§ 4.2.34 - L.R. 18 marzo 1983, n. 18.
Delega al consorzio "Garda 1" delle funzioni amministrative concernente l'adozione dei provvedimenti di attuazione del risanamento igienico- ambientale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:18/03/1983
Numero:18


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 4.2.34 - L.R. 18 marzo 1983, n. 18. [1]

Delega al consorzio "Garda 1" delle funzioni amministrative concernente l'adozione dei provvedimenti di attuazione del risanamento igienico- ambientale del lago di Garda in territorio lombardo.

(B.U. 21 marzo 1983, n. 11, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Al fine di consentire la continuità degli interventi di risanamento igienico-ambientale del lago di Garda, in territorio lombardo, la regione delega al consorzio «Garda 1» le funzioni amministrative concernenti l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione e la gestione delle opere inerenti la realizzazione dei collettori, delle condotte e delle opere di sollevamento iniziale e di approdo delle condotte stesse.

     2. L'onere derivante dall'attuazione dei nuovi interventi viene finanziato con lo stanziamento di L. 50.000.000.000 disposto dal CIPE a favore della regione Lombardia sul fondo investimenti per l'occupazione.

     3. L'approvazione degli stati di avanzamento, ai fini dell'inoltro al ministero del bilancio ed alla cassa depositi e prestiti, è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.