§ 4.10.46 – L.R. 21 ottobre 2005, n. 25.
Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 “Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale”.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.10 turismo e industria alberghiera
Data:21/10/2005
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 3/2002).
Art. 2.  (Modifica dell’articolo 9 della l.r. 3/2002).
Art. 3.  (Disposizione finale).


§ 4.10.46 – L.R. 21 ottobre 2005, n. 25. [1]

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 “Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale”.

(B.U. 3 novembre 2005, n. 96).

 

     Art. 1. (Modifica dell’articolo 3 della l.r. 3/2002).

     1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale), è aggiunto in fine il seguente periodo:

     “In questo caso l’azienda deve avere una superficie minima di almeno due ettari. Deroghe possono essere consentite solo nel caso di aziende orticole, floricole o vivaistiche, frutticole o vitivinicole”.

 

     Art. 2. (Modifica dell’articolo 9 della l.r. 3/2002).

     1. Al comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 3/2002 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Non si fa luogo alla cancellazione qualora il mancato inizio dell’attività sia dovuto all’esecuzione dei lavori di recupero degli immobili di cui all’articolo 15, purché l’attività sia intrapresa entro i dieci mesi successivi al loro completamento”.

 

     Art. 3. (Disposizione finale).

     1. Sono fatte salve le iscrizioni all’elenco, di cui all’articolo 9 della l.r. 3/2002, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative ad imprese con superficie minima aziendale inferiore a due ettari.


[1] Abrogata dall'art. 49 della L.R. 14 novembre 2011, n. 21, con la decorrenza ivi prevista all'art. 48.