§ 5.2.118 – L.R. 14 luglio 2006, n. 14.
Interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria in attuazione dell’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:14/07/2006
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria).


§ 5.2.118 – L.R. 14 luglio 2006, n. 14. [1]

Interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria in attuazione dell’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006).

(B.U. 18 luglio 2006, n. 29 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria).

     1. La Regione, al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ed alla razionalizzazione della spesa sanitaria per gli anni 2006, 2007 e 2008, con provvedimento della Giunta Regionale, in coerenza con la programmazione regionale, determina i fabbisogni effettivi di personale delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende ospedaliere (AO) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici, nonché le risorse complessive da destinare al finanziamento della spesa per il personale dipendente e per il personale reperito anche tramite gli istituti flessibili previsti dalla normativa vigente, tenendo conto dei seguenti criteri:

     a) salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza con particolare attenzione ai servizi di emergenza/urgenza e al personale infermieristico;

     b) attivazione di nuovi servizi ed attività anche derivanti da riorganizzazioni funzionali;

     c) riorganizzazione dei servizi secondo criteri di flessibilità ed economicità.

     2. Le ASL, le AO e gli IRCCS pubblici adottano misure necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi prioritari del sistema sanitario regionale, con particolare attenzione all’equilibrio economico-finanziario dettato da disposizioni legislative nazionali e regionali, perseguendo, per gli anni 2006, 2007 e 2008, la tendenziale riduzione dell’1% dell’ammontare complessivo della spesa per il personale riferita all’anno 2004, come previsto dall’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 2006)».


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.