§ 5.2.39 – L.R. 15 luglio 1997, n. 32.
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e pluriennale 1997/1999 - II provvedimento.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:15/07/1997
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Cofinanziamento regionale FSE).
Art. 2.  (Borse di studio per neolaureati e neodiplomati universitari).
Art. 3.  (Spese di funzionamento degli S.T.A.P.).
Art. 4.  (Creazione di imprese da parte di giovani).
Art. 5.  (Variazioni dei residui presunti e variazioni di cassa).
Art. 6.  (Contabilità speciali).
Art. 7.  (Clausola d'urgenza).


§ 5.2.39 – L.R. 15 luglio 1997, n. 32. [1]

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e pluriennale 1997/1999 - II provvedimento.

(B.U. 18 luglio 1997, n. 29 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Cofinanziamento regionale FSE).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di L. 5.411.993.000 per riequilibrare gli impegni assunti nella gestione FSE 1996 e la spesa di L. 19.521.000.000 per garantire la quota di compartecipazione regionale rispetto alle somme previste sul bilancio di previsione 1997 quali contributi dello Stato e della UE.

     2. Le autorizzazioni disposte per il 1997 dalla l.r. 4 marzo 1997, n. 5 «Rifinanziamento di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999» sui seguenti capitoli di spesa, sono ridotte per i seguenti importi:

     cap. 3.1.2.2.3706 L. 800.000.000

     cap. 3.1.2.2.3708 L. 200.000.000

     3. All'onere di L. 24.932.993.000, di cui al precedente primo comma, si provvede per L. 1.000.000.000 con le risorse resesi disponibili in seguito alla riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente secondo comma, per L. 5.900.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dei capitoli 3.1.1.1.1223, 3.1.2.1.2253, 3.1.8.1.3707, 3.1.9.2.908 e 3.1.13.1.1217, per L. 2.000.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, utilizzando all'uopo l'accantonamento indicato alla voce 3.1.12.1.9092 «Diffusione e promozione di iniziative giovanili» e per L. 16.032.993.000 mediante riduzione della dotazione di competenza e di cassa del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» iscritto al capitolo 5.3.2.1.544 del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Borse di studio per neolaureati e neodiplomati universitari).

     1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'istituzione di borse di studio per il tirocinio pratico di neolaureati e neodiplomati universitari presso le strutture della giunta regionale di cui all'art. 1 della l.r. 2 settembre 1996, n. 19, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di L. 250.000.000.

     2. All'onere di L. 250.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» iscritto al capitolo 5.3.2.1.544, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.3.1.4062 «Spese per borse di studio per il tirocinio di neolaureati e neodiplomati universitari presso le strutture della giunta regionale» è incrementata di L. 250.000.000.

 

     Art. 3. (Spese di funzionamento degli S.T.A.P.).

     1. Per le spese di funzionamento dei servizi tecnico-amministrativi provinciali (S.T.A.P.) è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di L. 1.115.000.000.

     2. All'onere di L. 1.115.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dei capitoli 1.2.11.1.1739, 1.2.11.1.1740, 1.2.11.1.1791 e 1.2.11.1.2280, iscritti nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1997.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Creazione di imprese da parte di giovani).

     1. Al fine di impiegare gli interessi maturati, nonché per il reimpiego delle quote restituite sul fondo di rotazione di cui all'art. 4, lett. c) della l.r. 10 dicembre 1986 n. 68, sulle disponibilità finanziarie di Finlombarda s.p.a. sono autorizzati i seguenti stanziamenti in entrata ed in uscita:

     - L. 6.100.000.000 per gli anni 1997-1999 di cui L. 2.100.000.000 per il 1997 per gli interessi maturati e da impiegare;

     - L. 10.000.000.000 per gli anni 1998-1999 per le quote restituite e da reimpiegare.

     2. Allo stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Variazioni dei residui presunti e variazioni di cassa).

     1. Al fine di consentirne un'adeguata attività gestionale, sono variati gli importi relativi ai residui presunti di alcuni capitoli del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 di cui allegato «A».

     2. Al fine di adeguare la dotazione finanziaria di cassa di alcuni dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, al medesimo bilancio sono apportate le variazioni di cui all'allegato «B».

 

     Art. 6. (Contabilità speciali).

     1. Al fine di adeguare la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dei capitoli iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 relativi a contabilità speciali, al medesimo bilancio sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

ALLEGATI

 

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.