§ 3.11.54 - L.R. 20 luglio 2007, n. 17.
Modifiche agli articoli 8, 9, 10 e 52 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:20/07/2007
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Modifiche agli articoli 8, 9, 10 e 52 della l.r. 26/1993)


§ 3.11.54 - L.R. 20 luglio 2007, n. 17. [1]

Modifiche agli articoli 8, 9, 10 e 52 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria).

(B.U. 23 luglio 2007, n. 30 - S.O. 24 luglio 2007, n. 1)

 

Art. 1. (Modifiche agli articoli 8, 9, 10 e 52 della l.r. 26/1993)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole “dell’istituto nazionale per la fauna selvatica” sono inserite le parole “, dall’osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche di cui all’articolo 9,”;

b) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica dell’articolo è così sostituita: (Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche);

2) al comma 1, dopo le parole “dell’osservatorio” è inserita la parola “regionale” e sono soppresse le parole “, secondo le indicazioni e le direttive fornite dall’istituto nazionale per la fauna selvatica”;

3) alla lettera c) del comma 3, dopo le parole “conservazione delle risorse” sono inserite le parole “anche ai fini dell’articolo 19-bis, comma 3, della legge 157/1992 e dei provvedimenti di controllo della fauna selvatica di cui all’articolo 41 della presente legge”;

c) al comma 1 dell’articolo 10, dopo le parole “per la fauna selvatica” sono inserite le parole “, l’osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche di cui all’articolo 9”;

d) alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 52 dopo le parole “di ricerca sulla caccia”, sono inserite le parole “di cui all’articolo 9” e sono soppresse le parole “previste dalla presente legge”.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.