§ 4.5.96 - L.R. 17 febbraio 1996, n. 3.
Modifiche ed integrazioni alla l.r. 25 marzo 1995, n. 13 «Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia».


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:17/02/1996
Numero:3


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale costituisce una commissione, composta da 6 consiglieri regionali, con il compito di monitorare [...]
Art. 3.  (Norma finanziaria).
Art. 4.  (Clausola d'urgenza).


§ 4.5.96 - L.R. 17 febbraio 1996, n. 3. [1]

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 25 marzo 1995, n. 13 «Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia».

(B.U. 22 febbraio 1996, n. 8 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale costituisce una commissione, composta da 6 consiglieri regionali, con il compito di monitorare tutte le iniziative di attivazione della l.r. 25 marzo 1995 n. 13, e di effettuare periodici incontri con il settore della giunta regionale competente in materia di trasporti.

     2. La commissione dura in carica 6 mesi alla fine dei quali presenta al consiglio regionale una relazione sullo stato di avanzamento dei procedimenti e degli adempimenti previsti dalla l.r. 13/95; la commissione, dopo la presentazione della suddetta relazione può essere prorogata per i successivi 6 mesi.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     1. Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1996 le seguenti spese:

     a) L. 75.000.000.000 quale integrazione dei contributi di esercizio agli enti ed imprese di trasporto pubblico di persone per il 1996;

     b) L. 8.000.000.000 per le minori entrate derivanti, nell'anno 1996, alle aziende di trasporto pubblico locale, dalle tessere gratuite di libera circolazione ex lege regionale 16 novembre 1984, n. 87 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. All'onere derivante da quanto previsto dal precedente comma pari a complessive L. 83.000.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. All'onere derivante dalle contrazioni di mutui previsti per un valore massimo di L. 120.000.000.000 di cui all'art. 11 della l.r. 25 marzo 1995, n. 13, così come modificato dalla presente legge, valutato in lire 20.000.000.000, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     4. Per gli esercizi successivi, il relativo onere trova copertura nel bilancio pluriennale all'obiettivo 4.2.1. «Servizi di trasporto».

     5. Allo stato di previsione dell'entrata e delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, sono apportate le seguenti variazioni:

 

Stato di previsione delle entrate:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.1.3794 «Mutui a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale interurbano» è incrementata di L. 120.000.000.000.

 

Stato di previsione delle spese:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.2.1.1.4141 «Contributi di esercizio agli enti ed imprese di trasporto pubblico di persone» è incrementata di L. 75.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.2.1.1.3909 la cui descrizione è così modificata: «Oneri derivanti dal rilascio delle tessere gratuite di libera circolazione per gli anni 1989/1996» è incrementata di L. 8.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.2.1.1.3796 «Concorso regionale al ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale anni 1987/1993» è incrementata di L. 120.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.1.1.1.3797 «Spese per il pagamento della quota interessi di ammortamento dei mutui contratti per i disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale interurbano» è incrementata di L. 12.600.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.1.1.1.3798 «Spese per pagamento della quota capitale di ammortamento dei mutui contratti per i disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale interurbano» è incrementato di L. 7.400.000.000.

 

     Art. 4. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[2] Vedi L.R. 25 marzo 1995, n. 13.