i comuni sono tenuti a fornire i dati relativi alle opere sanate.

 

Titolo III

SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE URBANISTICHE E NORME FINALI

 

     Art. 8. Snellimento delle procedure urbanistiche.

     Ai sensi dell'art. 25, terzo comma, della L. 47/85 è abolita la preventiva autorizzazione regionale per le varianti agli strumenti urbanistici generali.

     Gli strumenti urbanistici attuativi restano disciplinati dalla L.R. 16 maggio 1979, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, per quanto riguarda le deleghe ai comuni delle funzioni amministrative concernenti la protezione delle bellezze naturali, dalla L.R. 21 agosto 1984, n. 24.

     Le varianti agli strumenti urbanistici generali che costituiscono adeguamento agli standards urbanistici di cui al citato D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nonché i piani per gli insediamenti produttivi, i piani per l'edilizia economica e popolare e i piani di recupero di iniziativa pubblica di cui all'art. 28 della L. 5 agosto 1978, n. 457 in variante agli strumenti urbanistici generali, sono approvati dalla giunta regionale entro e non oltre 120 giorni dalla loro ricezione.

     Trascorso detto termine, senza che la giunta regionale abbia provveduto a comunicare al comune le proprie determinazioni, le varianti si intendono approvate.

     Sulle varianti, di cui al precedente terzo comma, il parere del comitato urbanistico regionale può essere, di volta in volta, richiesto dalla giunta regionale, fermo restando in ogni caso il termine di 120 giorni per la comunicazione delle determinazioni al comune.

 

     Art. 9. Varianti relative a zone di particolare interesse ambientale.

     Le disposizioni del precedente art. 8, commi terzo, quarto e quinto, non si applicano alle varianti relative a zone nelle quali si trovano aree e beni individuati ai sensi degli articoli 1 ter e 1 quinquies del D.L. 27 giugno 1985, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 1985, n. 431.

 

     Art. 10. Regolamento edilizio tipo.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predispone uno schema di regolamento edilizio tipo da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

     Lo schema è predisposto in attuazione delle finalità di cui all'art. 25, primo comma, lettera b), della L. 47/85.

 

     Art. 11. Rinvio.

     Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della L. 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 12. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.


[1] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 20 aprile 2015, n. 17.

[2] Vedi errata corrige in B.U. 15 aprile 1994, n. 40.