§ 4.7.35 - L.R. 15 ottobre 2002, n. 19.
Modifiche della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 concernente: “Norme ed indirizzi per il settore del commercio”.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 fiere, mercati, commercio
Data:15/10/2002
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 26/1999 sono soppresse le parole: “misti o”
Art. 3.      1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. L’articolo 7 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente
Art. 5. 
Art. 6.      1. Il numero 2) della lettera a) e il numero 2) della lettera b) del comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 26/1999 sono abrogati
Art. 7.      1. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 26/1999 è abrogato
Art. 8.      1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente
Art. 9.      1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente
Art. 10.      1. L’articolo 15 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente
Art. 11.      1. L’articolo 16 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente
Art. 12.      1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente
Art. 13.      1. Al comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 26/1999 dopo le parole: “spostamento dei mercati” sono aggiunte le parole
Art. 14.      1. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 26/1999 sono aggiunti i seguenti
Art. 15.      1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 26/1999 è sostituita dalla seguente
Art. 16.      1. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 26/1999 le parole: “Il trasferimento del mercato” sono sostituite dalle parole:
Art. 17.      1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 26/1999 è sostituita dalla seguente
Art. 18.      1. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 26/1999 la parola: “sanità” è sostituita dalla parola
Art. 19.      1. Il comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente
Art. 20.      1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 26/1999 le parole: “con delibera comunale” sono sostituite dalle parole
Art. 21.      1. Al comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 26/1999 sono soppresse le parole: “o fiera”
Art. 22.      1. Nella rubrica dell’articolo 29 della l.r. 26/1999 le parole: “delle concessioni” sono sostituite dalle parole
Art. 23.      1. Il comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente
Art. 24.      1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 26/1999 sono soppresse le parole: “o dal Comune scelto dall’operatore non residente nella regione”
Art. 25.      1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 26/1999 sono aggiunte le parole
Art. 26.      1. Nella rubrica dell’articolo 33 della l.r. 26/1999 dopo la parola: “revoca” aggiungere le parole
Art. 27.      1. Il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente
Art. 28.      1. Il comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente
Art. 29.      1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 26/1999 è sostituita dalla seguente
Art. 30.      1. Al comma 7 dell’articolo 37 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente periodo
Art. 31.      1. Al comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 26/1999, dopo le parole: “presente legge” sono aggiunte le parole
Art. 32.      1. Dopo l’articolo 41 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente
Art. 33.      1. Le Tabelle C e D allegate alla l.r. 26/1999 sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge
Art. 34.      1. La Giunta regionale adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l’applicazione, nonché la modulistica relativa e il [...]


§ 4.7.35 - L.R. 15 ottobre 2002, n. 19. [1]

Modifiche della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 concernente: “Norme ed indirizzi per il settore del commercio”.

(B.U. 21 ottobre 2002, n. 112).

 

Art. 1.

     1. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 26/1999 sono soppresse le parole: “misti o”.

 

     Art. 3.

     1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. L’articolo 7 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. [2]

     [1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 26/1999 è inserito il seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 6.

     1. Il numero 2) della lettera a) e il numero 2) della lettera b) del comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 26/1999 sono abrogati.

     2. Il comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Al comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 26/1999 le parole: “qualora si renda impossibile la realizzazione delle prescritte dotazioni di pertinenza” sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 26/1999 è abrogato.

 

     Art. 8.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 26/1999 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. L’articolo 15 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. L’articolo 16 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo l’articolo 16 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     1. Al comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 26/1999 dopo le parole: “spostamento dei mercati” sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

     2. Al comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 26/1999 dopo le parole: “relative ai mercati” sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

     3. Dopo il comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 26/1999 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 15.

     1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 26/1999 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. La lettera n) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 26/1999 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     3. Il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Dopo il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     1. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 26/1999 le parole: “Il trasferimento del mercato” sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

     2. Il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Le lettere a) e b) del comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 26/1999 sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 17.

     1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 26/1999 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 26/1999 dopo le parole: “sono fatti salvi i mercati” sono soppresse le parole:

     (Omissis).

     3. Le lettere c) e g) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 26/1999 sono abrogate.

 

     Art. 18.

     1. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 26/1999 la parola: “sanità” è sostituita dalla parola:

     (Omissis).

 

     Art. 19.

     1. Il comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 20.

     1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 26/1999 le parole: “con delibera comunale” sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

     2. Il comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Le lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 26/1999 sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     4. Al comma 8 dell’articolo 27 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

     5. Al comma 10 dell’articolo 27 della l.r. 26/1999 le parole: “può presentare” sono sostituite dalla parola:

     (Omissis).

     6. La lettera c) del comma 13 dell’articolo 27 della l.r. 26/1999 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     7. Dopo il comma 15 dell’articolo 27 della l.r. 26/1999 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 21.

     1. Al comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 26/1999 sono soppresse le parole: “o fiera”.

     2. Al comma 4 dell’articolo 28 della l.r. 26/1999 le parole: “punti di vendita” sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

     3. I commi 5 e 6 dell’articolo 28 della l.r. 26/1999 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     4. Dopo il comma 6 dell’articolo 28 della l.r. 26/1999 sono inseriti i seguenti:

     (Omissis).

     5. Alla fine del comma 10 dell’articolo 28 della l.r. 26/1999 sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

     6. Al comma 11 dell’articolo 28 della l.r. 26/1999 sono soppresse le parole: “anche per la spunta,”.

     7. Il comma 12 dell’articolo 28 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 22.

     1. Nella rubrica dell’articolo 29 della l.r. 26/1999 le parole: “delle concessioni” sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

     2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 26/1999 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     3. Il numero 2) della lettera a) del comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Il numero 3) della lettera c) del comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. Le lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 26/1999 sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     6. Il comma 6 dell’articolo 29 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 23.

     1. Il comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 24.

     1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 26/1999 sono soppresse le parole: “o dal Comune scelto dall’operatore non residente nella regione”.

     2. Al comma 3 dell’articolo 31 della l.r. 26/1999 le parole: “redatta in carta legale” sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

     3. Il comma 5 dell’articolo 31 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Il comma 7 dell’articolo 31 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 25.

     1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 26/1999 sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

     2. Al comma 5 dell’articolo 32 della l.r. 26/1999 le parole: “subingresso entro trenta giorni” sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

 

     Art. 26.

     1. Nella rubrica dell’articolo 33 della l.r. 26/1999 dopo la parola: “revoca” aggiungere le parole:

     (Omissis).

     2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 26/1999 dopo le parole: “Nel caso di mercato” sono soppresse le parole: “o fiera”.

     3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 26/1999 le parole: “a tre mesi” sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

     4. Dopo il comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 26/1999 aggiungere il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 27.

     1. Il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Al comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 26/1999 dopo le parole: “delle competenti autorità” è soppressa la parola “marittime”.

     3. Il comma 7 dell’articolo 34 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 28.

     1. Il comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 29.

     1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 26/1999 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 30.

     1. Al comma 7 dell’articolo 37 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 10 dell’articolo 37 della l.r. 26/1999 aggiungere il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 31.

     1. Al comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 26/1999, dopo le parole: “presente legge” sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 26/1999 aggiungere il seguente:

     (Omissis).

     3. Il comma 2 dell’articolo 41 della l.r. 26/1999 è abrogato.

 

     Art. 32.

     1. Dopo l’articolo 41 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 33.

     1. Le Tabelle C e D allegate alla l.r. 26/1999 sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.

 

     Art. 34.

     1. La Giunta regionale adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l’applicazione, nonché la modulistica relativa e il regolamento-tipo concernente il settore del commercio su aree pubbliche.

     2. Qualora non abbiano già provveduto, i Comuni adottano le norme e i criteri di cui all’articolo 12, comma 1, della l.r. 26/1999 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Tabelle

     (Omissis).

    


[1] Abrogata dall'art. 100 della L.R. 10 novembre 2009, n. 27.

[2] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 37. La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 2004, n. 176 ha dichiarato rispettivamente inammissibile e non fondata le questioni di legittimità sollevate contro il presente articolo.