§ 3.11.35 - L.R. 7 agosto 2002, n. 19.
Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:07/08/2002
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell’articolo 17 della l.r. 26/1993).
Art. 2.  (Modifica dell’articolo 26 della l.r. 26/1993).
Art. 3.  (Modifica dell’articolo 28 della l.r. 26/1993).
Art. 4.  (Modifica dell’articolo 32 della l.r. 26/1993).
Art. 5.  (Modifica dell’articolo 33 della l.r. 26/1993).
Art. 6.  (Modifica dell’articolo 35 della l.r. 26/1993).
Art. 7.  (Modifica dell’articolo 43 della l.r. 26/1993).
Art. 8.  (Modifica dell’articolo 51 della l.r. 26/1993).
Art. 9.  (Entrata in vigore).


§ 3.11.35 - L.R. 7 agosto 2002, n. 19. [1]

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) e successive modificazioni.

(B.U. 12 agosto 2002, n. 33 – 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Modifica dell’articolo 17 della l.r. 26/1993).

     1. Al comma 1 dell’articolo 17 (Oasi e zone di protezione) della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), le parole “in esse” sono sostituite con le seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Modifica dell’articolo 26 della l.r. 26/1993).

     1. I commi 5 e 6 dell’articolo 26 (Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento) della l.r. 26/1993, sono sostituiti dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Modifica dell’articolo 28 della l.r. 26/1993).

     1. Al comma 7 dell’articolo 28 (Gestione programmata della caccia) della l.r. 26/1993 come sostituito dall’articolo 1, comma 13, lettera b), della legge regionale 8 maggio 2002, n. 7 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”), le parole “riscontrato nella stagione venatoria 1998/1999” sono sostituite con le seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Modifica dell’articolo 32 della l.r. 26/1993).

     1. All’articolo 32 (Partecipazione economica alla gestione programmata della caccia) della l.r. 26/1993, i valori espressi in lire sono convertiti in euro.

 

     Art. 5. (Modifica dell’articolo 33 della l.r. 26/1993).

     1. Al comma 6 dell’articolo 33 (Criteri e modalità di iscrizione) della l.r. 26/1993 come sostituito dall’articolo 1, comma 16, lettera c), della l.r. 7/2002, le parole “31 maggio” sono sostituite con  le seguenti: “31 marzo”.

 

     Art. 6. (Modifica dell’articolo 35 della l.r. 26/1993).

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 35 (Esercizio della caccia in forma esclusiva) della l.r. 26/1993 come sostituito dall’articolo 1, comma 17, lettera a), della l.r. 7/2002, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Modifica dell’articolo 43 della l.r. 26/1993).

     1. All’articolo 43 (Divieti) della l.r. 26/1993 come modificato dall’articolo 1, comma 21, lettera e), della l.r. 7/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera m) del comma 1 le parole “sentito l’INFS” sono soppresse;

     b) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Modifica dell’articolo 51 della l.r. 26/1993).

     1. All’articolo 51 (Sanzioni amministrative statali e regionali — Ritiro tesserino) della l.r. 26/1993, i valori espressi in lire sono convertiti in euro.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.