§ 1.7.4 - Legge Regionale 21 aprile 1987, n. 19.
Norme per il libero accesso all'informazione ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:21/04/1987
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Informazione ambientale).
Art. 1 bis.  (Accesso all'informazione ambientale).
Art. 1 ter.  (Diffusione dell'informazione ambientale).


§ 1.7.4 - Legge Regionale 21 aprile 1987, n. 19.

Norme per il libero accesso all'informazione ambientale.

(B.U. 27 aprile 1987, n. 44)

 

Art. 1. (Informazione ambientale). [1]

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e in attuazione della direttiva CE del 28 gennaio 2003, n. 4, rende disponibile, a chiunque ne faccia richiesta e senza che il richiedente dichiari il proprio interesse, l'informazione ambientale da essa detenuta in qualunque forma, concernente, in particolare:

a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;

b) i fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);

c) gli atti legislativi e amministrativi, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività, che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o le attività intese a proteggere i suddetti elementi;

d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

e) le analisi costi-benefici e altre analisi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c);

f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c).

2. L'informazione ambientale deve essere aggiornata, precisa e confrontabile.

 

     Art. 1 bis. (Accesso all'informazione ambientale). [2]

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della direttiva 2003/4/CE, per la Regione l'informazione ambientale è fornita dalle strutture competenti individuate dalla Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della direttiva medesima.

2. Il diritto di accesso è negato nei casi previsti dall'articolo 5 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso al pubblico all'informazione ambientale).

3. Gli enti e le agenzie dipendenti dalla Regione, le autorità d'ambito in materia di servizio idrico integrato e quelle in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché l'autorità di bacino regionale e le aziende del servizio sanitario regionale adottano disposizioni organizzative per l'attuazione dell'informazione ambientale in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

 

     Art. 1 ter. (Diffusione dell'informazione ambientale). [3]

1. L'informazione ambientale deve essere sistematicamente resa disponibile, diffusa e aggiornata, in modo da garantire al pubblico una facile e progressiva fruibilità.

2. L'informazione ambientale comprende almeno:

a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;

b) i piani e i programmi relativi all'ambiente;

c) le relazioni sullo stato di attuazione degli atti di cui alle lettere a) e b), qualora elaborati o detenuti in forma elettronica;

d) le relazioni sullo stato dell'ambiente;

e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente, ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite;

g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite.

3. La Giunta regionale ed i soggetti di cui all'articolo 1 bis, comma 3, adottano le misure organizzative necessarie per garantire la disponibilità e la diffusione dell'informazione ambientale, in particolare mediante tecnologie di telecomunicazione informatica o tecnologie elettroniche.


[1] L'originario art. unico è stato così sostituito dagli attuali artt. 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 36.

[2] L'originario art. unico è stato così sostituito dagli attuali artt. 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 36.

[3] L'originario art. unico è stato così sostituito dagli attuali artt. 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 36.