§ 3.9.17 - R.R. 23 maggio 2003, n. 10.
Modifiche al Regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione del programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 energia
Data:23/05/2003
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Modifiche al Regolamento regionali n. 2/2002).


§ 3.9.17 - R.R. 23 maggio 2003, n. 10. [1]

Modifiche al Regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione del programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309).

(B.U. 27 maggio 2003, n. 22 – 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Modifiche al Regolamento regionali n. 2/2002).

     Il 4° capoverso, comma 2 dell’art. 10 del regolamento regionale n. 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «I soggetti che abbiano installato impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso privato, sprovvisti della prescritta autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione con le procedure di cui al presente articolo entro il 31 dicembre 2004».


[1] Abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.