§ 4.4.205 - R.R. 24 marzo 2006, n. 4.
Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:24/03/2006
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Acque di prima pioggia e di lavaggio soggette a regolamentazione)
Art. 4.  (Competenze)
Art. 5.  (Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio)
Art. 6.  (Trattamento e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio)
Art. 7.  (Recapito e valori limite di emissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio)
Art. 8.  (Prevenzione dell’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio)
Art. 9.  (Domanda di autorizzazione)
Art. 10.  (Autorizzazione agli edifici e alle installazioni esistenti)
Art. 11.  (Autorizzazione agli edifici e alle installazioni nuovi)
Art. 12.  (Validità dell’autorizzazione)
Art. 13.  (Disposizioni particolari per le superfici scolanti a ridotto impatto inquinante)
Art. 14.  (Campionamenti e accertamenti)
Art. 15.  (Disposizioni finali)


§ 4.4.205 - R.R. 24 marzo 2006, n. 4.

Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(B.U. 28 marzo 2006, n. 13 - 1º Suppl. Ordinario).

 

Art. 1. (Oggetto)

     1. Il presente regolamento disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole) e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione dei criteri generali di cui all’articolo 52 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

 

          Art. 2. (Definizioni)

     1. Fatte salve le definizioni di cui all’articolo 2 del d.lgs.152/1999, si intende per:

     a) «evento meteorico» una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento;

     b) «acque meteoriche di dilavamento» la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;

     c) «acque di prima pioggia» quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;

     d) «acque di seconda pioggia» la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia;

     e) «acque pluviali» le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni;

     f) «superficie scolante» l’insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al presente Regolamento;

     g) «acque di lavaggio» le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici di cui alla lettera f) e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente;

     h) «rete di raccolta delle acque meteoriche» l’insieme delle condotte utilizzate per la raccolta separata ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio relative alle superfici scolanti.

 

          Art. 3. (Acque di prima pioggia e di lavaggio soggette a regolamentazione)

     1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora tali acque provengano:

     a) da superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:

     1) industria petrolifera;

     2) industrie chimiche;

     3) trattamento e rivestimento dei metalli;

     4) concia e tintura delle pelli e del cuoio;

     5) produzione della pasta carta, della carta e del cartone;

     6) produzione di pneumatici;

     7) aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;

     8) produzione di calcestruzzo;

     9) aree intermodali;

     10) autofficine;

     11) carrozzerie;

     b) dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;

     c) dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;

     d) dalle superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 al d.lgs. 152/1999.

     2. Le acque di lavaggio delle superfici di cui al comma 1 sono soggette alle disposizioni stabilite dal presente regolamento per le acque di prima pioggia.

     3. La formazione, il coinvolgimento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di seconda pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora provengano dalle superfici scolanti di cui al comma 1, lettere a) e b) e l’Autorità competente accerti l’inquinamento di tali acque da sostanze asportate o in soluzione, derivante dal percolamento delle acque meteoriche tra materie prime, prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti, rifiuti o quant’altro accatastato o depositato sulle superfici stesse.

     4. Nei casi di cui al comma 3 l’Autorità competente determina, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da assoggettare alle disposizioni del presente regolamento.

 

          Art. 4. (Competenze)

     1. Ai sensi degli articoli 42 e 43 della l.r. 26/2003, l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico per le acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici di cui all’articolo 3 (di seguito acque di prima pioggia e di lavaggio) è:

     a) il comune, nel caso di recapito nella rete fognaria;

     b) la provincia, nel caso di recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

     2. Qualora le acque di prima pioggia e di lavaggio di cui all’articolo 3 provengano da superfici scolanti costituenti pertinenze di edifici e installazioni in cui si svolgono attività soggette alla disciplina del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nell’ambito delle procedure previste dal decreto stesso in ordine al rilascio, rinnovo e riesame dell’autorizzazione integrata ambientale.

 

          Art. 5. (Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio)

     1. Tutte le superfici scolanti di cui all’articolo 3 devono essere impermeabili.

     2. Le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio, che siano da recapitare in corpo d’acqua superficiale ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta a perfetta tenuta, dimensionate in modo da trattenere complessivamente non meno di 50 m3 per ettaro di superficie scolante (di seguito vasche di prima pioggia).

     3. Alle acque meteoriche di dilavamento deve essere destinata una apposita rete di raccolta e convogliamento, munita, nei casi di cui al comma 2, di un sistema di alimentazione delle vasche di prima pioggia che le escluda automaticamente a riempimento avvenuto; la rete deve essere dimensionata sulla base degli eventi meteorici di breve durata e di elevata intensità caratteristici di ogni zona, e comunque quanto meno assumendo che l’evento si verifichi in quindici minuti e che il coefficiente di afflusso alla rete sia pari ad 1 per la superficie scolante e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo ad esse contigue, escludendo dal computo le superfici incolte e quelle di uso agricolo.

     4. Le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici contaminate da idrocarburi di origine minerale, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia di cui al comma 2, possono essere sottoposte a trattamento in impianti con funzionamento in continuo, progettati sulla base della portata massima stimata in connessione agli eventi meteorici di cui al comma 3, fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione di cui all’articolo 7, comma 1.

 

          Art. 6. (Trattamento e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio)

     1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere sottoposte, su indicazione dell’Autorità competente di cui all’articolo 4, separatamente o congiuntamente alle restanti acque reflue degli edifici od installazioni dalle cui superfici drenanti siano derivate, ai trattamenti necessari ad assicurare il rispetto dei valori limite allo scarico prescritti dall’articolo 7.

     2. Durante le precipitazioni atmosferiche le acque di prima pioggia trattate da recapitare in corpi d’acqua superficiali non possono essere scaricate.

     3. Le opere di scarico devono essere realizzate in modo da consentire che i campionamenti possano essere eseguiti con le modalità prescritte dal presente regolamento.

     4. Qualora le acque di prima pioggia e di lavaggio vengano recapitate sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, il loro smaltimento deve essere effettuato in modo da consentire il prelievo di campioni delle acque in corso di spandimento o dispersione e l’effettuazione di ogni altro accertamento ritenuto funzionale a verificare la regolarità dello scarico.

 

          Art. 7. (Recapito e valori limite di emissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio)

     1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere recapitate, in ordine preferenziale:

     a) nella rete fognaria nella condotta adibita al trasporto delle acque nere e miste, nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione adottati dal gestore del servizio idrico e approvati dall’Autorità d’ambito di cui all’articolo 48, comma 1, della l.r. 26/2003;

     b) in corpo d’acqua superficiale, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 3 dell’allegato 5 al d.lgs. 152/1999, ovvero di quelli eventualmente fissati dalla Regione ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 2, del decreto stesso;

     c) nelle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi d’acqua superficiali, e solo qualora l’Autorità competente accerti l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità di utilizzare tali recapiti, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fermo restando i divieti per tale tipo di recapito di cui al punto 2.1 dell’allegato 5 al d.lgs. 152/1999 e nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 4 del medesimo allegato, ovvero di quelli eventualmente fissati dalla Regione ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 2, del decreto stesso.

     2. Alle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) si applicano, per tutti i tipi di recapito, le disposizioni di cui all’articolo 34, commi 1 e 2 del d.lgs. 152/1999 e il rispetto dei valori limite di emissione è accertato su campioni prelevati all’uscita del relativo impianto di trattamento.

 

          Art. 8. (Prevenzione dell’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio)

     1. Le superfici scolanti di cui all’articolo 3 devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

     2. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi.

     3. I materiali derivati dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall’attività svolta.

 

          Art. 9. (Domanda di autorizzazione)

     1. Per lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio deve essere presentata domanda di autorizzazione all’Autorità competente di cui all’articolo 4. Qualora contestualmente agli scarichi delle acque di prima pioggia e di lavaggio debbano essere autorizzati anche gli scarichi delle acque reflue, la domanda deve riferirsi alla situazione complessiva di scarico ed è sottoposta alle disposizioni del presente regolamento e, per quanto concerne le acque reflue, alle disposizioni del d.lgs. 152/1999.

     2. La domanda deve essere presentata anche per gli edifici e le installazioni già autorizzati a scaricare le acque di prima pioggia e di lavaggio sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi della previgente disciplina, qualora in essi si svolgano attività soggette alle disposizioni del presente regolamento.

     3. La domanda deve contenere dettagliate informazioni sull’autorizzazione allo scarico delle acque reflue eventualmente posseduta e sui provvedimenti amministrativi con cui sia stata eventualmente rilasciata l’autorizzazione a scaricare le acque di prima pioggia e di lavaggio sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e precisare il recapito in cui si intendono scaricare, o continuare a scaricare, le acque di prima pioggia e di lavaggio, giustificando l’eventuale richiesta di derogare all’ordine preferenziale di cui all’articolo 7.

     4. Nella domanda può essere richiesto:

     a) che per le acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) l’autorizzazione sia rilasciata in base alla valutazione della conformità impiantistica dei sistemi che si intendono installare per il trattamento delle acque stesse e del corrispondente programma di gestione;

     b) che le disposizioni di cui al presente regolamento siano applicate solo ad una parte delle superfici scolanti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b);

     c) che per le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici contaminate da idrocarburi di origine minerale l’autorizzazione sia rilasciata in base al trattamento di cui all’articolo 5, comma 4.

     5. Alla domanda deve essere allegata una relazione, corredata da planimetrie, grafici, relazioni di calcolo e da quanto necessario ad illustrare dettagliatamente:

     a) le superfici scolanti di cui all’articolo 3, gli edifici ed installazioni di cui esse costituiscono pertinenze e la specifica natura delle attività che si intendono svolgere o continuare a svolgere su tali superfici e negli inerenti edifici o installazioni e le relative modalità di svolgimento, precisando le materie prime impiegate, i prodotti intermedi e finiti e i sistemi di movimentazione sulle superfici stesse;

     b) la situazione prevista o in atto relativamente alla raccolta e allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio, i rapporti tra le reti di raccolta, convogliamento e scarico delle acque meteoriche e di quelle reflue e ogni elemento sugli interventi definiti per realizzare o regolarizzare la rete di raccolta delle acque meteoriche ed i relativi dispositivi di separazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, le vasche di prima pioggia, gli impianti di trattamento e lo scarico di tali acque, di quelle di seconda pioggia e di quelle pluviali, motivando le scelte compiute;

     c) nel caso ci si sia avvalsi della facoltà di cui al comma 4, lettera a), il grado di abbattimento garantito dai sistemi di trattamento installati o che si intendono installare, supportato da esauriente documentazione di letteratura e tecnicocommerciale;

     d) nel caso ci si sia avvalsi della facoltà di cui al comma 4, lettera b), i motivi per i quali si ritenga che solo da una parte della superficie scolante possa derivare la contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio e gli eventuali apprestamenti o accorgimenti gestionali adottati;

     e) le eventuali modifiche, rispetto alla situazione in base alla quale è stata rilasciata l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue posseduta, intervenute in merito agli elementi di cui all’articolo 46, comma 1, del d.lgs. 152/1999.

     6. Ai fini di cui all’articolo 3, comma 4, la domanda di cui al comma 1 contiene dettagliate informazioni in ordine alle materie prime, prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti, rifiuti o quanto altro accatastato o depositato sulle superfici di cui all’articolo 3, comma 3 e gli eventuali apprestamenti o accorgimenti gestionali adottati per limitare la contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento.

     7. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico dei richiedenti e sono determinate e liquidate secondo le modalità di cui all’articolo 45, comma 10, del d.lgs. 152/1999.

 

          Art. 10. (Autorizzazione agli edifici e alle installazioni esistenti)

     1. Per edifici e installazioni esistenti si intendono quelli che all’entrata in vigore del presente regolamento sono destinati allo svolgimento delle attività soggette alle disposizioni sullo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio di cui al regolamento stesso, indipendentemente dalla circostanza che siano già in esercizio o che gli inerenti lavori di costruzione siano stati ultimati, purché per la loro realizzazione siano stati rilasciati i permessi di costruire, ovvero sia stata presentata una D.I.A. il cui termine per l’inizio delle attività sia decorso e in tali atti ne sia stata espressamente prevista la destinazione allo svolgimento delle attività suddette.

     2. Per gli edifici o installazioni di cui al comma 1 la domanda di autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio deve essere presentata entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

     3. Entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, l’Autorità competente di cui all’articolo 4 autorizza lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio, invitando eventualmente il soggetto responsabile a fornire, in un termine non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta, chiarimenti o a modificare le soluzioni tecniche proposte qualora ritenute non adeguate, nel qual caso il termine per la pronuncia si intende interrotto.

     4. Con l’autorizzazione allo scarico sono prescritti i termini per la realizzazione delle opere occorrenti a regolarizzare la situazione in atto e per l’avvio e la messa a punto funzionale degli eventuali sistemi di trattamento. I termini sono fissati di norma in non oltre trentasei mesi e possono essere ridotti, comunque a non meno di diciotto mesi, per le opere o parti di esse necessarie a regolarizzare situazioni di particolare gravità .

     5. Dell’avvenuta realizzazione delle opere e della messa a punto funzionale degli eventuali sistemi di trattamento il soggetto responsabile informa l’Autorità competente di cui all’articolo 4. In tal caso, previo accertamento positivo da parte dell’Autorità stessa, l’autorizzazione è definitivamente perfezionata.

 

          Art. 11. (Autorizzazione agli edifici e alle installazioni nuovi)

     1. Per edifici e installazioni nuovi si intendono quelli destinati allo svolgimento delle attività soggette alle disposizioni sullo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio di cui al presente regolamento, per i quali all’entrata in vigore dello stesso non siano ancora stati rilasciati i permessi di costruire, ovvero sia stata presentata una D.I.A. il cui termine per l’inizio delle attività non sia decorso.

     2. Per le acque di prima pioggia e di lavaggio degli edifici e installazioni di cui al comma 1 deve essere presentata la domanda di cui all’articolo 9 ai fini della preventiva autorizzazione allo scarico.

     3. L’Autorità competente si pronuncia sulla domanda di autorizzazione nei termini di cui all’articolo 10, comma 3.

     4. L’Autorità competente, nel rilasciare l’autorizzazione allo scarico, può assegnare, per la messa a punto funzionale degli eventuali sistemi di trattamento durante la fase di avviamento, un periodo di tempo che non dovrà superare i tre mesi dalla attivazione dello scarico, prorogabili, in via eccezionale e su motivata richiesta, di non oltre due mesi. Con l’autorizzazione è definita la disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale.

 

          Art. 12. (Validità dell’autorizzazione)

     1. L’autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio è valida per quattro anni dal momento del rilascio e un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

     2. Lo scarico di cui al comma 1 può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione del nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è presentata entro i termini predetti.

     3. Nel caso in cui la medesima Autorità competente di cui all’articolo 4 debba autorizzare anche lo scarico delle acque reflue, come previsto dall’articolo 9, comma 1, è rilasciata un’unica autorizzazione relativa all’insieme degli scarichi.

     4. Per gli edifici o le installazioni già in possesso di autorizzazione allo scarico delle relative acque reflue, l’autorizzazione di cui al comma 3 si configura ad ogni conseguente effetto quale nuova autorizzazione.

     5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 per l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue si osservano anche, o qualora sussistano incompatibilità solo, le disposizioni del d.lgs. 152/1999.

 

          Art. 13. (Disposizioni particolari per le superfici scolanti a ridotto impatto inquinante)

     1. Qualora i soggetti responsabili delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) dichiarino che dallo svolgimento delle attività medesime non possano derivare pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti di natura tale da provocare l’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, la domanda di autorizzazione di cui all’articolo 9, comma 1, deve riportare, oltre agli elementi di cui al medesimo articolo, comma 3, la motivata richiesta di non essere assoggettati alle disposizioni del presente regolamento che disciplinano la separazione e il trattamento di tali acque.

     2. La relazione da allegare alla domanda di autorizzazione deve contenere le informazioni di cui all’articolo 9, comma 5, nonché la dettagliata descrizione degli eventuali apprestamenti e accorgimenti operativi predisposti o che si intendono predisporre per evitare i pericoli di contaminazione di cui al comma 1.

     3. L’Autorità competente di cui all’articolo 4, in caso di accoglimento della domanda di cui al comma 1, rilascia l’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio senza prescriverne la separazione e il trattamento di cui al presente regolamento; l’autorizzazione può comunque prevedere prescrizioni, anche con riferimento agli apprestamenti e agli accorgimenti operativi di cui al comma 2 e alla verifica dell’assenza di contaminazioni delle acque di prima pioggia riferibili alle attività svolte, quale la realizzazione di un pozzetto, derivato dalla rete di raccolta delle acque meteoriche, che consenta l’accumulo di un quantitativo delle acque stesse sufficiente ad eseguire il prelievo dei campioni.

     4. Nel caso di riscontro negativo, l’autorità competente prescrive il termine per l’adeguamento della domanda di autorizzazione, trovando applicazione nella fattispecie le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.

 

          Art. 14. (Campionamenti e accertamenti)

     1. Gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite di emissione prescritti dall’articolo 7 per le acque di prima pioggia e di lavaggio sono di norma eseguiti su campioni istantanei, ferma restando la possibilità per l’Autorità cui compete il controllo di eseguire il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare le caratteristiche di variabilità dello scarico.

     2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale approva le direttive per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia di cui all’articolo 3, comma 3.

     3. Le spese per i sopralluoghi, i rilievi, i controlli, i prelievi e gli accertamenti analitici eseguiti in vigenza dell’autorizzazione sono a carico dei titolari dello scarico qualora evidenzino il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento o dell’autorizzazione stessa.

     4. Per i metodi di campionamento e analisi si applicano le disposizioni del punto 4 Metodi di campionamento ed analisi di cui all’allegato 5 al d.lgs. 152/1999.

     5. Nei casi in cui l’autorizzazione sia stata rilasciata in base alla valutazione della conformità impiantistica dei sistemi di trattamento e del corrispondente programma di gestione di cui all’articolo 9, comma 4, lettera a), il soggetto responsabile deve tenere a disposizione dell’Autorità cui compete il controllo la documentazione necessaria all’accertamento delle modalità di gestione adottate.

 

          Art. 15. (Disposizioni finali)

     1. La Giunta regionale adegua il regolamento tipo di igiene locale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 1985, n. 49784, così come successivamente modificato e integrato, alle disposizioni del presente regolamento, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

     2. Nei successivi centottanta giorni i comuni adeguano i rispettivi regolamenti di igiene locale.