§ 4.1.36 - Legge Regionale 25 luglio 1994, n. 25.
Modifica alla L.R. 3 settembre 1992, n. 40 recante «Attuazione del Programma Operativo Plurifondo per lo sviluppo delle zone rurali della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:25/07/1994
Numero:25


Sommario
Art. 1.      1. L'attuazione del programma operativo plurifondo per lo sviluppo delle zone rurali della regione Marche, obiettivo 5b del regolamento CEE 2052/1988, di cui alla L.R. 3 settembre 1992, n. 40 è [...]
Art. 2.      1. Gli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione per l'anno 1994, di cui alla L.R. 22 giugno 1994, n. 21, sono modificati secondo le risultanze indicate nelle allegate tabelle C e D.
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.


§ 4.1.36 - Legge Regionale 25 luglio 1994, n. 25.

Modifica alla L.R. 3 settembre 1992, n. 40 recante «Attuazione del Programma Operativo Plurifondo per lo sviluppo delle zone rurali della Regione Marche (Regolamento CEE 2052/88 - Obiettivo 5b)».

(B.U. 29 luglio 1994, n. 76).

 

Art. 1.

     1. L'attuazione del programma operativo plurifondo per lo sviluppo delle zone rurali della regione Marche, obiettivo 5b del regolamento CEE 2052/1988, di cui alla L.R. 3 settembre 1992, n. 40 è riprogrammata secondo le risultanze indicate nella allegata tabella A che sostituisce la tabella A annessa alla succitata legge regionale.

     2. E' conseguentemente modificata la copertura finanziaria di attuazione in relazione alle risultanze indicate nella allegata tabella B annessa alla L.R. 3 settembre 1992, n. 40.

 

     Art. 2.

     1. Gli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione per l'anno 1994, di cui alla L.R. 22 giugno 1994, n. 21, sono modificati secondo le risultanze indicate nelle allegate tabelle C e D.

     2. Per gli stanziamenti indicati nelle predette tabelle trovano applicazione, per l'esercizio 1994, le disposizioni recate dall'articolo 73 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.

     3. Gli stanziamenti di cassa del medesimo bilancio di previsione sono modificati secondo le risultanze indicate nella allegata tabella E.

     4. L'importo del presunto avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione per l'anno 1994 è conseguentemente rideterminato nell'ammontare di lire 2.740.094.161.652.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

 

Tabelle

(Omissis)