§ 4.5.65 - L.R. 31 gennaio 1987, n. 9.
Disposizioni alla Giunta Regionale per l'approvazione dei regolamenti comunali di servizi di noleggio con conducente mediante autobus.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:31/01/1987
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Requisiti soggettivi per ottenere la licenza.
Art. 3.  Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza.
Art. 4.  Criteri preferenziali.
Art. 5.  Prescrizioni di esercizio.
Art. 6.  Revoca delle licenza.
Art. 7.  Trasferibilità e cessazione.
Art. 8.  Norma transitoria.


§ 4.5.65 - L.R. 31 gennaio 1987, n. 9. [1]

Disposizioni alla Giunta Regionale per l'approvazione dei regolamenti comunali di servizi di noleggio con conducente mediante autobus.

(B.U. 4 febbraio 1987, n. 5, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Disposizioni generali.

     1. I regolamenti comunali concernenti i servizi di noleggio di autobus con conducente, sono soggetti, ai sensi del primo comma dell'art. 85, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 all'approvazione della giunta regionale.

     2. L'approvazione può essere espressa unicamente se ciascun regolamento comunale è adottato con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

 

     Art. 2. Requisiti soggettivi per ottenere la licenza.

     1. Ciascun regolamento comunale deve prevedere che la licenza per l'esercizio di servizi di noleggi di autobus con conducente, possa essere rilasciata unicamente a soggetti che forniscano idonea documentazione relativamente al possesso di:

     a) capacità finanziaria, certificata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del cinquanta per cento di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri;

     b) abilitazione professionale, desunta dalla frequenza, con esito positivo, da parte del titolare o del responsabile tecnico, di apposito corso professionale istituito dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dalla Regione, ovvero da questa riconosciuto; oppure da esperienza pratica di almeno 3 anni, alle dipendenze di un operatore di servizi di noleggio di autobus;

     c) adeguato organico di personale per la gestione dei servizi.

     2. Ciascun regolamento deve inoltre prevedere che la licenza possa essere rilasciata unicamente a chi documenti in modo idoneo la disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio, con l'obbligo di comunicare al comune ogni successiva variazione.

 

     Art. 3. Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza.

     1. Ciascun regolamento deve prevedere che non possa concedersi licenza, a chiunque:

     a) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;

     b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;

     c) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

     d) sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;

     e) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le Leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;

     f) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

 

     Art. 4. Criteri preferenziali.

     1. Ciascun regolamento deve prevedere che, in presenza di una pluralità di domande di rilascio di licenza, sia data preferenza:

     a) a titolari di licenza da noleggio autobus con conducente, con riferimento a singoli autobus e che intendano ampliare il parco;

     b) a cooperative o consorzi di imprese del settore;

     c) a concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone.

     2. Ciascun regolamento deve altresì prevedere che in assenza delle condizioni di cui al comma precedente, costituisca criterio preferenziale la maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

 

     Art. 5. Prescrizioni di esercizio.

     1. Ciascun regolamento deve prevedere che nell'esercizio dell'attività di noleggio il titolare della licenza è obbligato a conservare, a bordo, la seguente documentazione:

     a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;

     b) il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura: «per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio» ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa di bus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria e approvate dalla Giunta Regionale. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno;

     c) copia autenticata della licenza comunale di noleggio.

 

     Art. 6. Revoca delle licenza.

     1. Ciascun regolamento deve prevedere che la licenza è soggetta a revoca, allorché il soggetto che ne fruisce venga a trovarsi in una delle condizioni di cui al precedente art. 3, ovvero contravvenga agli obblighi di cui al precedente art. 5, in tal caso, previa diffida scritta, nonché per la reiterata inosservanza dell'obbligo di comunicare al Comune le intervenute variazioni del personale di cui al secondo comma del precedente art. 2.

 

     Art. 7. Trasferibilità e cessazione.

     1. Ciascun regolamento deve prevedere che la licenza comunale di esercizio è trasferibile previo accertamento da parte del comune che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, e comunque con l'assenso espresso dal comune, non prima che siano trascorsi cinque anni dal rilascio, e che nel caso di cessazione dell'attività essa vada restituita al comune.

     2. Qualora la licenza sia intestata a ditta individuale, in caso di decesso del titolare, la licenza medesima è trasferita a domanda agli eredi che siano in possesso dei prescritti requisiti.

 

     Art. 8. Norma transitoria.

     1. Ciascun comune dovrà procedere, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, a modificare il proprio regolamento, ovvero ad adottare un regolamento conforme alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, e sottoporlo all'approvazione della giunta regionale.

     2. Decorso tale termine senza che siano state adottate le deliberazioni di cui al comma precedente, il comune è considerato ad ogni effetto privo di regolamento per i servizi di noleggio autobus con conducente.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.