§ 4.1.25 - Legge Regionale del 28 ottobre 1977 n. 42.
Attuazione delle direttive 72/159-160-161/C.E.E., 75/268/C.E.E. e delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:28/10/1977
Numero:42


Sommario
Art. 1.      La Regione Marche regola la materia delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura nn. 159, 160, 161 del 17.4.1972 e per l'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate n. 268 del [...]
Art. 33.      La Regione istituisce aiuti in favore degli imprenditori agricoli che cessano anticipatamente l'attività agricola rendendo disponibili le terre da loro coltivate in favore di coloro che [...]
Art. 34.  e ss.


§ 4.1.25 - Legge Regionale del 28 ottobre 1977 n. 42.

     Attuazione delle direttive 72/159-160-161/C.E.E., 75/268/C.E.E. e delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 per la riforma dell'agricoltura [1].

 

 

TITOLO I

Finalità

 

Art. 1.

     La Regione Marche regola la materia delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura nn. 159, 160, 161 del 17.4.1972 e per l'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate n. 268 del 28.4.1975 adattandole alle esigenze dell'agricoltura marchigiana nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge 9.5.1975, n. 153 e nella legge 10.5.1976, n. 352.

     La presente legge, nell'ambito di un programmatico disegno di sviluppo agricolo e di riequilibrio socio-economico del territorio regionale, intende promuovere interventi idonei a sviluppare l'occupazione e la produzione, a migliorare il livello dei redditi e le condizioni di vita e di lavoro della popolazione agricola attraverso l'ammodernamento e il potenziamento delle strutture produttive, a prevedere forme di integrazione di reddito della popolazione agricola di montagna e delle zone svantaggiate, a stimolare la mobilità delle terre e il riordino fondiario e a migliorare il grado di formazione generale e professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

     Le zone montane e svantaggiate del la regione sono quelle comprese nell'elenco allegato alla direttiva del consiglio della Comunità Europea n. 75/273/CEE del 28.4.1975.

 

     Artt. 2. - 32.

     (p.m.)

 

 

TITOLO III

Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e destinazione della

superficie agricola utilizzata e resasi disponibile a scopi di

miglioramento delle strutture

 

SEZIONE I

Finalità

 

     Art. 33.

     La Regione istituisce aiuti in favore degli imprenditori agricoli che cessano anticipatamente l'attività agricola rendendo disponibili le terre da loro coltivate in favore di coloro che destinano le terre di cui sono proprietari alle finalità di cui al precedente titolo I.

 

SEZIONE II

Indennità di anticipata cessazione

 

     Art. 34. e ss.

     (p.m.)

 

 


[1] Pubblicata nel B.U. n. 65 del 4 novembre 1977.