Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 29/10/2001 |
Numero: | 7 |
§ 5.2.1030 - D.G.R. 29 ottobre 2001, n. 7/6589 .
Criteri e modalità per l'erogazione di contributi a sostegno dei progetti innovativi e sperimentali presentati dalle organizzazioni di volontariato per l'anno 2001. (Legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 «Legge regionale sul volontariato» ).
(B.U. 13 novembre 2001, n. 46, I S.S..)
La Giunta regionale
Vista la
Vista la legge regionale n. 22/93 «Legge regionale sul volontariato» ed in particolare l'art. 7, commi 1 e 2, relativo ai contributi a sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato in ordine alle attività generali, ivi comprese le attività di formazione sia per specifiche attività documentate che per progetti, considerando lo stanziamento uniforme per le aree tematiche previste dalla legge, demandando i criteri alla Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare;
Vista la
- l'art. 4 comma 20, paragrafo p, che assegna alla Regione la tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato a carattere regionale o nazionale secondo i requisiti e le modalità previste dalla legge regionale sul volontariato (
- l'art. 4, comma 46, che attribuisce alle province la competenza alla tenuta della sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio provinciale, secondo i requisiti e le modalità previste dalla legge regionale sul volontariato;
Vista la
Vista la
Ritenuto di affidare alle province le funzioni di ricevimento, istruttoria, valutazione e formulazione della graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a contributo e relativa liquidazione dello stesso alle organizzazioni di volontariato iscritte alla sezione regionale ed alle sezioni provinciali del registro;
Ritenuto di mantenere alla Regione l'approvazione delle graduatorie, predisposte dalle singole Province, previe verifiche effettuate da un nucleo tecnico regionale istituito con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;
Stabilito di assegnare alle province l'importo complessivo di L. 2.000.000.000 (euro 1.032.913,79) ripartito secondo il criterio di rapporto proporzionale delle organizzazioni di volontariato iscritte alla sezione regionale e alle sezioni provinciali del registro regionale come specificato nella seguente tabella:
Provincia |
Quota destinata alle Province in Lire |
Quota destinata alle Province in euro |
BERGAMO |
324.661.811 |
167.673,83 |
BRESCIA |
256.677.072 |
132.562,64 |
COMO |
86.715.227 |
44.784,68 |
CREMONA |
20.707.596 |
62.340,27 |
LECCO |
97.121.054 |
50.158,84 |
LODI |
50.641.694 |
26.154,25 |
MANTOVA |
158.168.574 |
81.687,25 |
MILANO |
634.061.741 |
327.465,56 |
PAVIA |
79.778.009 |
41.201,90 |
SONDRIO |
34.686.091 |
17.913,87 |
VARESE |
156.781.131 |
80.970,70 |
|
2.000.000.000 |
1.032.913,79 |
Stabilito, inoltre che alla succitata spesa si farà fronte con le disponibilità finanziarie di cui all'U.P.B. 3.6.3.1.2.93 capitolo 3669 del bilancio regionale 2001;
Considerato che per l'anno 2001 i progetti proposti per lo svolgimento di attività strettamente inerenti le finalità statutarie di ciascuna organizzazione dovranno essere articolati secondo una o più delle seguenti caratterizzazioni operative:
- sviluppo di sinergie e costituzione di reti e collegamenti tra i soggetti del Volontariato e del Terzo Settore;
- sostegno ad interventi pilota innovativi e sperimentali sulla qualità dei servizi;
- perseguimento della riduzione delle disuguaglianze nell'accesso ai servizi per favorirne un uso appropriato da parte di fasce deboli della popolazione comunque svantaggiata;
- promozione di una coscienza critica sui sistemi informativi e della comunicazione;
- realizzazione di forme di collaborazione tra le organizzazioni della Lombardia e di altre Regioni, anche in ambito europeo;
- sostegno a scambi di conoscenze e di esperienze tra le organizzazioni medesime;
- realizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento in specifici ambiti di intervento;
Ritenuto di poter fissare la misura del contributo al 70% del costo complessivo del progetto e comunque per un importo non superiore a L. 20.000.000 (euro 10.329,14) e che nel caso di progetti cofinanziati da parte di enti pubblici si procede ad una proporzionale riduzione della contribuzione regionale;
Ritenuto ancora di poter ridurre proporzionalmente il contributo deliberato qualora l'attuazione del progetto risultasse difforme da quanto proposto o comunque il progetto stesso non venisse realizzato almeno al 70% dei costi previsti;
Ritenuto, infine, di dover definire le modalità per l'ammissione a contributo delle organizzazioni di volontariato secondo quanto contenuto nel «Bando per l'erogazione di contributi a sostegno dei progetti innovativi e sperimentali delle organizzazioni di volontariato - anno 2001» (all. A) , le modalità per la presentazione degli stessi secondo quanto contenuto nello «Schema per la presentazione dei progetti innovativi e sperimentali» (all. B) ed i criteri di valutazione per la formulazione delle graduatorie secondo quanto contenuto nella «Scheda di valutazione dei progetti innovativi e sperimentali» (all. C) , tutte parti integranti del presente atto;
Preso atto dell'intesa intercorsa sui contenuti del presente atto deliberativo con l'Unione delle Province Lombarde nell'incontro del 27 luglio 2001;
Preso atto del parere favorevolmente espresso dalla commissione consiliare competente per materia nella seduta del 18 ottobre 2001;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
delibera
1) di approvare le modalità ed i criteri di contribuzione dei progetti innovativi e sperimentali come indicato da:
- bando per l'erogazione dei contributi a sostegno dei progetti innovativi e sperimentali delle organizzazioni di volontariato - anno 2001- (all. A) ;
- schema per la presentazione dei progetti innovativi e sperimentali - (all. B) ;
- scheda di valutazione dei progetti innovativi e sperimentali - (all. C) ;
considerate parti tutte integranti del presente atto;
2) di affidare alle province le funzioni amministrative di ricezione delle istanze, istruttoria, valutazione, predisposizione della relativa graduatoria provvisoria e liquidazione dei contributi dei progetti, presentati da organizzazioni iscritte alla sezione regionale e alle sezioni provinciali del registro regionale, secondo gli allegati indicati al punto 1) del deliberato;
3) di attribuire ad un nucleo di valutazione regionale, da istituirsi con atto del Direttore Generale della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale, il compito della verifica delle graduatorie provvisorie predisposte dalle singole Province;
4) di approvare con successivo provvedimento della Giunta regionale le graduatorie definitive, dando atto che le Province procederanno alla liquidazione dei contributi assegnati alle organizzazioni di volontariato;
5) di assegnare alle province l'importo complessivo di L. 2.000.000.000 (euro 1.032.913,79) ripartito secondo il criterio di rapporto proporzionale delle organizzazioni di volontariato iscritte alla sezione regionale e alle sezioni provinciali del registro regionale come specificato nella seguente tabella:
Provincia |
Quota destinata alle Province in Lire |
Quota destinata alle Province in euro |
BERGAMO |
324.661.811 |
167.673,83 |
BRESCIA |
256.677.072 |
132.562,64 |
COMO |
86.715.227 |
44.784,68 |
CREMONA |
20.707.596 |
62.340,27 |
LECCO |
97.121.054 |
50.158,84 |
LODI |
50.641.694 |
26.154,25 |
MANTOVA |
158.168.574 |
81.687,25 |
MILANO |
634.061.741 |
327.465,56 |
PAVIA |
79.778.009 |
41.201,90 |
SONDRIO |
34.686.091 |
17.913,87 |
VARESE |
156.781.131 |
80.970,70 |
|
2.000.000.000 |
1.032.913,79 |
6) di stabilire che alla spesa di cui al punto 5) si farà fronte con le disponibilità finanziarie di cui all'U.P.B. 3.6.3.1.2.93 capitolo 3669 del bilancio regionale 2001;
7) di rinviare a successivi atti del Direttore Generale della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale l'assunzione di tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per attuare le finalità indicate nella presente deliberazione;
8) di notificare il presente provvedimento alle Province;
9) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Allegato A
Bando per l'erogazione di contributi a sostegno dei progetti innovativi e sperimentali delle organizzazioni di volontariato
Anno 2001
(legge regionale n. 22/93)
Premessa
L'art. 7, comma 1, della L.R. n. 22/93 recita: «La Regione interviene a sostegno delle organizzazioni di volontariato in forma di contributo sia a sostegno delle attività generali, ivi comprese le attività di formazione, sia per specifiche attività documentate e per progetti», considerando lo stanziamento uniforme per le aree tematiche prevista dalla legge.
Lo stesso articolo demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri per l'intervento di che trattasi, previo parere vincolante della commissione competente consiliare.
Per l'anno 2001 vengono ammessi a contributo progetti innovativi e sperimentali presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte alla sezione regionale e alle sezioni provinciali del registro regionale.
Il presente bando individua i criteri per l'ammissione a contributo e regolamenta le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle organizzazioni di volontariato.
1. Soggetti che possono presentare domanda
Sono ammesse a presentare domanda le organizzazioni iscritte alla sezione regionale ed alle sezioni provinciali del registro regionale del volontariato.
Ciascun soggetto può presentare domanda per un solo progetto; le organizzazioni di livello regionale possono presentare istanza in più Province per moduli territoriali diversi del medesimo progetto ovvero per progetti diversi.
Tuttavia, nel caso di associazioni che, in base al proprio statuto o altro atto recante disposizioni sulla loro configurazione organizzativa, risultino articolate su più livelli territoriali (regionale, provinciale e locale), tutti oggetto di autonoma iscrizione al registro, i progetti possono essere presentati da sezioni o sedi operanti a livello territoriale non inferiore all'ambito provinciale; questo a garanzia del principio di «concentrazione» e «qualificazione» degli interventi di sostegno in questione già enunciato in seno alla
Il livello regionale di una organizzazione può, in ogni caso, presentare progetti che coinvolgano proprie sezioni o livelli provinciali che, in quanto aderenti, previo loro formale assenso all'attività suddetta, non potranno presentare autonomamente ulteriori progetti.
2. Progetti ammissibili
Per l'anno 2001 sono ammissibili progetti innovativi e sperimentali proposti per lo svolgimento di attività inerenti le finalità statutarie della organizzazione proponente da realizzare secondo una o più delle seguenti caratterizzazioni operative:
- sviluppo di sinergie e costituzione di reti e collegamenti tra soggetti del Volontariato e del Terzo Settore;
- sostegno ad interventi pilota innovativi e sperimentali sulla qualità dei servizi;
- perseguimento della riduzione delle disuguaglianze nell'accesso ai servizi e favorirne un uso appropriato da parte di fasce deboli della popolazione comunque svantaggiata;
- promozione di una coscienza critica sui sistemi informativi e della comunicazione;
- realizzazione di forme di collaborazione tra le organizzazioni della Lombardia e di altre Regioni, anche in ambito europeo;
- sostegno a scambi di conoscenze e di esperienze tra le organizzazioni medesime;
- realizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento in specifici ambiti di intervento.
3. Modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo
Le domande di contributo, pena decadenza, devono essere presentate entro e non oltre 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Le organizzazioni iscritte nelle sezioni provinciali devono far pervenire la domanda, con relativo schema di presentazione (all. B), alla Provincia territorialmente competente.
Le organizzazioni iscritte alla sezione regionale del registro devono far pervenire la domanda, con le modalità di cui sopra, alla Provincia ove ricade l'attività progettuale proposta e ad ogni singola Provincia in caso di più progetti o moduli interterritoriali diversi del medesimo progetto.
Le richieste possono essere inviate a mezzo raccomandata o consegnate direttamente ai protocolli delle rispettive sedi provinciali.
Nel caso di invio a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine di presentazione, farà fede il timbro postale.
4. Criteri per il riparto dello stanziamento regionale ed entità del contributo
Lo stanziamento regionale per il contributo dei progetti per anno 2001 ammonta a L. 2.000.000.000 (euro 1.032.913,79).
Per assicurare il miglior impatto nell'impiego della disponibilità finanziaria, la somma viene ripartita tra le Province che provvederanno, a seguito dell'approvazione delle graduatorie, all'erogazione dei contributi alle organizzazioni assegnatarie.
Il contributo da erogare è pari al 70% del costo complessivo del progetto e, comunque, non superiore a L. 20.000.000 (euro 10,329,14) per progetto.
In caso di cofinanziamento da parte di Enti pubblici l'importo del contributo regionale verrà proporzionalmente ridotto al fine di contenere la quota di contribuzione pubblica entro la predetta percentuale del 70%, fatto salvo il limite massimo sopra indicato di L. 20.000.000 (euro 10.329,14).
5. Sistema di valutazione
Nell'ambito della disponibilità finanziaria assegnata, le Province provvedono al ricevimento delle istanze, all'istruttoria delle stesse ed alla formulazione della relativa graduatoria provvisoria, secondo la scheda di valutazione allegata al presente bando (all. C).
Le graduatorie devono essere stilate entro due mesi dalla scadenza del termine di presentazione dei progetti.
Entro cinque giorni dalla loro definizione, le province trasmettono le graduatorie alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale per l'approvazione, da adottarsi con atto della Giunta regionale, previo parere di un nucleo tecnico regionale, istituito con decreto del Direttore Generale, competente a verificare la compiuta attuazione del sistema di valutazione.
6. Tempi e modalità di erogazione del contributo
Il periodo finanziabile corrisponde ad un massimo di 12 mesi.
L'erogazione del contributo deliberato avviene con le seguenti modalità:
- il 70% all'avvio del progetto.
Il legale rappresentante dell'organizzazione deve a tal fine sottoscrivere, presso i competenti uffici provinciali, la apposita convenzione per l'avvio dell'attività, impegnandosi nella stessa a rispettare integralmente tempi, condizioni, e modalità di attuazione del progetto;
- il 30% a conclusione del progetto, o comunque a conclusione delle attività riferite al periodo finanziabile, certificate dal soggetto beneficiario del contributo. La provincia (ente erogatore del contributo) effettua le necessarie verifiche sullo stato di attuazione del progetto e sulla situazione contabile.
Qualora l'attuazione del progetto risultasse in grave difformità, o comunque non realizzata al 70% delle spese effettivamente sostenute, l'ente erogatore provvederà a revocare il contributo anticipato.
7. Inammissibilità dei progetti e non cumulabilità dei contributi
Non sono ammessi a contributo i progetti:
- pervenuti alle Province oltre il termine indicato dal bando;
- che si configurano come attività commerciale;
- attuati e finanziati secondo norme regionali di settore;
- privi dell'indicazione della fonte di finanziamento atta a coprire tutti i costi del progetto;
- aventi attività non riconducibili ai criteri riportati dal bando, ancorché previste tra le finalità statutarie dell'organizzazione.
I contributi relativi al presente bando non sono cumulabili con i benefici previsti da altra normativa regionale, nazionale, o comunitaria inerente i medesimi contenuti progettuali.
Non sono altresì ammissibili progetti che abbiano inerenza con le finalità e gli obiettivi riconducibili alla legge regionale n. 23/99 «Politiche regionali per la famiglia», alla legge regionale n. 54/90 «Organizzazioni di interventi di competenza regionale in materia di protezione civile» e alla legge n. 45/99 «Disposizioni per il fondo nazionale di interventi per la lotta alla droga ed in materia di persone per i servizi per la tossicodipendenza» applicata con
Allegato A
Schema per la presentazione dei progetti innovativi e sperimentali
Allegato B
Schema per la presentazione dei progetti innovativi e sperimentali
Allegato C
Scheda di valutazione dei progetti innovativi e sperimentali