§ 4.10.43 - R.R. 13 maggio 2004, n. 2.
Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.10 turismo e industria alberghiera
Data:13/05/2004
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Stagione balneare).
Art. 2 bis.  (Servizio di salvataggio)
Art. 3.  (Uso delle spiagge).
Art. 4.  (Norme per gli stabilimenti balneari).
Art. 5.  (Norme di comportamento).
Art. 6.  (Corridoi di lancio).
Art. 7.  (Zone destinate all'alaggio e alla sosta di imbarcazioni).
Art. 8.  (Sanzioni).
Art. 9.  (Integrazioni).
Art. 10.  (Regolamenti comunali).
Art. 11.  (Abrogazione).


§ 4.10.43 - R.R. 13 maggio 2004, n. 2.

Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative.

(B.U. 20 maggio 2004, n. 51).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione del litorale marittimo della regione per finalità turistiche e ricreative, in modo da garantire la sicurezza dei bagnanti ed il decoro e la pulizia delle spiagge.

 

     Art. 2. (Stagione balneare).

     1. La stagione balneare inizia il 1° aprile e termina il 30 settembre di ogni anno.

     1 bis. I Comuni, per esigenze motivate, possono stabilire periodi più ampi rispetto a quelli fissati dal comma 1 [1].

     2. Ogni stabilimento, nell'arco della stagione balneare, deve svolgere la propria attività dal 30 giugno al 1° settembre. I titolari degli stabilimenti balneari possono comunque iniziare la propria attività prima del 30 giugno e terminarla dopo il 1° settembre, garantendo il servizio di salvataggio ai sensi dell'articolo 2 bis [2].

     3. [Presso ogni stabilimento balneare in attività deve essere operante il servizio di salvataggio da svolgersi secondo le modalità ed i tempi indicati dall'autorità marittima competente. Sulle spiagge libere il servizio di salvataggio è garantito dal Comune secondo le indicazioni della medesima autorità marittima] [3].

 

     Art. 2 bis. (Servizio di salvataggio) [4]

     1. I titolari degli stabilimenti balneari garantiscono il servizio di salvataggio nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre, secondo le modalità indicate dalla autorità marittima.

     2. Il servizio di salvataggio è comunque garantito durante il primo fine settimana del mese di giugno.

     3. Il servizio di salvataggio deve essere garantito almeno dalle ore 10,00 alle ore 18,00.

     4. Nel rispetto della fascia oraria di cui al comma 3, i Comuni possono stabilire che nel periodo di tempo compreso tra le ore 13,00 e le ore 15,00 il servizio di salvataggio sia garantito per postazioni limitrofe anzichè per ogni singola postazione, in modo che sia comunque assicurata la continuità del servizio medesimo. Di tale situazione è dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e bandiera gialla issata.

     5. I Comuni, per esigenze motivate e per tratti di litorale specifici, possono derogare, d'intesa con l'autorità marittima, alle fasce orarie di cui al comma 3, nonché stabilire periodi più ampi rispetto a quelli fissati dal presente regolamento.

     6. Gli stabilimenti balneari che intendono rimanere aperti esclusivamente per elioterapia nei periodi antecedenti e successivi a quelli stabiliti dal comma 1 non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio ma devono esporre una bandiera rossa ed un apposito cartello, redatto almeno in italiano ed in inglese, recante il seguente avviso: "Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia - Spiaggia sprovvista del servizio di salvataggio".

     7. Sulle spiagge libere il servizio di salvataggio è garantito dai Comuni. Nei tratti di spiaggia libera dove il servizio di salvataggio non è garantito, i Comuni installano appositi cartelli redatti almeno in italiano ed in inglese indicanti la mancanza del servizio stesso. La distanza tra ogni cartello non può essere superiore a centocinquanta metri.

     8. I Comuni sono tenuti alla sorveglianza e alla manutenzione dei cartelli relativi alle spiagge libere.

 

     Art. 3. (Uso delle spiagge).

     1. Sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo della regione, durante tutto l'anno è vietato:

     a) campeggiare e pernottare con tende, roulottes, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo;

     b) transitare e sostare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni;

     c) effettuare riparazioni di apparati-motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed ai natanti, al di fuori delle zone consentite;

     d) depositare, distendere e tinteggiare reti da pesca o similari al di fuori delle aree all'uopo destinate, salvo specifica autorizzazione;

     e) gettare a mare o lasciare nelle cabine e sull'arenile rifiuti di qualsiasi genere.

     2. Negli stessi ambiti di cui al comma 1 durante la stagione balneare è vietato:

     a) condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI). Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori o accompagnatori devono avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, devono essere lasciati sulla spiaggia. I conduttori dei cani per il soccorso in acqua devono farsi riconoscere indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio;

     b) praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, recare turbativa alla pubblica quiete e nocumento all'igiene dei luoghi, fatta salva la possibilità di praticare i giochi all'interno di spazi appositamente attrezzati, all'uopo autorizzati dall'autorità competente. Possono essere organizzate feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento, senza scopo di lucro, all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, senza installare strutture non previste nell'atto di concessione, anche se provvisorie, e fermi restando le autorizzazioni, i nullaosta e gli altri provvedimenti previsti dalle normative riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto comunque a munirsi;

     c) tenere alto il volume degli apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13,00 e le ore 16,00 eccettuati gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti e fatte salve le eventuali diverse prescrizioni dettate da altre autorità;

     d) tirare a secco barche o natanti in genere al di fuori dei casi e delle aree indicati dall'autorità marittima competente, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento dell'attività balneare, fatta eccezione per quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti;

     e) effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con mezzi meccanici dalle ore 9,00 alle ore 19,30 allo scopo di evitare che questi costituiscano pericolo od intralcio per i bagnanti;

     f) lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende, ombrelloni e attrezzature da spiaggia, quali lettini, sdraio o sedie;

     g) spostare, occultare e danneggiare segnali fissi o galleggianti, quali cartelli, boe e gavitelli, posti a tutela della pubblica incolumità;

     h) tuffarsi dalle scogliere o da altri luoghi espressamente dichiarati non idonei a tale scopo ed opportunamente tabellati;

     i) dalle ore 1 alle ore 5 antimeridiane utilizzare le attrezzature balneari, quali sdraio, lettini e ombrelloni.

 

     Art. 4. (Norme per gli stabilimenti balneari).

     1. I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico, devono:

     a) esporre in modo ben visibile al pubblico, per tutta la durata della stagione balneare: copia del regolamento che disciplina l'utilizzazione delle spiagge, la tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento, le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;

     b) esporre in modo ben visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai pasti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pannelli frangiflutto;

     c) curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente da esso. A tale scopo i materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali ed i rifiuti solidi devono essere gettati nei cassonetti predisposti dal Comune, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa amministrazione comunale;

     d) predisporre, all'interno dello stabilimento, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;

     e) consentire a tutti ed in qualsiasi momento il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di 5 metri dalla linea di battigia, realizzando corridoi liberi da qualsiasi ingombro di larghezza non inferiore a 2 metri;

     f) installare sull'arenile un numero di ombrelloni tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti. A meno che non sia diversamente regolamentato dai piani di spiaggia, fra i paletti degli ombrelloni devono essere rispettate le seguenti distanze minime: metri 3 tra le file o settori e metri 2,30 fra gli ombrelloni della stessa fila. E’ consentito ridurre quest'ultima distanza fino a metri 2,20 aumentando la prima misura della corrispondente lunghezza affinché la somma delle due sia sempre di metri 5,30. Sulle aree in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni con un diametro massimo di metri 6, nonché di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione, a condizione che abbiano strutture di sostegno esclusivamente verticali, che siano posti in modo tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti e da non precludere la vista del mare e che non siano in contrasto con le prescrizioni del piano di spiaggia;

     g) predisporre percorsi perpendicolari alla battigia al fine di rendere possibile l'accesso al mare ai soggetti portatori di handicap, mediante idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei disabili, fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento ai sensi dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e della delibera di Giunta regionale 30 gennaio 2001, n. 235;

     h) liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature similari.

     2. Salvo specifica deroga rilasciata dal Comune su motivata richiesta, nelle aree in concessione durante la stagione balneare si devono sospendere i lavori edilizi.

     3. I concessionari, durante il periodo di apertura al pubblico, possono inoltre:

     a) previa autorizzazione dell'autorità concedente, attrezzare all'interno delle aree oggetto di concessione spazi per il gioco, come beach-volley, beach-basket, campo bocce, calcetto, campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, giostrine e simili;

     b) ospitare nel tratto di arenile in concessione natanti a remi o a pedali destinati allo svago dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, nonché tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a mq 4, in apposite aree interne allo stabilimento, nel pieno rispetto delle norme di attuazione del piano di spiaggia o, in loro assenza, delle disposizioni impartite dal Comune sentita l'autorità marittima, atte a garantire l'incolumità dei bagnanti. Nelle aree di cui alla presente lettera possono essere svolte le seguenti attività: corsi di nuoto, corsi di surf, corsi di vela, corsi di sci nautico, corsi di canoa e simili, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'autorità marittima.

 

     Art. 5. (Norme di comportamento).

     1. Negli stabilimenti balneari devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

     a) nelle docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o di saponi;

     b) i servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/1992 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale in modo ben visibile, per facilitare la loro individuazione;

     c) fatto salvo il divieto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i), nel periodo in cui gli stabilimenti balneari non sono aperti al pubblico, l'utilizzazione delle loro attrezzature, quali sdraio, lettini e ombrelloni, è ammessa solo in base ad esplicito consenso del concessionario. Rimane salva la possibilità di accedere liberamente al mare secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera e).

 

     Art. 6. (Corridoi di lancio).

     1. I concessionari di stabilimenti balneari possono installare, in base alle prescrizioni e alle modalità indicate dall'autorità marittima competente, nella fascia di mare antistante la loro concessione, un corridoio ad uso pubblico per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione.

     2. Sentita l'autorità marittima competente, analoghi corridoi possono essere individuati, previa autorizzazione del Comune, da circoli nautici, da operatori turistici e da privati nelle zone di mare che fronteggiano le spiagge e gli arenili destinati alla libera utilizzazione, in ragione del fronte a mare disponibile e della frequentazione della spiaggia o dell'arenile da parte dei bagnanti.

     2 bis. Le istanze per il posizionamento dei corridoi di lancio devono essere presentate ai Comuni competenti per territorio entro il 20 maggio di ciascun anno. I Comuni, sentita l'autorità marittima, adottano i relativi provvedimenti entro e non oltre il 10 giugno. La distanza tra ciascun corridoio di lancio non può essere inferiore a metri cinquecento. I Comuni possono derogare alla distanza limitatamente ai corridoi di lancio richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime per attività collaterali. La distanza non può essere inferiore comunque a metri duecentocinquanta [5].

 

     Art. 7. (Zone destinate all'alaggio e alla sosta di imbarcazioni).

     1. Nelle zone destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché nei tratti di mare ad esse prospicienti, da segnalare opportunamente attraverso i corridoi di lancio di cui all'articolo 6, è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini, nonché sostare per la balneazione.

     2. I Comuni individuano le zone di arenile destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto.

 

     Art. 8. (Sanzioni).

     1. E’ fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente regolamento e quelle dei regolamenti comunali di cui all'articolo 10. Ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione.

     2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono irrogate dal Comune secondo le disposizioni della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

 

     Art. 9. (Integrazioni).

     1. Le disposizioni del presente regolamento possono essere integrate da parte dei Comuni per gli aspetti di seguito elencati:

     a) indicazione delle zone di arenile e dei tratti di mare ad esse prospicienti destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto;

     b) ingresso di animali in spiaggia anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera a);

     c) modalità di posizionamento degli ombrelloni e di realizzazione dei corridoi di accesso al mare;

     d) modalità di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

     e) modalità di attuazione del paragrafo 1° della deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2001, n. 235;

     f) [organizzazione del servizio di salvataggio sulle spiagge libere] [6];

     g) utilizzazione del demanio marittimo e del tratto di mare ad esso prospiciente per attività che vi si svolgano per pochi giorni, come ad esempio fiere, feste patronali, manifestazioni sportive e simili, manifestazioni, giochi ed attività ludiche che per prassi consolidata vengono organizzate sulle aree demaniali;

     h) modifica dei termini di inizio e conclusione della stagione balneare, nei limiti temporali indicati dall'articolo 2, comma 1;

     i) regolamentazione della pubblicità da effettuarsi sul demanio marittimo;

     j) ulteriori disposizioni che non contrastino con quelle del presente regolamento e con le altre normative concernenti l'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative.

 

     Art. 10. (Regolamenti comunali).

     1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i Comuni approvano un proprio regolamento che, oltre alle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 8, contiene quelle integrative ai sensi dell'articolo 9. Fino all'approvazione del regolamento comunale si applicano le disposizioni del presente regolamento.

     2. I Comuni trasmettono alla Giunta regionale copia dei regolamenti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla loro approvazione.

 

     Art. 11. (Abrogazione).

     1. Il regolamento regionale 17 aprile 2002, n. 3 è abrogato.


[1] Comma inserito dall'art. 1 del R.R. 2 maggio 2012, n. 4.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 2 maggio 2012, n. 4.

[3] Comma abrogato dall'art. 4 del R.R. 2 maggio 2012, n. 4.

[4] Articolo inserito dall'art. 2 del R.R. 2 maggio 2012, n. 4.

[5] Comma aggiunto dall'art. 3 del R.R. 2 maggio 2012, n. 4.

[6] Lettera abrogata dall'art. 4 del R.R. 2 maggio 2012, n. 4.