§ 4.5.8 - L.R. 24 gennaio 1975, n. 21.
Partecipazione azionaria della regione alla S.p.A. Ferrovie Nord Milano.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:24/01/1975
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di realizzare la pubblicazione del sistema di trasporto ferroviario in concessione alla S.p.A. Ferrovie Nord Milano ed al fine di procedere alla ristrutturazione delle [...]
Art. 2.      1. Il presidente della giunta regionale è autorizzato, previa conforme deliberazione della giunta regionale, ad acquistare a nome della regione Lombardia il pacchetto azionario di maggioranza [...]
Art. 3.      1. I rappresentanti della regione nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della S.p.A. Ferrovie Nord Milano saranno designati dal consiglio regionale ai sensi dello statuto [...]
Art. 4.      1. Per l'applicazione di quanto disposto dal precedente articolo 2, è autorizzata la spesa di L. 3.750 milioni, comprensiva del valore di acquisto delle azioni della S.p.A. Ferrovie Nord Milano, [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 della statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul [...]


§ 4.5.8 - L.R. 24 gennaio 1975, n. 21. [1]

Partecipazione azionaria della regione alla S.p.A. Ferrovie Nord Milano.

(B.U. 27 gennaio 1975, n. 4, 7° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di realizzare la pubblicazione del sistema di trasporto ferroviario in concessione alla S.p.A. Ferrovie Nord Milano ed al fine di procedere alla ristrutturazione delle infrastrutture ferroviarie onde garantire, nel quadro della politica territoriale, un servizio regionale di trasporto integrato con il sistema delle ferrovie dello Stato, la regione assume una partecipazione azionaria di maggioranza nel capitale sociale della società per azioni Ferrovie Nord Milano, avente sede in Milano.

 

     Art. 2.

     1. Il presidente della giunta regionale è autorizzato, previa conforme deliberazione della giunta regionale, ad acquistare a nome della regione Lombardia il pacchetto azionario di maggioranza della S.p.A. Ferrovie Nord Milano con le modalità e alle condizioni stabilite nella deliberazione del consiglio regionale del 6 giugno 1974, n. 1311, nonché a quelle condizioni tecnico-finanziarie che si rendessero necessarie per perfezionare il contratto di acquisto.

 

     Art. 3.

     1. I rappresentanti della regione nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della S.p.A. Ferrovie Nord Milano saranno designati dal consiglio regionale ai sensi dello statuto regionale.

     2. Essi sono vincolati nell'esercizio del mandato all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della regione.

 

     Art. 4.

     1. Per l'applicazione di quanto disposto dal precedente articolo 2, è autorizzata la spesa di L. 3.750 milioni, comprensiva del valore di acquisto delle azioni della S.p.A. Ferrovie Nord Milano, nonché degli interessi dovuti alla commissionaria.

     2. Al finanziamento della spesa come sopra autorizzata si fa fronte con altrettanto importo del maggior provento accertato al capitalo 321100 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1974, al quale sono apportate le seguenti variazioni:

     a) Stato di previsione dell'entrata

     la dotazione del cap. 321100, «Interessi attivi sul fondo di cassa regionale», iscritto al titolo III, categoria 2ª, rubrica 1ª, è aumentata dell'importa di L. 3.750.000.000;

     b) Stato di previsione della spesa

     al titolo II, sezione IV, rubrica 5ª è istituito il capitolo 265150, categoria 11ª con la denominazione «Partecipazione azionaria alla S.p.A. Ferrovie Nord Milano» e con la dotazione di L. 3.750.000.000.

     3. La spesa come sopra autorizzata potrà essere impegnata entro il 31 dicembre 1975.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 della statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.