§ 3.8.6 - L.R. 16 giugno 1975, n. 94.
Norme concernenti il personale addetto alla formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 lavoro e formazione professionale
Data:16/06/1975
Numero:94


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Inquadramento docenti.
Art. 3.  Compiti del personale docente.
Art. 4.  Coordinatore didattico.
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.  Prove d'esame.
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.  Periodo di prova.
Art. 9.  Assegnazione ai centri di formazione professionale.
Art. 10.  Orario di servizio.
Art. 10 bis.  Congedo ordinario e riposo compensativo.
Art. 11.  Assegnazione temporanea.
Art. 12.  Incarichi di supplenza.
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.  Prestazioni professionali per la collaborazione didattica.
Art. 15.  Funzioni di direttore e di vicedirettore.
Art. 16.  Funzioni di segretario-economo.
Art. 17.  Compiti degli operatori socio-educativi.
Art. 18.  Prestazioni professionali per collaborazione socio-educativa.
Art. 19.  Compiti del personale amministrativo.
Art. 20.  Compiti del personale ausiliario.
Art. 21.      (Omissis)
Art. 22.  Orario di servizio.
Art. 23.  Vitto e alloggio.
Art. 24.  Personale del centro per la formazione professionale alberghiera.
Art. 25.  Delega di firma.
Art. 26.  Norme finanziarie.
Art. 27.  Norme di primo inquadramento del personale della formazione professionale.
Art. 28.  Prima applicazione.


§ 3.8.6 - L.R. 16 giugno 1975, n. 94. [1]

Norme concernenti il personale addetto alla formazione professionale.

(B.U. 16 giugno 1975, n. 24, 5° suppl.).

 

Art. 1. Disposizioni generali.

     1. Il personale della regione addetto alla formazione professionale è inquadrato nel ruolo del personale della giunta regionale secondo le qualifiche funzionali in esso comprese.

     2. Nell'ambito del ruolo del personale della giunta regionale è separatamente determinato il contingente dei posti di organico del personale docente. Pertanto la ripartizione della dotazione organica complessiva del ruolo del personale della giunta prevista dall'art. 1 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 e successive modificazioni risulta così modificata:

     a) Amministrazione generale

     qualifica I    n.    37;

     qualifica II   n.   120;

     qualifica III  n.   409;

     qualifica IV   n.   378;

     qualifica V    n.   506;

     qualifica VI   n.   594;

     qualifica VII  n.   239;

     qualifica VIII n.   100.

     Totale         n. 2.383.

     b) Docenti della formazione professionale:

     qualifica V  n. 299;

     qualifica VI n. 100.

     Totale       n. 399.

     Dotazione organica complessiva del personale della giunta: n. 2.782.

     3. Allo stato giuridico ed economico del personale della formazione professionale si applicano le norme della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 e successive modificazioni, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

     4. Gli organici di cui alla lettera b) saranno annualmente aggiornati con legge, sulla base della programmazione dei corsi, anche ai fini dell'ultimo comma dell'articolo 2.

 

 

Titolo I

PERSONALE DOCENTE

 

     Art. 2. Inquadramento docenti.

     1. La funzione docente è unica e il personale ad essa addetto ha i medesimi diritti e doveri regolati dalla legge sull'ordinamento della formazione professionale.

     2. Per l'accesso alla qualifica funzionale V è richiesto il possesso del diploma di istruzione media di 1° o di 2° grado, secondo le specificazioni determinate nei bandi di concorso.

     3. Per l'accesso alla qualifica funzionale VI è richiesto il possesso del diploma di laurea, secondo le specificazioni determinate nei bandi di concorso.

     4. Possono altresì accedere alla qualifica VI, nei limiti della sua dotazione organica, i docenti appartenenti alla qualifica funzionale V che abbiano superato le prove finali di appositi corsi di qualificazione pedagogica e didattica e che abbiano maturato almeno un quadriennio di servizio.

     5. Nella prima applicazione della presente legge il personale in organico non in possesso di laurea con almeno quattro anni di servizio e con frequenza di due corsi di natura tecnico-pedagogica-didattica è inquadrato nella qualifica VI.

 

     Art. 3. Compiti del personale docente.

     1. Il personale docente adempie ai seguenti compiti:

     a) svolgere l'insegnamento teorico e pratico della propria disciplina secondo i programmi previsti ed osservando le modalità di cui all'art. 10;

     b) partecipare alle attività di ricerca e di sperimentazione per il miglioramento dei programmi e dei metodi formativi; collaborare coi colleghi e con la direzione del centro alla formulazione dei piani didattici; partecipare alle riunioni del consiglio didattico, alle attività promosse dai centri per la innovazione tecnico-educativa e dell'assessorato regionale all'istruzione;

     c) sollecitare e stimolare il perfezionamento civile, culturale e tecnico degli allievi, con particolare riguardo per quelli che avessero difficoltà di apprendimento;

     d) vigilare sulla corretta utilizzazione degli arredi, dei macchinari e delle attrezzature loro affidate;

     e) curare la tenuta regolare dei diari, dei registri e degli altri documenti scolastici loro affidati;

     f) eleggere il coordinatore didattico, di cui all'art. 4;

     g) partecipare alle commissioni per le prove finali di cui siano stati nominati componenti;

     h) tenere i necessari contatti con le famiglie degli allievi e con gli operatori socio-educativi addetti all'assistenza degli allievi;

     i) procedere, in base alle disposizioni dell'assessorato, alle visite tecnico-ispettive per le materie di competenza, e redigere le conseguenti relazioni;

     l) curare il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche attraverso la partecipazione ai corsi e agli incontri appositamente istituiti;

     m) adempiere ad ogni altro compito educativo richiesto dal comitato di gestione relativo alle esigenze funzionali del centro e della sede;

     n) prendere in carico, durante le ore di insegnamento, le attrezzature assegnate al laboratorio e assicurarne la buona conservazione e la normale manutenzione [2];

     o) assistere gli allievi nell'espletamento delle attività libere [3].

     2. I docenti sono altresì tenuti a supplire, in caso di necessità, i colleghi assenti.

 

     Art. 4. Coordinatore didattico.

     1. Un docente di ruolo è eletto, ogni due anni, da tutti i docenti del centro, per svolgere compiti di coordinamento didattico.

     2. Il coordinatore didattico può essere in tutto o in parte sollevato dagli incarichi di insegnamento, in relazione all'impegno richiesto dalle dimensioni del centro, su autorizzazione dell'assessore.

     3. Egli in particolare in collaborazione con il direttore del centro:

     a) presiede alle riunioni del consiglio didattico e cura l'attuazione delle iniziative ad esso promosse;

     b) propone al direttore la formazione dell'orario, in base ai criteri stabiliti dal consiglio didattico;

     c) coopera al buon andamento funzionale e disciplinare dei corsi e delle altre iniziative formative, stimolando il lavoro di gruppo e la partecipazione attiva di tutti gli interessati;

     d) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del comitato di gestione.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 6. Prove d'esame.

     1. Le prove d'esame consistono in una prova scritta, in una prova orale e, qualora le materie d'insegnamento lo comportino, in una prova tecnico-pratica. Inoltre il candidato deve effettuare una prova di insegnamento, su un tema compreso nel programma del gruppo di materie oggetto del concorso.

     2. La prova scritta verterà su un argomento scelto dal candidato su una terna di temi proposta dalla commissione.

     3. Qualora si tratti di concorso per l'insegnamento di lingue straniere la prova scritta deve essere effettuata nella lingua straniera.

     4. La prova orale consisterà in un colloquio su argomenti appartenenti al gruppo di discipline oggetto del concorso.

     5. La prova tecnico-pratica consisterà nell'esecuzione di esperimenti o di opere che consentano di accertare le capacità applicative del candidato.

     6. Nella prova di insegnamento il candidato può utilizzare qualsiasi strumento tecnico-didattico che ritenga utile.

     7. Alle prove di esame dovrà essere assegnata la metà del punteggio a disposizione della commissione, da essa preventivamente stabilito. La restante metà dovrà essere assegnata ai titoli specifici di studio, di servizio, di aggiornamento professionale, ai precedenti professionali, alle pubblicazioni, secondo la ripartizione decisa dalla commissione.

     8. A parità di punteggio, nella graduatoria sarà data la precedenza a chi ha la maggiore anzianità di insegnamento, nelle materie messe a concorso, nei centri di formazione professionale istituiti o riconosciuti dalla regione, nelle scuole pubbliche o legalmente riconosciute.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 8. Periodo di prova.

     1. La durata del periodo di prova è di sei mesi di effettivo servizio.

     2. Nel periodo di prova il personale è tenuto a frequentare corsi di formazione e di aggiornamento indicati dall'amministrazione regionale.

     3. Nella valutazione del periodo di prova, sentito il comitato di gestione, si dovrà tener conto congiuntamente dei risultati del servizio prestato e dei risultati della frequenza dei corsi di formazione o di aggiornamento.

 

     Art. 9. Assegnazione ai centri di formazione professionale.

     1. All'atto della nomina il docente è assegnato ad un centro di formazione professionale, sulla base della scelta effettuata dal docente e secondo l'ordine di graduatoria dei vincitori.

     2. Il docente è tenuto ad insegnare le discipline oggetto del concorso di cui è risultato vincitore presso il centro a cui è stato assegnato o presso le sedi staccate o comunque da esso dipendenti, oppure, quando ciò sia necessario per completare l'orario di insegnamento previsto dal successivo art. 10, presso un centro vicino, sentito il comitato di gestione.

     3. Ove il docente presti la sua attività in più sedi o in una sede diversa da quella del centro a cui è assegnato, ad esso spetta esclusivamente il rimborso delle spese di trasporto nella misura e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48.

 

     Art. 10. Orario di servizio.

     1. L'orario di servizio del personale docente è di 37 ore e mezza settimanali; nel periodo di attività scolastica ventidue ore sono destinate all'attività di insegnamento e le rimanenti alle attività complementari [6].

     2. Per il personale docente impegnato per non meno di otto ore settimanali nell'insegnamento in orario serale successivo alle ore diciannove, l'orario di servizio limitatamente al periodo di attività scolastica è di trenta ore settimanali di cui diciotto destinate all'attività di insegnamento e dodici all'attività complementare [7].

     3. Ove per particolari esigenze le ore di lezione eccedano le 22 e le 18 settimanali, rispettivamente per il personale docente di cui al primo e al secondo comma, tali ore di lezione verranno considerate lavoro straordinario.

     4. Nell'orario riservato alle attività complementari, il personale docente curerà i contatti con le famiglie degli allievi, l'elaborazione tecnico-didattica e il proprio aggiornamento professionale e svolgerà attività didattica complementare mediante ripetizioni e lezioni particolari ad allievi sia singoli, sia a gruppi secondo indirizzi generali fissati dal comitato di gestione.

 

     Art. 10 bis. Congedo ordinario e riposo compensativo.

     1. Il personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale deve fruire del congedo ordinario e del riposo compensativo nei periodi di interruzione delle attività didattiche [8].

 

     Art. 11. Assegnazione temporanea.

     1. Il presidente della giunta regionale può disporre col consenso degli interessati ed informandone il comitato di gestione, che i docenti siano temporaneamente esentati anche a tempo parziale dall'insegnamento per essere assegnati a compiti di ricerca, di studio e di documentazione in materie educative, per ispezioni tecnico-didattiche, per compiti di sperimentazione e di aggiornamento e per la realizzazione delle iniziative formative promosse dalla regione e previste dalla legge sull'ordinamento della formazione professionale.

     2. I docenti che dovessero risultare privi di ore di insegnamento, anche se parzialmente, qualora non si renda possibile il loro utilizzo in altri centri di formazione professionale o nell'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma, possono essere assegnati temporaneamente ad altre strutture dal presidente della giunta regionale o dall'assessore agli affari generali, se delegato, sentito l'assessore all'istruzione e formazione professionale e previa informazione delle organizzazioni sindacali [9].

     3. Il personale docente di cui al comma precedente, può essere comandato presso le strutture formative degli enti locali secondo le modalità previste dall'art. 46 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 [10].

 

     Art. 12. Incarichi di supplenza.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 13.

     (Omissis) [12].

 

     Art. 14. Prestazioni professionali per la collaborazione didattica.

     1. La regione può avvalersi, per l'insegnamento di materie richiedenti particolare perizia o specializzazione, delle prestazioni di tecnici ed esperti, coi quali instaura un rapporto di collaborazione professionale.

     2. L'incarico di collaborazione presso un centro di formazione professionale è conferito dal direttore del centro, previa delibera del comitato di gestione che ne stabilisce le modalità e il compenso, o dal presidente della giunta nel caso di insegnamento relativo ai corsi gestiti direttamente dalla regione.

     3. Il compenso è determinato in relazione alla qualità delle prestazioni professionali, alla quantità d'impegno richiesto, alla particolarità delle situazioni, anche in rapporto alle spese ed ai tempi di spostamento richiesti.

     4. La delibera del comitato di gestione è soggetta a ratifica da parte della giunta.

 

 

Titolo II

     COMPITI DEL PERSONALE NON DOCENTE ADDETTO AI CENTRI DI FORMAZIONE

PROFESSIONALE

 

     Art. 15. Funzioni di direttore e di vicedirettore.

     1. Le funzioni di direttore e, ove necessario, di vicedirettore dei centri di formazione professionale istituiti dalla regione sono attribuite dalla giunta regionale, sentito il parere del comitato di gestione del centro al personale di ruolo dipendente dalla giunta regionale con qualifica non inferiore alla VI.

     2. Il direttore del centro:

     a) promuove e coordina le attività del centro secondo le direttive regionali e del comitato di gestione, in conformità al piano annuale di attività;

     b) partecipa alle sedute del comitato di gestione; cura l'attuazione delle delibere dello stesso e firma gli atti del centro;

     c) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del centro e firma gli ordinativi di spesa unitamente al segretario economo;

     d) adotta i provvedimenti relativi al personale previsti dalle norme vigenti;

     e) promuove i servizi sociali per gli allievi, i contatti con le famiglie, con le associazioni degli allievi, con le organizzazioni sindacali e di categoria e le forze sociali, con le aziende e con gli enti locali;

     f) è responsabile del materiale e delle dotazioni didattiche ricevute in consegna;

     g) collabora allo sviluppo delle iniziative formative regionali anche mediante la partecipazione alle prove finali presso gli altri centri e svolgendo attività ispettive;

     h) svolge tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e dalle altre leggi regionali.

     3. Il vice direttore, ove designato, collabora con il direttore, svolgendo le funzioni da questi delegate e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

 

     Art. 16. Funzioni di segretario-economo.

     1. Le funzioni di segretario-economo sono conferite dal presidente della giunta regionale a personale amministrativo con qualifica non inferiore alla V.

     2. Il segretario-economo è responsabile solidalmente col direttore della gestione contabile del centro.

 

     Art. 17. Compiti degli operatori socio-educativi.

     1. Gli operatori socio-educativi svolgono attività di sostegno psico- pedagogico, sociologico e tecnico-didattico alla formazione professionale, anche al fine di integrare e di potenziare le attività di insegnamento.

     2. Agli operatori socio-educativi spettano in particolare i seguenti compiti:

     a) svolgere le indagini e le ricerche relative ai dati socio-economici delle realtà sulle quali sono chiamati ad intervenire, e compiere le conseguenti elaborazioni;

     b) partecipare alle attività di ricerca e di sperimentazione dei nuovi metodi didattici e dei nuovi contenuti formativi, anche mediante la produzione, la sperimentazione e l'aggiornamento di materiale tecnico- didattico;

     c) svolgere l'insegnamento tecnico e sperimentale, nell'ambito dei programmi loro assegnati;

     d) svolgere attività di supervisione nei confronti degli interventi socio-psicologici individuali e collettivi;

     e) svolgere attività di assistenza psico-pedagogica a favore degli allievi ospitati nei centri a carattere convittuale;

     f) attuare le iniziative formative, i seminari e le consulenze specifiche derivanti dalla loro specializzazione;

     g) svolgere le azioni volte alla riabilitazione e al reinserimento di disabili e disadattati da parte degli organismi a ciò preposti;

     h) partecipare alle commissioni per le prove finali di cui siano stati nominati componenti e procedere alle visite ispettive di cui siano incaricati;

     i) curare il proprio aggiornamento culturale e professionale anche attraverso la partecipazione ai corsi e agli incontri appositamente istituiti;

     l) tenere i contatti coi direttori e coi docenti dei centri di formazione professionale, con le autorità scolastiche, mediche, educative, con gli operatori degli altri servizi sociali, specie a livello distrettuale e con gli organi previsti dalla legge sull'ordinamento della formazione professionale;

     m) adempiere ad ogni altro compito richiesto dalle esigenze funzionali del centro, tenuto conto delle indicazioni del comitato di gestione.

     3. Gli operatori socio-educativi informano il proprio metodo di lavoro ai principi della collegialità e della interdisciplinarietà.

 

     Art. 18. Prestazioni professionali per collaborazione socio-educativa.

     1. La regione può avvalersi, per l'espletamento a tempo parziale dei compiti di cui all'articolo precedente, presso i centri per la innovazione tecnico-educativa, delle prestazioni di tecnici ed esperti, con i quali instaura un rapporto di collaborazione professionale.

     2. L'incarico di collaborazione è conferito dal direttore del centro, su deliberazione del comitato di gestione che ne stabilisce le modalità e il compenso, secondo il disposto di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 14.

 

     Art. 19. Compiti del personale amministrativo.

     1. Il personale amministrativo svolge presso ciascun centro di formazione professionale i compiti concernenti la gestione e la conduzione contabile ed amministrativa, la segreteria, l'archivio, il protocollo, la copisteria e simili.

 

     Art. 20. Compiti del personale ausiliario.

     1. Il personale ausiliario svolge presso ciascun centro di formazione professionale tutte le mansioni connesse a compiti di custodia, di magazzino, di riordino delle aule e degli uffici, di consegna di atti nonché le altre mansioni di carattere prevalentemente ausiliario, compresa la riproduzione meccanica e fotostatica di documenti, i servizi di custodia, il centralino, la conduzione di macchine ed autovetture.

 

     Art. 21.

     (Omissis) [13].

 

     Art. 22. Orario di servizio.

     1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 34 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 la distribuzione dell'orario di servizio nell'arco della settimana per il personale non docente addetto ai centri di formazione professionale è determinato con deliberazione del comitato di gestione in ragione delle esigenze funzionali del centro. Limitatamente al periodo di attività scolastica, qualora l'orario di servizio di tale personale comporti prestazioni oltre le ore diciannove per non meno di dodici ore settimanali, esso è di trenta ore settimanali [14].

     2. Nei confronti del personale addetto ai centri professionali alberghieri o comunque ai centri ove si attua il regime convittuale il limite massimo previsto nel terzo comma dell'art. 42 della legge regionale 25 novembre 1973 n. 48, è elevato a 400 ore annue.

     3. L'autorizzazione è concessa dal direttore del centro nei limiti delle disponibilità finanziarie.

 

     Art. 23. Vitto e alloggio.

     1. Nei centri di formazione professionale a regime convittuale al personale docente e non docente che, per esigenze direttamente collegate alla formazione ed all'assistenza degli allievi, è costretto a trattenersi presso il centro, in coincidenza degli orari del servizio di mensa o del pernottamento nel centro, può essere concesso compatibilmente con le possibilità ed i criteri organizzativi del centro stesso, di usufruire gratuitamente del servizio di mensa e di alloggio.

     2. I benefici di cui al comma precedente sono riconosciuti nominativamente con delibera del comitato di gestione [15].

 

     Art. 24. Personale del centro per la formazione professionale alberghiera.

     1. Per assicurare un tirocinio pratico agli allievi, secondo le norme della legge sull'ordinamento della formazione professionale, è autorizzata presso i centri di formazione professionale alberghiera l'assunzione di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, a tempo determinato esclusivamente assegnato alla gestione alberghiera.

     2. Tale personale è assunto dal direttore del centro sentito il comitato di gestione.

     3. Il direttore del centro, coadiuvato dal vice direttore e da un numero adeguato di istruttori, responsabili dei servizi di sala, cucina, bar, ricevimento e portineria, assicura il coordinamento delle attività alberghiere e di insegnamento al fine di realizzare l'unità dei momenti formativi.

     4. Al personale di cui al I comma si applica il trattamento economico stabilito per il personale a tempo determinato di cui all'art. 19 della presente legge; allo stesso personale e al personale di cui al II comma che comunque partecipi a compiti inerenti alla gestione alberghiera, è riconosciuta, limitatamente al periodo di effettiva durata della stessa gestione, una maggiorazione pari al 12,50% del livello retributivo in godimento a titolo di premio in deroga.

 

 

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 25. Delega di firma.

     1. L'assessore regionale competente, se delegato dal presidente della giunta regionale, firma gli atti di sua competenza previsti dalla presente legge.

 

     Art. 26. Norme finanziarie.

     1. Agli oneri annuali derivanti dall'applicazione dell'art. 1, dell'art. 22 e dell'art. 27 della presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 132200, 132201 e 132202 iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 e dei corrispondenti capitoli che verranno iscritti nei bilanci regionali per gli anni finanziari successivi.

     2. Agli oneri annuali derivanti dall'applicazione degli artt. 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, e 24 della presente legge si provvede con lo stanziamento del capitolo 132203 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 e del corrispondente capitolo che verrà iscritto nei bilanci regionali per gli anni finanziari successivi.

 

     Art. 27. Norme di primo inquadramento del personale della formazione professionale.

     1. E' inquadrato, a domanda, nel ruolo del personale della giunta regionale sulla base della tabella A allegata alla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, in relazione all'incarico conferito, il personale non docente addetto ai centri di formazione professionale, nonchè il personale addetto alla formazione professionale alberghiera con funzioni tecniche e formative entro il 31 dicembre 1974, in applicazione della legge regionale 17 luglio 1972, n. 21, e sue proroghe e per il quale non sia applicabile l'art. 81 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, subordinatamente al superamento di prove di idoneità esperite dal consiglio del personale con modalità da questo fissate.

     2. E' altresì inquadrato, a domanda e subordinatamente al superamento di prove di idoneità, esperite dal consiglio del personale integrato da un impiegato regionale esperto nominato dalla giunta regionale, il personale docente con incarico non inferiore ai minimi di durata e di orario indicati dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35; al quale nell'anno scolastico 1974-1975 sia stato conferito il terzo incarico di insegnamento in applicazione dell'articolo 81, III comma, della L.R. 25 novembre 1973, n. 48. Sono inquadrati nella qualifica funzionale VI coloro che sono in possesso del diploma di laurea e nella qualifica funzionale V i restanti [16].

     3. L'inquadramento del personale ha decorrenza ad ogni effetto dalla data di assunzione [17].

     4. L'inquadramento del personale di cui al presente articolo avviene anche in soprannumero rispetto ai contingenti di ogni singola qualifica purché nei limiti della dotazione organica complessiva del personale della giunta.

     5. Nei primi tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge la riserva dei posti di cui al precedente art. 5, IV comma, è elevata al cinquanta per cento per il personale docente in servizio al momento del bando di concorso e che, all'entrata in vigore della presente legge, risulti al secondo incarico di insegnamento con un impegno non inferiore ai minimi di durata e di orario previsti dall'art. 11 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 21.

 

     Art. 28. Prima applicazione.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale provvede con proprie delibere ad individuare, sulla base dei titoli di servizio, la disciplina di insegnamento attribuita a ciascun docente inquadrato nei ruoli organici.

     2. Il personale regionale svolgente funzioni di direttore o di vicedirettore di centro regionale di formazione professionale al momento dell'entrata in vigore della presente legge può essere confermato a svolgere le proprie funzioni, anche se inquadrato in qualifica inferiore alla VI.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Lettera aggiunta dalla L.R. 6 aprile 1981, n. 17.

[3] Lettera aggiunta dalla L.R. 6 aprile 1981, n. 17.

[4] Articolo abrogato dalla L.R. 6 ottobre 1979, n. 54.

[5] Articolo abrogato dalla L.R. 6 ottobre 1979, n. 54.

[6] Comma così sostituito dalla L.R. 5 settembre 1977, n. 52.

[7] Comma così sostituito dalla L.R. 5 settembre 1977, n. 52.

[8] Articolo aggiunto dalla L.R. 5 settembre 1977, n. 52.

[9] Comma aggiunto dalla L.R. 6 aprile 1981, n. 17.

[10] Comma aggiunto dalla L.R. 6 aprile 1981, n. 17.

[11] Articolo sostituito dalla L.R. 18 aprile 1980, n. 40 e successivamente abrogato dalla L.R. 8 luglio 1989, n. 28.

[12] Articolo sostituito dalla L.R. 5 settembre 1977, n. 52 e successivamente abrogato dalla L.R. 6 aprile 1981, n. 17.

[13] Articolo sostituito dalla L.R. 5 settembre 1977, n. 52 e successivamente abrogato dalla L.R. 18 aprile 1980, n. 40.

[14] Comma così sostituito dalla L.R. 5 settembre 1977, n. 52.

[15] Comma così sostituito dalla L.R. 5 settembre 1977, n. 52.

[16] Comma così modificato dalla L.R. 5 settembre 1977, n. 52.

[17] Comma così modificato dalla L.R. 5 settembre 1977, n. 52.