§ 1.2.10 - L.R. 1 febbraio 2005, n. 5.
Norme relative alle elezioni regionali dell’anno 2005 - Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 “Norme per l’elezione del consiglio e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale, giunta regionale - regolamento interno
Data:01/02/2005
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 27/2004).
Art. 2.  (Norme transitorie per le elezioni regionali del 2005).
Art. 3.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 1.2.10 - L.R. 1 febbraio 2005, n. 5.

Norme relative alle elezioni regionali dell’anno 2005 - Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 “Norme per l’elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale”.

(B.U. 2 febbraio 2005, n. 12).

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 27/2004).

     1. L’articolo 25 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 è sostituito dal seguente:

“Art. 25. (Norme finali).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Statuto regionale; esse non si applicano comunque alle elezioni regionali dell’anno 2005.

2. Il Presidente della Giunta promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee per la migliore applicazione della presente legge.”.

 

     Art. 2. (Norme transitorie per le elezioni regionali del 2005).

     1. Le elezioni regionali dell’anno 2005 restano disciplinate dalle disposizioni della legislazione statale vigente e dalle seguenti:

     a) le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti alle circoscrizioni elettorali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino;

     b) le liste provinciali sono presentate:

     1) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali fino a 250.000 abitanti;

     2) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali con più di 250.000 abitanti;

     c) in ogni lista provinciale e regionale devono essere rappresentati, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i generi.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.