§ 4.5.14 - L.R. 20 giugno 1975, n. 102.
Gestione pubblica dei servizi di navigazione di linea per trasporto di persone sul lago d'Iseo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:20/06/1975
Numero:102


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Affidamento provvisorio.
Art. 3.  Materiale natante ed attrezzature di esercizio.
Art. 4.  Coordinamento dei servizi.
Art. 5.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua corrente di L. 130 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante riduzione della dotazione del capitolo 166101, [...]


§ 4.5.14 - L.R. 20 giugno 1975, n. 102. [1]

Gestione pubblica dei servizi di navigazione di linea per trasporto di persone sul lago d'Iseo.

(B.U. 23 giugno 1975, n. 25, suppl.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di riorganizzare il servizio di navigazione di linea per trasporto di persone sul lago d'Iseo, la regione Lombardia promuove la costituzione di un consorzio volontario degli enti locali interessati cui sarà affidata la gestione del servizio mediante concessione a titolo definitivo ai sensi dell'art. 225 del codice della navigazione e degli artt. 99 e seguenti del relativo regolamento (navigazione interna), approvato con D.P.R. 29 giugno 1949, n. 631.

 

     Art. 2. Affidamento provvisorio.

     1. La giunta regionale è autorizzata ad affidare, per conto della regione alla gestione governativa dei pubblici servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, l'esercizio della navigazione di linea per trasporto di persone sul lago d'Iseo.

     2. La convenzione stabilirà la modalità per l'assunzione da parte della regione degli oneri derivanti dall'eventuale disavanzo di esercizio.

 

     Art. 3. Materiale natante ed attrezzature di esercizio.

     1. La giunta regionale è autorizzata a mettere a disposizione, in comodato, della gestione governativa laghi il materiale natante e le attrezzature di esercizio necessari a garantire il servizio, provvedendo anche mediante locazione provvisoria del materiale natante ed attrezzature appartenenti al titolare della precedente gestione dei servizi, salva la facoltà della regione di decidere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di acquistare il materiale stesso e le attrezzature ritenute idonee.

 

     Art. 4. Coordinamento dei servizi.

     1. La regione provvederà, d'intesa con gli enti locali interessati, a disciplinare con apposito regolamento il coordinamento del servizio pubblico di navigazione non di linea in conto terzi, con il servizio pubblico di linea.

 

     Art. 5.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua corrente di L. 130 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante riduzione della dotazione del capitolo 166101, relativo a «Sovvenzioni per l'esercizio di tramvie, filovie ed autolinee sostitutive».

     2. Limitatamente all'anno 1975, l'autorizzazione di spesa di cui sopra è ridotta a L. 90 milioni, in relazione al disposto del precedente art. 2.

     3. Allo stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione del capitolo 166101 «Sovvenzioni per l'esercizio di tramvie, filovie ed autolinee sostitutive» è ridotta di L. 90 milioni;

     - al titolo I, sezione VI, rubrica 6ª, è istituito il capitolo 166108, categoria II, con la denominazione «Spese per la gestione dei servizi di navigazione di linea per trasporto di persone sul lago d'Iseo» e con la dotazione di L. 90 milioni.

     4. Analogo capitolo verrà iscritto negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali per gli anni 1976 e successivi.

 


[1] Legge abrogata dall’art. 24 bis della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 24 bis della L.R. 22/1998.