§ 4.4.143 - L.R. 23 giugno 1997, n. 24.
Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:23/06/1997
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Autorizzazione alla raccolta).
Art. 3.  (Modalità di raccolta).
Art. 4.  (Limitazioni nelle aree protette).
Art. 5.  (Limitazioni particolari).
Art. 6.  (Raccolta scientifica).
Art. 7.  (Ispettorati micologici).
Art. 8.  (Informazione).
Art. 9.  (Sanzioni).
Art. 10.  (Disponibilità finanziaria).
Art. 11.  (Autorizzazione comunale).
Art. 12.  (Certificazioni sanitarie).
Art. 13.  (Specie ammesse).
Art. 14.  (Funghi secchi - specie consentite).
Art. 15.  (Funghi secchi e conservati).
Art. 16.  (Sanzioni).
Art. 17.  (Provvedimenti di attuazione).
Art. 18.  (Vigilanza).
Art. 19.  (Abrogazione di norme).
Art. 20.  (Norma transitoria e finale).


§ 4.4.143 - L.R. 23 giugno 1997, n. 24. [1]

Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

(B.U. 27 giugno 1997, n. 26 - 2° suppl. ord.).

 

Capo I

RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati», detta norme in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei al fine di:

     a) tutelare nel tempo la risorsa fungina e le relative nicchie ecologiche di sviluppo;

     b) permettere una gestione economica diretta della raccolta con particolare riguardo alle popolazioni residenti in montagna;

     c) assicurare la tutela della salute pubblica tramite appositi servizi di controllo micologico.

 

     Art. 2. (Autorizzazione alla raccolta).

     1. La raccolta sul territorio regionale avviene secondo le modalità previste dalla legge 352/93; i comuni, singoli o associati, possono determinare le modalità di autorizzazione ed i criteri per il rilascio di eventuali permessi a chiunque ne faccia richiesta, anche mediante il rilascio di appositi tesserini stagionali, settimanali e giornalieri.

     2. Qualora il comune intenda avvalersi della facoltà concessa dal comma 1, assume le deliberazioni conseguenti entro il 31 marzo di ogni anno.

     3. I comuni, per quanto previsto dai commi 1 e 2, possono delegare la propria comunità montana o il consorzio forestale, se costituito.

 

     Art. 3. (Modalità di raccolta).

     1. Su tutto il territorio regionale, la raccolta regolarmente autorizzata è consentita secondo le modalità di seguito indicate:

     a) la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;

     b) la raccolta è consentita dall'alba al tramonto;

     c) il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di Armillaria mellea [2];

     d) la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di Armillaria mellea per i quali è consentito il taglio del gambo;

     e) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli, non sussiste pertanto obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;

     f) è vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere;

     g) è vietata la raccolta di funghi decomposti;

     h) è vietata la raccolta di ovuli chiusi di Amanita cesarea;

     i) è vietato l'uso di contenitori di plastica per il trasporto;

     l) è obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

 

     Art. 4. (Limitazioni nelle aree protette).

     1. Il comune, d'intesa con l'ente gestore del parco, determina annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere.

     2. L'attività di raccolta dei funghi nelle riserve naturali, qualora non sia esplicitamente vietata dalla deliberazione istitutiva, è regolamentata dal piano di cui all'art. 14 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale».

     3. L'attività di raccolta dei funghi nei parchi regionali è disciplinata con regolamenti d'uso di cui all'art. 20 della L.R. n. 86/83 aventi i contenuti di cui agli artt. 2 e 17 della presente legge.

     4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 la raccolta dei funghi nei parchi regionali è consentita.

     5. In caso di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione o di compromissione dell'ecosistema, i regolamenti di cui al comma 3 possono contenere ulteriori restrizioni con riguardo a:

     a) la riduzione dei quantitativi massimi raccoglibili;

     b) le limitazioni anche assolute in relazioni a determinate specie fungine;

     c) periodi e modalità di protezione degli ecosistemi.

 

     Art. 5. (Limitazioni particolari).

     1. La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

     2. La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschi mento, fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante.

 

     Art. 6. (Raccolta scientifica).

     1. Il dirigente competente rilascia, previa valutazione di opportunità, apposite autorizzazioni gratuite in deroga alla presente legge per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari e per i corsi propedeutici. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili [3].

     2. Il comune può rilasciare apposite autorizzazioni speciali e gratuite, in deroga ai divieti di cui alla presente legge, per motivi scientifici, di studi e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari e per le necessità di aggiornamento degli enti di cui all'art. 7.

 

     Art. 7. (Ispettorati micologici).

     1. Al fine della tutela della salute pubblica, la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizza un centro micologico pubblico, nell'ambito di ciascun dipartimento di prevenzione di cui all'art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992 [4], n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

     2. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, i centri di controllo micologico, già operanti nel territorio regionale, vengono denominati «Ispettorati micologici».

     3. I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale dipendente, abilitato al controllo di funghi eduli.

 

     Art. 8. (Informazione).

     1. I comuni le province e le comunità montane possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di iniziative culturali, scientifiche e di prevenzione collegati alla raccolta dei funghi.

 

     Art. 9. (Sanzioni).

     1. Sono sanzionate con il pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 100.000 le seguenti violazioni:

     a) esercizio della raccolta senza autorizzazione, oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;

     b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale della autorizzazione, oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;

     c) mancata esibizione del tesserino di cui all'art. 2, salvo che l'esibizione sia effettuata entro 10 giorni dalla contestazione;

     d) raccolta per un quantitativo superiore al limite massimo consentito;

     e) raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;

     f) uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni della presente legge;

     g) raccolta non consentita in area protetta o vietata ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2;

     h) mancata pulitura dei corpi fruttiferi.

     2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 fa seguito necessariamente la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.

     3. La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle violazioni di cui al comma 1, lett. b), d), f) e g), determina la revoca dell'autorizzazione alla raccolta ed il conseguente ritiro del tesserino.

     4. Il destinatario del provvedimento di revoca di cui al comma 3, non può essere nuovamente autorizzato per l'anno solare in corso.

 

     Art. 10. (Disponibilità finanziaria).

     1. I proventi derivanti dall'eventuale rilascio dei permessi o tesserini di cui al comma 1 dell'art. 2 sono utilizzati prioritariamente per opere di riqualificazione e tutela ambientale.

     2. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al comma 1 dell'art. 9 sono introitati dalle amministrazioni comunali sul cui territorio vengono accertate le infrazioni.

 

Capo II

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI FRESCHI

 

     Art. 11. (Autorizzazione comunale).

     1. La vendita dei funghi epigei freschi è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune ove ha luogo la vendita, previa acquisizione, da parte degli operatori interessati, di attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate che viene rilasciato dalle Aziende USSL sede di ispettorato micologico.

     2. L'attestato d'idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, di cui al comma 2, non è richiesto a quanti siano in grado di dimostrare all'autorità comunale che già esercitavano l'attività di vendita all'entrata in vigore della presente legge.

     3. Per quanto non previsto dalla presente legge la vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

 

     Art. 12. (Certificazioni sanitarie).

     1. La vendita di funghi epigei freschi spontanei destinati al dettaglio e alla somministrazione nella ristorazione pubblica e collettiva è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle Aziende USSL, purché effettuata secondo le seguenti modalità:

     a) i funghi, suddivisi per specie, devono essere contenuti in cassette od in altri imballaggi idonei da destinare come tali alla vendita;

     b) i funghi devono essere a singolo strato e non eccessivamente pressati, devono inoltre essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e/o da corpi estranei;

     c) i funghi devono essere corredati della documentazione relativa all'acquisto o, nel caso di raccolta diretta, da una dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta;

     d) i funghi devono essere corredati dalla certificazione dell'avvenuto controllo da parte dell'Azienda USSL, con l'applicazione su ogni contenitore di funghi visitati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere o la specie di appartenenza dei funghi, la data e l'ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, la firma dell'ispettore micologo e il timbro dell'ispettorato micologico dell'Azienda USSL.

 

     Art. 13. (Specie ammesse).

     1. E' consentita la commercializzazione delle specie di funghi epigei e freschi di cui all'allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 «Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» integrato con le seguenti specie:

     a) Russula cyanoxantha;

     b) Russula virescens;

     c) Lactarius salmonicolor;

     d) Lactarius deterrimus;

     e) Lactarius sanguifluus;

     f) Lactarius semisanguifluus.

     2. Con decreto del presidente della Giunta regionale, o dell'assessore competente per materia se delegato, l'elenco dei funghi freschi spontanei commercializzabili può essere ulteriormente integrato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 376/1995.

 

Capo III

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI SECCHI E CONSERVATI

 

     Art. 14. (Funghi secchi - specie consentite).

     1. Con la denominazione di funghi secchi possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle specie di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 376/1995.

 

     Art. 15. (Funghi secchi e conservati).

     1. E' consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati, purché rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 376/95, e comunque con modalità atte a consentire l'esame visivo ed il riconoscimento della specie di appartenenza di ciascun pezzo.

     2. I funghi conservati di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 376/95 devono essere riconoscibili all'analisi morfobotanica anche quando sezionati.

 

     Art. 16. (Sanzioni).

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle norme di cui ai capi II e III della presente legge comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni, nei seguenti casi:

     a) vendita di funghi epigei freschi senza autorizzazione comunale;

     b) vendita di funghi epigei freschi senza che sia stato effettuato il controllo di cui all'art. 12 o senza la certificazione dello stesso;

     c) commercializzazione di funghi epigei freschi o conservati appartenenti a specie non ammesse;

     d) vendita di funghi non riconoscibili ai sensi dell'art. 15.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 17. (Provvedimenti di attuazione). [5]

     1. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il direttore generale competente, sentiti gli enti locali, individua:

     a) le agevolazioni a favore di quanti effettuino la raccolta per integrare il proprio reddito e dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 352/1993;

     b) le zone del territorio regionale in cui la raccolta è consentita con le agevolazioni ed ai soggetti di cui alla lettera a);

     c) le aree in cui la raccolta è consentita ai residenti senza le limitazioni di cui alle lettere d) ed e), nell'ambito dei territori classificati montani;

     d) le quantità massime di raccolta per ciascuna specie fungina inferiori al limite massimo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), con riferimento a zone determinate, alle tradizioni ed alle esigenze locali;

     e) le dimensioni minime che il corpo fruttifero deve presentare per poter essere raccolto.

 

     Art. 18. (Vigilanza).

     1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, ai servizi competenti del dipartimento di prevenzione delle Aziende USSL, alle guardie giurate ed alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica».

     2. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della regione Lombardia, delle comunità montane, delle province, dei comuni e degli enti di gestione in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria.

 

     Art. 19. (Abrogazione di norme).

     1. [6].

     2. E' abrogata la L.R. 12 agosto 1989, n. 31 «Disciplina della raccolta dei funghi epigei». Modifica dell'art. 19 della L.R. 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica».

     3. In fase di prima applicazione della presente legge le determinazioni di cui all'art. 2, devono essere assunte dai comuni entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

 

     Art. 20. (Norma transitoria e finale).

     1. Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le determinazioni di cui all'art. 2, comma 1, non possono essere assunte da singoli comuni.


[1] Abrogata dall'art. 176 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[4] Come da errata corrige pubblicata a pag. 835 del B.U 14 aprile 1998, n. 15.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[6] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 31 marzo 2008, n. 10. Sostituisce l'art. 19, commi 1 e 2, della L.R. 27 luglio 1977, n. 33.