§ 3.11.30 - L.R. 30 agosto 1997, n. 34.
Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva CEE 79/409 e dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:30/08/1997
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Condizioni per l'esercizio delle deroghe).
Art. 2.  (Termini e contenuto delle deroghe).
Art. 3.  (Relazione informativa).
Art. 4.  (Norma transitoria).
Art. 5.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.11.30 - L.R. 30 agosto 1997, n. 34. [1]

Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva CEE 79/409 e dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

(B.U. 1 settembre 1997, n. 36 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Condizioni per l'esercizio delle deroghe).

     1. La giunta regionale applica le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE che comportano eccezione ai divieti previsti dagli articoli 5 e 8 della direttiva stessa e in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3 e 4 e nell'art. 9 della legge n. 157/92, nonché nell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 e nell'art. 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, secondo le condizioni, i criteri e le modalità di cui alla presente legge.

     2. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate solo qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, previo parere obbligatorio dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, per le seguenti ragioni:

     a) nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque, per la protezione della flora e della fauna;

     b) ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

     c) allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altro prelievo sostenibile di determinati esemplari delle specie considerate di uccelli in piccola quantità.

     3. Il prelievo alle condizioni di deroga, ai fini venatori, è consentito a coloro che risultano in possesso del tesserino venatorio rilasciato dalla regione nonché della scheda, sulla quale si devono segnare i capi prelevati entro il termine della giornata purché sui luoghi di caccia, e che deve essere restituita alla Regione compilata in ogni sua parte entro 30 giorni dal termine di chiusura del prelievo in deroga.

 

     Art. 2. (Termini e contenuto delle deroghe).

     1. Entro il 15 maggio di ogni anno la Giunta regionale, con riferimento alle specie oggetto del prelievo, richiede il parere all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica per il numero complessivo dei capi prelevabili per le singole specie.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e le province interessate, adotta le deroghe di cui al comma 1 entro il 15 giugno, specificando:

     - le specie che formano oggetto del prelievo in deroga;

     - i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di prelievo autorizzati ed i soggetti autorizzati;

     - le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe; l'attività di prelievo, a fini venatori, di cui alla presente legge, non può comunque superare i 30 giorni venatori nell'arco della stagione;

     - il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie;

     - i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto.

     3. La Giunta regionale non può applicare le deroghe per quelle specie per cui l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica abbia comunicato che la consistenza numerica sia in grave diminuzione.

     4. Al fine della migliore attuazione del regime di deroga, la giunta regionale acquisisce, ove lo ritenga necessario, anche pareri di istituti scientifici riconosciuti a livello europeo.

 

     Art. 3. (Relazione informativa).

     1. La Giunta regionale predispone, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione informativa sulla applicazione delle deroghe adottate da inoltrare all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e al Ministero delle politiche agricole, che provvederà all'invio alla Commissione U.E. della relazione prevista dall'art. 9, pag. 3, della direttiva 79/409.

 

     Art. 4. (Norma transitoria).

     1. Per la stagione 1997 il provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 2 è adottato dalla Giunta regionale entro il 15 settembre 1997.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).


[1] Legge abrogata dall'art. 4 della L.R. 5 febbraio 2007, n. 2 e dall'art. 5 della L.R. 30 luglio 2008, n. 24.