§ 1.3.4 - Legge Regionale del 3 marzo 1984 n. 4.
Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei soggetti indicati nell'art. 15 della L. 5 luglio 1982, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:03/03/1984
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione.
Art. 2.  Situazione patrimoniale e soggetti obbligati.
Art. 3.  Variazione della situazione patrimoniale.
Art. 4.  Cessazione dalla carica.
Art. 5.  Moduli.
Art. 6.  Inadempienze.
Art. 7.  Pubblicazione delle dichiarazioni precedenti.
Art. 8.  Norma transitoria.
Art. 9.  Norma finanziaria.


§ 1.3.4 - Legge Regionale del 3 marzo 1984 n. 4. [1]

Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei soggetti indicati nell'art. 15 della L. 5 luglio 1982, n. 441.

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione.

     La presente legge regionale disciplina, secondo i principi di cui alla L. 5 luglio 1982, n. 441, le modalità intese ad assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria dei :

     a) consiglieri regionali;

     b) presidenti, vice-presidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino al consiglio regionale, alla giunta o al presidente della giunta regionale delle Marche;

     c) presidenti, vice-presidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale o al cui funzionamento la Regione Marche concorra, in qualsiasi forma, in misura superiore al 20 per cento;

     d) presidenti, vice-presidenti, amministratori delegati e direttori generali degli enti o istituti privati, al cui finanziamento la Regione Marche concorra in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, sempre che queste superino la somma annua di lire 500.000.000.

 

     Art. 2. Situazione patrimoniale e soggetti obbligati.

     Entro tre mesi dalla nomina i soggetti di cui all'articolo precedente sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale:

     1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

     2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

     3) per i soli consiglieri regionali: una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della L. 18 novembre 1981, n. 659, e relative agli eventuali contributi ricevuti.

     Gli adempimenti di cui al presente articolo concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

 

     Art. 3. Variazione della situazione patrimoniale.

     Ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale una attestazione concernente le variazioni della loro situazione patrimoniale intervenute rispetto all'anno precedente e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

     Si applica altresì la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

     Art. 4. Cessazione dalla carica.

     Nei tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione.

     Essi sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.

     Tali adempimenti si estendono anche alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi lo consentono.

     Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di conferma degli interessati nella medesima carica, alla scadenza della stessa.

 

     Art. 5. Moduli.

     Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli sono effettuate sugli schemi di modulo allegati alla presente legge.

 

     Art. 6. Inadempienze.

     Ove i soggetti di cui all'art. 1 non adempiano agli obblighi previsti dagli artt. 2, 3 e 8, il presidente del consiglio regionale diffida l'interessato ad adempiere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida medesima.

     Nel caso di inosservanza della diffida da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettera a), il presidente del consiglio regionale dà notizia dell'inadempienza all'assemblea.

     Nel caso di innosservanza della diffida da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere b), c) e d), il presidente del consiglio regionale ne dà notizia nel bollettino ufficiale della regione.

 

     Art. 7. Pubblicazione delle dichiarazioni precedenti.

     Le dichiarazioni previste dagli artt. 2, 3 e 4 della presente legge sono pubblicate nel bollettino ufficiale della regione Marche.

     Nello stesso bollettino sono altresì riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

 

     Art. 8. Norma transitoria.

     (Omissis)

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     (Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 10 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 41.