§ 2.2.57 - L.R. 1 dicembre 2005, n. 27.
Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione".


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:01/12/2005
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell'articolo 5 della l.r. 34/1996)
Art. 2.  (Modifica dell'articolo 8 della l.r. 34/1996)
Art. 3.  (Integrazione alla l.r. 34/1996)
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 2.2.57 - L.R. 1 dicembre 2005, n. 27.

Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione".

(B.U. 7 dicembre 2005, n. 108).

 

Art. 1. (Modifica dell'articolo 5 della l.r. 34/1996)

     1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), le parole ", alla non appartenenza alle logge massoniche", sono soppresse.

 

     Art. 2. (Modifica dell'articolo 8 della l.r. 34/1996)

     1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 34/1996 è sostituito dal seguente:

     "2. Sono ineleggibili alle cariche previste dalla presente legge le persone di cui risulti accertata con sentenza passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione.".

 

     Art. 3. (Integrazione alla l.r. 34/1996)

     1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 34/1996 è inserito il seguente:

     "Art. 9 bis. (Sospensione dalla carica)

     1. Qualora, successivamente alla nomina, l'autorità giudiziaria disponga il rinvio a giudizio, per appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione, di persone nominate ai sensi della presente legge, l'organo che ha proceduto alla nomina può sospendere l'incarico conferito fino alla conclusione del procedimento giudiziario.".

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza)

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.