Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 informazione e cultura |
Data: | 05/09/1992 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Programma annuale di catalogazione. |
Art. 2. Contributi regionali. |
Art. 3. Comitato tecnico scientifico. |
Art. 4. Norma finanziaria. |
Art. 5. Modificazioni di norme precedenti. |
§ 3.5.13 - Legge Regionale 5 settembre 1992, n. 45. [1]
Finanziamento dei programmi annuali di catalogazione dei beni culturali.
(B.U. 16 settembre 1992, n. 78).
Art. 1. Programma annuale di catalogazione.
1. Per le finalità di cui all'articolo 3, secondo comma della
2. Il parere è espresso dalla commissione entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento; trascorso tale termine il parere si intende favorevole;
3. Il programma di catalogazione, di norma da realizzare con sistemi informatici, si articola in progetti che specificano le tipologie dei beni da catalogare, il territorio interessato, i tempi di esecuzione, i soggetti concorrenti e le iniziative interregionali, nazionali e comunitarie ai quali concorrono.
4. Il centro regionale per i beni culturali acquisisce, prima della presentazione del programma alla giunta regionale, il parere del comitato tecnico-scientifico di cui al successivo articolo 3.
5. Il programma è attuato dal centro regionale per i beni culturali, anche in collaborazione con gli organi dello Stato e gli enti locali.
6. Per la predisposizione del programma di catalogazione e per la sua attuazione la giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con istituti universitari, enti, associazioni e privati, su proposta del direttore del centro regionale per i beni culturali.
Art. 2. Contributi regionali.
1. Per le iniziative di catalogazione degli enti locali autonomamente progettate la Regione concede specifici contributi nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 1.
2. A tal fine gli enti locali interessati presentano alla giunta regionale apposita domanda contenente indicazioni circa la tipologia dei beni che intendono catalogare, il territorio interessato, i finanziamenti previsti, i criteri, le modalità e i tempi di esecuzione.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale adotta gli schemi dei modelli per la presentazione delle domande di cui al comma 2.
4. Le province possono istituire dei propri centri di catalogazione dei beni culturali collegati in rete con il centro regionale per i beni culturali.
5. La Regione concorre, nella misura massima del cinquanta per cento, alle spese per l'impianto dei centri provinciali, per la formazione degli operatori e per la realizzazione di programmi di catalogazione nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 1.
Art. 3. Comitato tecnico scientifico. [2]
[1. E' istituito il comitato tecnico-scientifico per la catalogazione dei beni culturali.
2. Il comitato formula pareri in merito alle metodologie, alle procedure e ai programmi di catalogazione da presentare alla giunta regionale.
3. Il comitato è composto da:
a) il direttore del centro regionale per i beni culturali che lo presiede;
b) un rappresentante dell'Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione (ICCD) del Ministero per i beni culturali e ambientali;
c) un rappresentante della soprintendenza ai beni archeologici;
d) un rappresentante della soprintendenza per i beni artistici e storici;
e) un rappresentante della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici;
f) un rappresentante della soprintendenza archivistica;
g) un rappresentante dell'ufficio biblioteche del centro regionale per i beni culturali;
h) un rappresentante dell'ufficio musei del centro regionale per i beni culturali;
i) cinque esperti nominati dalla giunta regionale, di cui due su designazione dell'UPI sezione Marche, scelti tra persone di documentata esperienza accademica o scientifica nei settori della catalogazione.
4. Il comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.
5. I pareri di competenza sono adottati.
6. Ai componenti del comitato spettano le indennità e i rimborsi spese previsti dalla
Art. 4. Norma finanziaria.
1. Per la realizzazione dei programmi previsti dalla presente
a) per le finalità previste dall'articolo 1 lire 300 milioni per l'anno 1992 e lire 500 milioni per l'anno 1993;
b) per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lire 150 milioni per l'anno 1993;
c) per le finalità previste dall'articolo 2, comma 4, lire 100 milioni per l'anno 1992 e lire 150 milioni per l'anno 1993.
2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede nel modo che segue:
a) per l'onere di lire 400 milioni, relativo all'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 9 dell'elenco 1;
b) per gli oneri di lire 800 milioni, relativi all'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100101 all'uopo utilizzando quota parte dell'analogo apposito accantonamento di cui alla partita 9 dell'elenco 1.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:
a) per l'anno 1992 a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con le seguenti denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
capitolo 4111104 "Spese per la rilevazione e la catalogazione dei beni culturali", lire 300 milioni;
capitolo 4111105 "Contributi alle provincie nelle spese di impianto dei centri di catalogazione, formazione degli operatori, realizzazione di programmi", lire 100 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992 sono ridotti di lire 400 milioni.
Art. 5. Modificazioni di norme precedenti.
1. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 3 della
[1] Abrogata dall'art. 26 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 6 del