§ 4.2.7 - L.R. 28 dicembre 1974, n. 66.
Rifinanziamento di opere portuali e di navigazione interna.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:28/12/1974
Numero:66


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      1. Per gli interventi di ordinaria manutenzione e per quelli di completamento, ammodernamento e ristabilimento, previsti al precedente art. 1, sono autorizzate, rispettivamente la spesa annua [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul [...]


§ 4.2.7 - L.R. 28 dicembre 1974, n. 66. [1]

Rifinanziamento di opere portuali e di navigazione interna.

(B.U. 31 dicembre 1974, n. 52, 1° suppl.).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     1. Per gli interventi di ordinaria manutenzione e per quelli di completamento, ammodernamento e ristabilimento, previsti al precedente art. 1, sono autorizzate, rispettivamente la spesa annua corrente di lire 200 milioni e, limitatamente agli esercizi 1974 e 1975, la spesa annua di lire 500 milioni.

     2. Al finanziamento del complessivo onere di lire 700 milioni a carico dell'esercizio 1974 si provvede mediante riduzione rispettivamente per lire 200 milioni e per lire 500 milioni, degli stanziamenti dei capitoli 183102 «Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» e 281100 «Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974.

     3. Al medesimo stato di previsione vengono apportate le seguenti variazioni:

     - è assegnata la dotazione di lire 200 milioni al capitolo 166106, già iscritto per memoria, e la relativa denominazione viene così modificata «Spese per la manutenzione ordinaria delle opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici, anche se non classificati, ed alle vie navigabili di terza e quarta classe»;

     - al titolo II, sezione VI, rubrica 5ª, è iscritto il capitolo 265105, categoria 8ª con la denominazione «Spese per il completamento, l'ammodernamento ed il ristabilimento di opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici, anche se non classificati, ed alle vie navigabili di terza e quarta classe» e con la dotazione di lire 500 milioni.

     4. Analoghi capitoli, con la dotazione sopra autorizzata, verranno istituiti nel bilancio regionale per l'esercizio 1975.

     5. Le spese correnti come sopra autorizzate potranno essere impegnate entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di competenza, mentre quelle in conto capitale potranno esserlo nei termini previsti dal secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Modifica la L.R. 15 gennaio 1973, n. 6.