§ 3.5.27 - Legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1.
Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 27 gennaio 1993, n. 7 concernente "Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 informazione e cultura
Data:10/01/2000
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2.      1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 2 [...]


§ 3.5.27 - Legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1. [1]

Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 27 gennaio 1993, n. 7 concernente "Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale".

(B.U. 20 gennaio 2000, n. 6).

 

Art. 1.

     1. [2].

     2. [3].

     3. [4].

     4. Il comma 6 dell'articolo 2 e il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 7/1993 sono abrogati.

     5. [5].

 

     Art. 2.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 2 della l.r. 7/1993 dei soggetti che non possiedono i requisiti previsti dallo stesso articolo, così come modificato dalla presente legge.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 9 febbraio 2010, n. 4, con la decorrenza di cui all'art. 25 della stessa L.R. 4/2010.

[2] Inserisce la lettera a bis) nel comma 2, art. 2, della L.R. 27 gennaio 1993, n. 7.

[3] Sostituisce la lettera b), comma 2, art. 2 della L.R. 27 gennaio 1993, n. 7.

[4] Sostituisce la lettera c), comma 2, art. 2 della L.R. 27 gennaio 1993, n. 7.

[5] Inserisce l'art. 5 bis nella L.R. 27 gennaio 1993, n. 7.