Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali |
Data: | 23/02/2005 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 3 della l.r. 34/1996). |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/1996). |
Art. 3. (Modifica all’articolo 10 della l.r. 34/1996). |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 34/1996). |
§ 2.2.53 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 10.
Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”.
(B.U. 10 marzo 2005, n. 25).
Art. 1. (Modifica all’articolo 3 della
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della
“2. La struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine, entro il 31 ottobre di ogni anno predispone e pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione l’elenco delle nomine e designazioni di cui all’articolo 1, da effettuarsi nel corso dell’anno successivo. Della pubblicazione è dato avviso su un quotidiano a diffusione regionale.”.
Art. 2. (Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della
“2. A tale scopo onde consentire la pubblicazione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), la struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine comunica entro il 30 giugno alla Commissione consiliare competente l’elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi nell’anno successivo ed entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento, l’elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 4.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 4 della
“3. La Commissione consiliare, dopo aver predeterminato i requisiti di cui al comma 1, li comunica alla struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine entro il 30 settembre, per le nomine e designazioni da effettuarsi nell’anno successivo ed entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell’elenco, per le nomine e designazioni di cui all’articolo 3, comma 4. Trascorsi tali termini la struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine procede comunque alla pubblicazione di cui all’articolo 3.”.
Art. 3. (Modifica all’articolo 10 della
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della
“1. Le nomine o designazioni sono effettuate prima delle scadenze dei termini previsti dalle normative istitutive. Nei soli casi di termini coincidenti con quelli della legislatura regionale, ovvero scadenti nel periodo intercorrente tra la cessazione delle funzioni ordinarie del Consiglio regionale prima delle elezioni e quarantacinque giorni dopo la prima riunione del Consiglio successiva alle elezioni stesse, il termine per le nomine e le designazioni è fissato al sessantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio.”.
Art. 4. (Modifiche all’articolo 12 della
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della
“1. Entro il 30 gennaio di ogni anno, a cura dei dirigenti delle strutture della Giunta e del Consiglio regionali competenti in materia di nomine, è pubblicato l’elenco delle nomine effettuate dai rispettivi organi nel corso dell’anno precedente con le indicazioni dei dati essenziali relativi e dei proponenti.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 12 della
“3. Agli adempimenti istruttori di cui alla presente legge, per le nomine di competenza del consiglio regionale e per quelle di competenza della Giunta regionale provvedono le rispettive strutture del Consiglio e della Giunta competenti in materia di nomine, con la collaborazione degli altri servizi interessati alle stesse. Per gli adempimenti relativi alle nomine diverse da quelle indicate all’articolo 1, provvedono i servizi interessati con la collaborazione della struttura della Giunta regionale competente in materia di nomine.”.