§ 5.1.11 – L.R. 2 settembre 1983, n. 69.
Aumento degli importi per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui alla tariffa allegata alla L.R. 12 novembre 1982, n. 61.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 tributi regionali
Data:02/09/1983
Numero:69


Sommario
Art. 1.      1. Le tariffe annesse alla legge regionale 12 novembre 1982, n. 61, sono aumentate nel modo seguente
Art. 2.  Clausola d'urgenza.


§ 5.1.11 – L.R. 2 settembre 1983, n. 69. [1]

Aumento degli importi per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui alla tariffa allegata alla L.R. 12 novembre 1982, n. 61.

(B.U. 7 settembre 1983, n. 36 – S.O. n. 1).

 

     Art. 1.

     1. Le tariffe annesse alla legge regionale 12 novembre 1982, n. 61, sono aumentate nel modo seguente:

 

Tabella A

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                                                         Canone

N.                                          ----------------------

d'ord.     Oggetto della concessione        Tassa  Tariffa  Canone

                                                   unitaria minimo

__________________________________________________________________

 

                                                Importo per metro

                                                     quadrato

                                                     ----------------------

1      Occupazione del suolo                 13.000

       NOTA: Appartengono a questa voce le

       occupazioni con impianti di qualsiasi

       genere (chioschi, edicole, binari,

       passi carrabili, con tavoli, sedie,

       vasi e cassette con fiori, ecc.) di

       sede stradale, banchine, cunette,

       scarpate, piazzuole, piazze nonché le

       aree private gravate da servitù di

       pubblico passaggio.

       La tassa è commisurata dall'effettiva

       superficie occupata.

       La tassa è ridotta al 50 per cento

       per i passi carrabili da adibire a

       qualsiasi destinazione.

       La tassa non si applica per i passi

       carrabili quando essi siano unici ed

       indispensabili per l'accesso alle

       case rurali ed ai fondi rustici.

       I contribuenti possono liberarsi in

       qualsiasi tempo dell'onere della

       tassa per le occupazioni di passi

       carrabili, mediante il versamento

       di una somma uguale a venti annualità

       del tributo medesimo.

       La tassa relativa alle concessioni

       per l'occupazione di aree pubbliche

       situate ad una quota altimetrica

       superiore a 2.000 metri s.l.m. è

       ridotta al 20 per cento [2].

 

2      a) Occupazione di spazio soprastante

       e sottostante                          6.500

       b) Balconi, verande e simili infissi   1.300

       NOTA: Appartengono alla voce a) i

       sovrappassi di strade private regionali

       e le occupazioni di suolo stradale con

       pozzetti muniti di chiusini per

       condutture in genere.

       Appartengono alla voce b) i balconi,

       le verande e simili infissi di

       carattere stabile soprastanti ad aree

       pubbliche ovvero su aree private

       gravanti di pubblico passaggio che

       abbiano almeno una superficie

       superiore a quattro metri quadrati.

       Nella locuzione «simili infissi di

       carattere stabile» debbono ricondursi

       anche le tende e i tendoni con sostegni

       stabilmente infissi al fabbricato e,

       quindi, per durata superiore all'anno.

       La tassa è commisurata all'effettiva

       superficie occupata.

       La tassa non si applica per i «simili

       infissi di carattere stabile» di cui

       al precedente terzo comma.

       I contribuenti possono liberarsi in

       qualsiasi tempo dell'onere della tassa

       per balconi e verande, mediante il

       versamento di una somma uguale a venti

       annualità del tributo medesimo.

 

                                                     ----------------------

                                              Importo per impianto

                                                     ----------------------

3      Occupazione del suolo e sottosuolo per

       impianto ed esercizio di distribuzione

       di carburante

       a) con serbatoio di capacità non

       superiore a litri 3.000                5.200   6.000

       b) senza serbatoio                     1.300   3.000

       NOTA: Per distributore senza serbatoio

       si intende quella occupazione fatta

       con carrelli mobili per la

       distribuzione di carburanti e

       lubrificanti non raccordati a serbatoi

       collocati sul suolo.

       Per serbatoi aventi la capacità

       superiore a 3.000 litri sia la tassa

       che il canone aumentano di un quinto

       per ogni 1.000 litri o frazione di

       1.000 litri.

       Per i distributori muniti di due o

       più serbatoi, la tassa ed il canone,

       nella misura sopra stabilita, viene

       applicata con riferimento alla

       capacità di un solo serbatoio, che

       sarà quello minore nel caso che essi

       siano di differente capacità; tale

       tassa è aumentata di un quinto per

       ogni 1.000 litri o frazione di 1.000

       litri degli altri serbatoi.

 

                                                     ----------------------

                                                Importo per metro

                                                     lineare

                                                     ----------------------

4      Occupazione del sottosuolo:

       a) condutture, cavi ed impianti

       in genere:

       - di diametro inferiore a cm 20          210      50  3.000

       - di diametro uguale o maggiore a cm 20  420      80  3.000

       b) condutture di acqua potabile:

       - di diametro inferiore a cm 20          105      30  3.000

       - di diametro uguale o maggiore a cm 20  210      50  3.000

       NOTA: La regione che provvede alla

       costruzione di gallerie sotterranee

       per il passaggio delle condutture,

       dei cavi e degli impianti, ha diritto

       di imporre oltre alla tassa annua un

       contributo, una volta tanto, nelle

       spese di costruzione delle gallerie,

       che non può superare complessivamente

       nel massimo il 50 per cento delle

       spese medesime.

       La determinazione del contributo viene

       fissata con deliberazione della giunta

       regionale.

 

                                                     ----------------------

                                                 Importo per km

                                                     ----------------------

5      Occupazione mediante condutture aeree:

       a) linee elettriche con sostegni nel

       suolo:

       - con meno di 5 fili                   3.640     750  3.000

       - con 5 fili ed oltre                  5.400   1.000  3.000

       b) linee elettriche senza sostegni

       nel suolo:

       - con meno di 5 fili                   2.600     500  3.000

       - con 5 fili ed oltre                  3.900     600  3.000

       c) linee telefoniche e telegrafiche:

       - con sostegni nel suolo               3.640     750  3.000

       - senza sostegni nel suolo             2.600   1.000  3.000

       d) pali a sostegno di linee

       elettriche o telefoniche private,

       infissi entro i limiti della zona

       di rispetto legale prevista dalle

       leggi vigenti                                  1.000  3.000

       NOTA: L'unità di misura «chilometrica»

       è indivisibile e non frazionabile anche

       per misurazioni inferiori al chilometro.

       Gli attraversamenti non concernenti la

       stessa linea, sono tassati

       singolarmente, uno per uno, con la

       stessa unità di misura.

       Per le tensioni inferiori a 250 volt e

       per le linee telefoniche industriali, le

       tariffe di cui sopra sono ridotte al 50

       per cento.

       Sono esenti dalla tassa le linee

       appartenenti all'amministrazione dello

       Stato o in servizio dello Stato.

 

                                                     ----------------------

                                               Importo per metro

                                                    quadrato

                                                     ----------------------

6      Cartelli pubblicitari:                 6.500   4.000

       - pali di sostegno, cadauno                    2.000  3.000

       NOTA: La tassazione comprende oltre

       che le massime sporgenze della

       proiezione anche quella dei

       contrafforti di sostegno.

 

7      Pontile destinato all'ormeggio di

       imbarcazioni nelle zone portuali:

       a) con appoggio mobile                 1.950  29.000

       b) con appoggio fisso                  2.080  32.000

       c) occupazione area litoranea per

       ormeggio natanti                       2.080  32.000

       NOTA: Se le concessioni sono richieste

       ed utilizzate direttamente da:

       a) enti pubblici per usi di pubblica

       utilità, l'importo del canone è ridotto

       al 10%;

       b) altri enti o associazioni senza fine

       di lucro, uno dei soggetti di cui ai

       commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12

       dell'art. 6 della Legge 17 maggio 1983,

       n. 217 concernente «Legge quadro per il

       turismo e interventi per il

       potenziamento e la qualificazione

       dell'offerta turistica»; uno dei soggetti

       di cui agli artt. 225 e 226 del codice

       della navigazione approvato con R.D. 30

       marzo 1942, n. 327, nonché uno dei

       soggetti muniti di licenza di tipo A di

       cui all'art. 37 della L.R. 26 maggio 1982,

       n. 25, limitatamente all'unità di

       navigazione adibita esclusivamente a pesca

       professionale risultante dalla licenza di

       navigazione, l'importo del canone è

       ridotto del 50% [3];

 

8      Posa di boe [4]                       9.100 140.000

 

8 bis  Occupazione di area portuale per

       ormeggio di unità di navigazione      9.100  15.000 140.000

       NOTA: ai numeri d'ordine 8 e 8 bis

       si applicano le disposizioni contenute

       nella nota al numero d'ordine 7.

       La tariffa relativa ai numero d'ordine

       8 bis si ottiene moltiplicando la

       tariffa unitaria per il modulo del

       natante. Il modulo del natante espresso

       in m² si ottiene moltiplicando la

       lunghezza fuori tutto per la larghezza

       fuori tutto.

       La tariffa risultante eccedente quella

       minima si arrotonda alle mille lire

       superiori.

 

 

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                                                    Importi

N.                                       -------------------------

d'ord.    Oggetto della concessione      Unità     Tariffa  Canone

                                         di misura unitaria minimo

------------------------------------------------------------------

9      Costruzione distanza minore di

       quella legale:

       - muro di cinta                        mq       200   3.000

       - cancellata o rete metallica con

       o senza zoccolo                        mq       150   3.000

       - fabbricati                           mq       400   3.000

       - marciapiedi                          mq       200   3.000

10     Costruzione a distanza minore di

       quella legale:

       - pilastri isolati                     cad.   1.000   3.000

11     Apertura di fossi o canali entro i

       limiti della zona di rispetto legale

       previsto dalle leggi vigenti           m        400   3.000

12     Copertura di fossi o canali entro i

       limiti della zona di rispetto legale

       prevista dalle leggi vigenti           m        300   3.000

13     Balconi in zona di rispetto legale

       prevista dalle leggi vigenti           mq       300   3.000

       NOTA: Il canone è applicabile solo

       se i balconi si trovano ad altezza

       minore di m 4,20 dal piano del

       marciapiede e con sporgenze maggiori

       di m 1,20.

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Tabella B

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N.                                               Importo per metro

d'ord.     Oggetto della licenza                       quadrato

                                               -------------------

                                                         Tassa

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1       Occupazione delle pertinenze stradali

        regionali con deposito di materiale di

        qualsiasi genere, banchi di vendita, ponti

        di servizio, stecconate, ecc.:

        - per giorno                                        60

        NOTA: L'occupazione deve avere la durata

        inferiore ad un anno.

2       Accessi temporanei ad edifici o fondi in

        fregio alle strade regionali mediante passi

        carrabili o pedonali attraverso marciapiedi,

        colatori o scarpate

        - per giorno                                        60

        NOTA: L'occupazione deve avere la durata

        inferiore ad un anno.

3       Occupazione di suolo pubblico da parte dei

        produttori agricoli per la vendita diretta

        dei prodotti:

        - per giorno                                        30

        NOTA: L'occupazione deve avere la durata

        inferiore ad un anno.

4       Occupazione di qualsiasi genere di spazi

        soprastanti e sottostanti il suolo pubblico:

        - per giorno                                        30

        NOTA: L'occupazione deve avere la durata

        inferiore ad un anno.

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     Art. 2. Clausola d'urgenza.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Voce così modificata dalla L.R. 6 dicembre 1985, n. 79.

[3] Voce così modificata dalla L.R. 6 dicembre 1985, n. 79.

[4] Numero modificato dalla L.R. 7 settembre 1987, n. 27.