§ 1.3.9 - Legge Regionale 18 marzo 1991, n. 7.
Riconoscimento associazione degli ex consiglieri della Regione Marche.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:18/03/1991
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. La Regione riconosce l'associazione tra gli ex consiglieri della Regione Marche, costituita secondo lo Statuto che la stessa si è dato, per il raggiungimento delle seguenti finalità:
Art. 2.      1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale e/o la giunta regionale, secondo le rispettive competenze, trasmettono all'associazione di cui all'articolo 1, per gli usi e le necessità dei [...]
Art. 3.      1. All'ufficio di presidenza del consiglio regionale compete garantire il necessario supporto organizzativo per l'espletamento di tutte le funzioni e dei compiti propri dell'associazione degli [...]


§ 1.3.9 - Legge Regionale 18 marzo 1991, n. 7. [1]

Riconoscimento associazione degli ex consiglieri della Regione Marche.

(B.U. 21 marzo 1991, n. 30)

 

Art. 1.

     1. La Regione riconosce l'associazione tra gli ex consiglieri della Regione Marche, costituita secondo lo Statuto che la stessa si è dato, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

     a) mantenere il patrimonio dell'esperienza acquisito dai consiglieri regionali nell'operare per l'interesse delle Marche;

     b) contribuire alla valorizzazione delle funzioni della Regione mediante convegni, conferenze, pubblicazioni, studi, ricerche e manifestazioni varie;

     c) coadiuvare gli ex consiglieri regionali e le famiglie dei deceduti nei rapporti con il consiglio regionale.

     2. L'associazione ha sede presso il consiglio regionale.

 

     Art. 2.

     1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale e/o la giunta regionale, secondo le rispettive competenze, trasmettono all'associazione di cui all'articolo 1, per gli usi e le necessità dei propri associati ex consiglieri regionali, le pubblicazioni edite o distribuite dalla Regione e il bollettino ufficiale della Regione Marche.

 

     Art. 3.

     1. All'ufficio di presidenza del consiglio regionale compete garantire il necessario supporto organizzativo per l'espletamento di tutte le funzioni e dei compiti propri dell'associazione degli ex consiglieri regionali.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 2 agosto 2007, n. 10.