§ 4.5.21 - L.R. 27 aprile 1977, n. 20.
Tariffe dei servizi pubblici di trasporto.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:27/04/1977
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge disciplina le tariffe degli auto-servizi pubblici di linea, compresi quelli sostitutivi di altri servizi di pubblico trasporto, nonché le tariffe delle tranvie, filovie, [...]
Art. 2.      1. Con decorrenza dall'1 gennaio 1978, le tariffe dei servizi di cui al precedente art. 1 sono quelle indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge
Art. 3.      1. Il prezzo dei biglietti ordinati e degli abbonamenti viaggiatori è calcolato in base alle distanze risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascun servizio di pubblico trasporto, [...]
Art. 4.      1. In attesa dell'approvazione dei piani di trasporto di bacino di cui all'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, la giunta regionale può autorizzare l'adozione di sistemi di [...]
Art. 5.      1. La giunta regionale nell'ambito del coordinamento e della ristrutturazione dei servizi promuove intese tra imprese diverse e autorizza l'istituzione di documenti di viaggio validi su linee [...]
Art. 6.      1. Per i servizi extraurbani che hanno stretta connessione con i servizi prevalentemente urbani o che sono esercitati da imprese concessionarie di servizi ferroviari, la giunta regionale, su [...]
Art. 7.      1. Fino a quando i consorzi di bacino non assumeranno le funzioni indicate nell'art. 15 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10 il coordinamento tariffario di cui al D.L. 16 aprile 1948 n. [...]
Art. 8.      1. Gli enti e le imprese concessionarie dovranno presentare alla giunta regionale, entro trenta giorni dall'attuazione degli aumenti tariffari conseguenti dall'applicazione della presente legge, [...]
Art. 9.      1. Sono ammessi documenti di viaggio per biglietti ordinari di corsa semplice e di andata e ritorno, e per abbonamenti settimanali e mensili
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      1. Hanno diritto alla libera circolazione sui servizi di pubblico trasporto per i quali la regione svolge le funzioni amministrative di cui al D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, solamente coloro che [...]
Art. 12.      1. Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sé gratuitamente un solo bagaglio, purché di dimensioni non superiore a centimetri cinquanta per trenta per venticinque
Art. 13.      1. La giunta regionale, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, attua il controllo di gestione sui servizi di trasporto pubblico in [...]
Art. 14.      1. Nelle more dell'entrata in vigore delle tariffe stabilite nelle tabelle allegate alla presente legge, gli atti amministrativi dei competenti organi regionali inerenti all'autorizzazione di [...]
Art. 15.      1. Le anticipazioni dei contributi d'esercizio per l'anno 1977 previste dalla legge regionale 6 settembre 1976, n. 43, concorrono ai fini della determinazione del contributo annuo; quelle [...]
Art. 16.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 4.5.21 - L.R. 27 aprile 1977, n. 20. [1]

Tariffe dei servizi pubblici di trasporto.

(B.U. 29 aprile 1977, n. 17, suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. La presente legge disciplina le tariffe degli auto-servizi pubblici di linea, compresi quelli sostitutivi di altri servizi di pubblico trasporto, nonché le tariffe delle tranvie, filovie, funicolari terrestri e metropolitane extraurbane e delle linee di navigazione interna di competenza regionale.

     2. Sono esclusi gli autoservizi di gran turismo.

 

     Art. 2.

     1. Con decorrenza dall'1 gennaio 1978, le tariffe dei servizi di cui al precedente art. 1 sono quelle indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

     2. Con apposito atto della giunta regionale saranno disciplinati i documenti di viaggio e le tariffe delle funicolari terrestri.

 

     Art. 3.

     1. Il prezzo dei biglietti ordinati e degli abbonamenti viaggiatori è calcolato in base alle distanze risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascun servizio di pubblico trasporto, ed è determinato secondo i seguenti criteri:

     1) i biglietti vengono rilasciati soltanto per le relazioni tra fermate per le quali è autorizzato il frazionamento di tariffa;

     2) per ogni relazione il prezzo è calcolato in base alle distanze risultanti dal percorso diretto, con esclusione delle eventuali diramazioni;

     3) per le relazioni comuni a più autolinee su uguale percorso si applica prezzo uguale;

     4) qualora in un centro abitato esista una sola fermata con frazionamento di tariffa, il prezzo relativo a detta fermata si applica a tutte quelle facoltative comprese nello stesso centro.

 

     Art. 4.

     1. In attesa dell'approvazione dei piani di trasporto di bacino di cui all'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, la giunta regionale può autorizzare l'adozione di sistemi di tariffazione a favore anche con documenti di viaggio diversi da quelli previsti nel successivo art. 9.

 

     Art. 5.

     1. La giunta regionale nell'ambito del coordinamento e della ristrutturazione dei servizi promuove intese tra imprese diverse e autorizza l'istituzione di documenti di viaggio validi su linee gestite da più imprese, anche in applicazione dell'art. 26 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10.

 

     Art. 6.

     1. Per i servizi extraurbani che hanno stretta connessione con i servizi prevalentemente urbani o che sono esercitati da imprese concessionarie di servizi ferroviari, la giunta regionale, su proposta anche delle imprese concessionarie, delle province, dei comuni, dei consorzi di enti locali e delle comunità montane, può stabilire in alternativa a quanto previsto negli articoli precedenti, documenti di viaggio e tariffe diversi, ma non superiori a quelli risultanti dall'applicazione della tariffa unica prevista dalla presente legge, nei seguenti casi:

     1) per i tratti comuni con autolinee urbane ove si verifichino sperequazioni tariffarie;

     2) quando si ravvisi l'esigenza di un coordinamento tariffario con altri servizi pubblici di trasporto della zona anche per favorire l'interscambio.

     2. Per i servizi di cui al comma precedente la tariffa minima dei biglietti ordinari non può essere inferiore a lire centocinquanta.

 

     Art. 7.

     1. Fino a quando i consorzi di bacino non assumeranno le funzioni indicate nell'art. 15 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10 il coordinamento tariffario di cui al D.L. 16 aprile 1948 n. 539 tra servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, provinciale e comunale è esercitato dalla giunta regionale, anche mediante direttive ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, sulla base degli indirizzi generali di politica tariffaria della regione.

 

     Art. 8.

     1. Gli enti e le imprese concessionarie dovranno presentare alla giunta regionale, entro trenta giorni dall'attuazione degli aumenti tariffari conseguenti dall'applicazione della presente legge, le tabelle polimetriche delle nuove tariffe.

 

     Art. 9.

     1. Sono ammessi documenti di viaggio per biglietti ordinari di corsa semplice e di andata e ritorno, e per abbonamenti settimanali e mensili.

     2. Gli abbonamenti di cui sopra sono a vista, cioè per un numero limitato di corse nell'arco di validità degli abbonamenti stessi.

     3. L'abbonamento settimanale è valido per l'intera durata della settimana senza limitazioni d'orario.

     4. L'abbonamento settimanale è di due tipi: uno utilizzabile per cinque giorni e l'altro per sei giorni.

     5. L'abbonamento mensile è valido per l'intera durata del mese, senza limitazioni di orario, con inizio della validità dal primo giorno del mese stesso e con esclusione di un giorno alla settimana.

     6. Sugli abbonamenti settimanali e mensili devono risultare i giorni di non utilizzo annullati dall'ente al momento del primo utilizzo settimanale.

     7. Gli abbonamenti settimanali sono in vendita dal giovedì al lunedì.

     8. Gli abbonamenti mensili sono in vendita dal giorno ventiquattro del mese precedente al giorno tre del mese di validità.

     9. E' ammesso, su richiesta degli interessati, il rimborso degli abbonamenti mensili all'ottanta per cento del prezzo di vendita proporzionalmente alla quota non utilizzata, desumibile dai giorni di validità rispetto al giorno in cui viene fatta la richiesta, sempre che la quota di non utilizzo sia non inferiore alla metà del periodo di validità.

     10. E' ammesso il rimborso dei biglietti di corsa semplice su richiesta degli interessati prima dell'utilizzo e nella misura dell'ottanta per cento del prezzo di vendita.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 11.

     1. Hanno diritto alla libera circolazione sui servizi di pubblico trasporto per i quali la regione svolge le funzioni amministrative di cui al D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, solamente coloro che esplicano compiti di servizio attivo su disposizione dei gestori limitatamente ai propri servizi, nonché i funzionari regionali e statali che svolgono specifici compiti di controllo e di vigilanza risultanti da apposita tessera di servizio rilasciata rispettivamente dal presidente della giunta regionale o dall'assessore regionale ai trasporti se delegato, oppure dalle competenti autorità ministeriali.

 

     Art. 12.

     1. Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sé gratuitamente un solo bagaglio, purché di dimensioni non superiore a centimetri cinquanta per trenta per venticinque.

     2. Per ogni ulteriore bagaglio appresso e per quelli che eccedono le dimensioni di cui al comma precedente, il viaggiatore è tenuto ad acquistare un biglietto il cui prezzo è di lire duecento per percorsi fino a km 51 e di lire trecento per percorsi superiori a km 51.

 

     Art. 13.

     1. La giunta regionale, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, attua il controllo di gestione sui servizi di trasporto pubblico in concessione di competenza regionale.

     2. A tale scopo la giunta regionale predispone le strutture ed i servizi necessari e determina, previo parere della competente commissione consiliare, i criteri e la modalità di attuazione del suddetto controllo di gestione.

 

     Art. 14.

     1. Nelle more dell'entrata in vigore delle tariffe stabilite nelle tabelle allegate alla presente legge, gli atti amministrativi dei competenti organi regionali inerenti all'autorizzazione di aumenti tariffari potranno prevedere aumenti, riferiti in ogni caso alle tariffe vigenti all'1 gennaio 1977, non superiori al trentacinque per cento fino al 30 giugno 1977 e ad un ulteriore venticinque per cento dopo tale data.

     2. Le nuove tariffe di cui al comma precedente non potranno superare quelle determinate nelle tabelle allegate alla presente legge.

     3. Le tariffe autorizzate all'1 gennaio 1977 che risultino eccedenti a quelle determinate nelle tabelle allegate alla presente legge saranno allineate a quelle delle tabelle stesse con decorrenza dall'1 gennaio 1978.

     4. Gli arrotondamenti saranno calcolati alle cinquanta lire superiori per le tariffe fino a lire cinquemila e alle cento lire superiori per quelle superiori a lire cinquemila.

 

     Art. 15.

     1. Le anticipazioni dei contributi d'esercizio per l'anno 1977 previste dalla legge regionale 6 settembre 1976, n. 43, concorrono ai fini della determinazione del contributo annuo; quelle afferenti al secondo semestre sono determinate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenendo anche conto delle modificazioni negli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe previste dalla presente legge.

     2. Le imprese interessate, per ottenere dette anticipazioni, devono possedere i requisiti richiesti dalla legge citata nel comma precedente e produrre alla giunta regionale un rapporto che evidenzi gli introiti mensili da tariffe del trasporto con decorrenza dall'1 gennaio 1977 e fino ai primi tre mesi successivi all'applicazione delle tariffe previste dalla presente legge.

     3. Per la redazione omogenea e funzionale dei rapporti la regione può emanare direttive tecniche.

     4. Con apposito provvedimento legislativo saranno stabiliti i criteri per determinare in via definitiva l'ammontare dei contributi d'esercizio per l'anno 1977.

 

     Art. 16.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

 

 

Tabelle

(Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 14 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 14 della L.R. 1/2002.

[2] Articolo abrogato dalla L.R. 16 novembre 1984, n. 57.