§ 4.2.40 - L.R. 12 gennaio 1985, n. 5.
Istituzione del Fondo Investimenti Lombardia (F.I.L.).


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:12/01/1985
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Fondo investimenti Lombardia.
Art. 2.  Requisiti di ammissibilità al F.I.L..
Art. 3.  Individuazione dei progetti da finanziare.
Art. 4.  Nucleo di valutazione.
Art. 5.  Entità dei contributi.
Art. 6.  Realizzazione dei progetti.
Art. 7.  Raccordi con la legislazione vigente.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Clausola d'urgenza.


§ 4.2.40 - L.R. 12 gennaio 1985, n. 5. [1]

Istituzione del Fondo Investimenti Lombardia (F.I.L.).

(B.U. 12 gennaio 1985, n. 2, 3° suppl. ord.).

 

Art. 1. Istituzione del Fondo investimenti Lombardia.

     1. E' istituito il fondo investimenti Lombardia (F.L.I.) al fine di promuovere la rapida realizzazione di progetti integrati di intervento nei seguenti ambiti indicati come prioritari nella delibera di approvazione del P.R.S. per il 1985:

     a) approvvigionamento idrico;

     b) opere fognarie e di depurazione;

     c) strutture turistico-sportive;

     d) beni monumentali artistici e architettonici di particolare interesse culturale, opere di edilizia bibliotecaria e museale;

     e) opere straordinarie e urgenti di raccordo con la rete autostradale e opere viarie su tronchi di particolare congestione e pericolosità e con funzioni di accesso alle strutture intermodali.

 

     Art. 2. Requisiti di ammissibilità al F.I.L..

     1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 7, possono essere ammessi al finanziamento del F.I.L. i progetti, rientranti negli ambiti di intervento di cui al precedente art. 1, che risultano redatti secondo le procedure, anche di coordinamento, adottate dalla giunta e che rispondano ai seguenti requisiti:

     a) che siano presentati da comuni, province e loro consorzi, comunità montane, nonché, nel caso di progetti relativi all'ambito di cui alla lettera d) del precedente art. 1, anche da enti e privati;

     b) che riguardino nuove opere, oppure lotti funzionali o lotti di completamento o comunque nuove parti da realizzare di opere esistenti;

     e) che abbiano ciascuno una spesa ritenuta ammissibile non inferiore a L. 200 milioni o, nel caso di opere in territori montani, a L. 70 milioni per gli interventi di cui alla lettera a) del precedente art. 1, a L. 500 milioni per gli interventi di cui alla lettera b), a L. 200 milioni per gli interventi di cui alla lettera d) e a L. 2 miliardi per gli interventi di cui alla lettera e);

     d) che siano redatti in modo da illustrare analiticamente, secondo un modello tipo predisposto dalla giunta regionale, le finalità dell'intervento, la sua rilevanza ambientale, economica e sociale, la coerenza dello stesso con la programmazione regionale e sovracomunale, le caratteristiche tecniche, la fattibilità nei tempi previsti, la disponibilità delle risorse finanziarie ulteriori rispetto al finanziamento regionale per la realizzazione dell'intervento, le modalità di attuazione e di gestione successiva dell'opera, nonché la disponibilità di risorse per la successiva manutenzione, gestione e utilizzazione della stessa;

     e) che siano corredati dal progetto esecutivo e dalla dimostrazione della disponibilità dell'area e degli immobili interessati, nonché presentino condizioni tecnico-finanziarie perché gli interventi siano ultimati entro il periodo massimo di 36 mesi dalla consegna dei lavori.

     2. Per essere ammissibili al finanziamento del F.I.L. i progetti di cui alla lettera d) dell'art. 1, salvo quelli concernenti le opere di edilizia bibliotecaria e museale, devono inoltre riguardare opere relative ad immobili o comunque a beni culturali notificati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 o individuati dagli atti della programmazione generale.

     Per i medesimi lotti funzionali di opere, i contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi.

 

     Art. 3. Individuazione dei progetti da finanziare.

     1. Ai fini del finanziamento sul fondo investimenti Lombardia i progetti devono essere presentati alla giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto dal successivo art. 7.

     2. La giunta regionale, sulla base dei risultati dell'istruttoria effettuata dal nucleo di valutazione ai sensi del successivo art. 4, delibera entro il 15 marzo 1985, sentite le competenti commissioni consiliari, l'elenco dei progetti da finanziare, determinando l'ammontare del contributo regionale per ciascuno di essi, nei limiti di quanto previsto dai successivi articoli 5 e 8.

     3. la suddetta delibera ha valore di concessione dei contributi in essa previsti e di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere relative.

 

     Art. 4. Nucleo di valutazione.

     1. Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 3, l'istruttoria dei progetti è svolta in collaborazione con i singoli assessorati da un nucleo di valutazione composto dal coordinatore del comitato tecnico scientifico per la programmazione e dai cinque esperti nominati dalla giunta regionale ai sensi della L.R. 28 giugno 1982, n. 31.

     2. Il nucleo di valutazione opera con la collaborazione dei dirigenti dei servizi generali e dei settori interessati e deve acquisire inoltre sui progetti i pareri e le autorizzazioni tecniche, ove previsti per legge, dei competenti organi e servizi regionali.

     3. Nell'effettuare l'istruttoria il nucleo di valutazione verifica preliminarmente i requisiti di ammissibilità dei progetti ai sensi del precedente art. 2, successivamente seleziona i progetti in possesso dei predetti requisiti, tenendo conto, in particolare, dei criteri stabiliti dalla legislazione regionale vigente, della rilevanza sovraccomunale e del carattere di esemplarità dell'intervento progettato, nonché della strumentazione organizzativa e delle tecniche di esecuzione impiegate, privilegiando in ogni caso gli interventi per il completamento e per l'immediata fruibilità di opere esistenti.

     4. Al termine dell'istruttoria il nucleo presenta alla Giunta una relazione indicante distintamente i progetti ritenuti:

     - non ammissibili;

     - da finanziare prioritariamente, nei limiti delle disponibilità del F.I.L. 1985;

     - finanziabili, con le eventuali disponibilità verificatesi ai sensi dell'ultimo comma del successivo art. 6.

 

     Art. 5. Entità dei contributi.

     1. I contributi di cui al precedente art. 3 non potranno superare i seguenti importi percentuali della spesa ritenuta ammissibile:

     - 50% per gli interventi rientranti negli ambiti di cui alle lettere a), b), d) ed e) del precedente art. 1;

     - 30% per gli interventi rientranti negli ambiti di cui alla lettera c).

 

     Art. 6. Realizzazione dei progetti.

     1. Entro 20 giorni dalla delibera di concessione del contributo, la giunta regionale stipula, se necessario, un protocollo d'intesa con il destinatario o i destinatari dello stesso per disciplinare la coordinata attuazione del progetto e la verifica da parte della regione sullo stato di avanzamento dello stesso.

     2. I contributi sono erogati secondo quanto disposto dal II comma dell'art. 45 della L.R. 12 settembre 1983, n. 70.

     3. Trascorsi 210 giorni dalla delibera di concessione del contributo senza che sia stato presentato alla giunta regionale il certificato di inizio dei lavori e gli atti di assunzione degli eventuali mutui, il contributo si intende revocato [2].

     4. La giunta regionale è autorizzata a destinare le somme corrispondenti ai contributi revocati ad altri progetti ritenuti finanziabili ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 4, scegliendoli, prioritariamente, fra quelli appartenenti allo stesso ambito di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 7. Raccordi con la legislazione vigente.

     1. Per quanto riguarda gli interventi di cui alla lett. c) dell'art. 1, sono ammessi ai finanziamenti di cui al successivo art. 8 i progetti già presentati ai sensi della L.R. 17 agosto 1984, n. 42, fermo restando per l'istruttoria dei progetti, la concessione dei contributi, l'ammontare e l'erogazione degli stessi quanto disposto dalla L.R. 17 agosto 1984, n. 42; il modello tipo di cui all'art. 2, lettera d) dovrà essere compilato dagli uffici.

     Il piano di riparto di cui all'art. 7 della L.R. 17 agosto 1984, n. 42 sarà approvato dalla giunta regionale sentito il nucleo di valutazione e previo parere della commissione consiliare competente.

     2. Per quanto riguarda gli interventi di cui alla lettera d) i progetti presentati saranno esaminati tenendo conto anche della documentazione e degli elementi istruttori già acquisiti nell'ambito delle procedure esperite sulla base delle leggi regionali 9 marzo 1983, n. 16 e 19 agosto 1983, n. 58.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità di cui alla presente legge:

     1) è autorizzata per il 1985 la concessione di contributi in capitale di L. 100 miliardi di cui:

     a) L. 15 miliardi per gli interventi negli ambiti dei beni monumentali, artistici e architettonici di particolare interesse culturale e delle opere di edilizia bibliotecaria e museale;

     b) L. 15 miliardi per gli interventi nell'ambito delle strutture turistico-sportive;

     c) L. 15 miliardi per gli interventi nell'ambito delle opere straordinarie e urgenti di accordo con la rete autostradale e opere viarie su tronchi di particolare congestione e pericolosità e con funzioni di accesso alle strutture intermodali;

     d) L. 15 miliardi per gli interventi nell'ambito

dell'approvvigionamento idrico;

     e) L. 40 miliardi per gli interventi negli ambiti delle opere fognarie e di depurazione.

     2) Vengono impiegate altresì per gli scopi di cui al precedente art. 1

- punto c) - le somme non ancora impegnate ed iscritte nello stato di

previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984:

     a) pari a L. 11.575.490.000 assegnate dallo Stato a norma della legge 17 maggio 1983 n. 217 relative alle quote 1983 e 1984 già iscritte per L. 3.321.252.000 al capitolo 2.3.7.2.2.1796 e per L. 8.254.238.000 al capitolo 2.3.7.2.2.1917;

     b) pari a L. 3.500 milioni autorizzate a norma dell'art. 61 III comma della L.R. 56/1984 iscritte al capitolo 2.3.7.2.2.1937.

     2. Gli oneri relativi agli interventi di cui al precedente comma dovranno trovare copertura nelle dotazioni finanziarie degli specifici capitoli istituiti nello stato di previsione nella spesa del progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1985 deliberato dalla giunta regionale nella seduta dell'8 novembre 1984 e successive variazioni e presentato al consiglio regionale.

 

     Art. 9. Clausola d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dall'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Termine così modificato dalla L.R. 6 novembre 1985, n. 78.