§ 3.7.63 - L.R. 25 ottobre 2001, n. 16.
Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni pro loco.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:25/10/2001
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Associazioni pro loco).
Art. 3.  (Albo regionale delle associazioni pro loco).
Art. 4.  (Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale).
Art. 5.  (Statuto delle associazioni pro loco).
Art. 6.  (Unioni di associazioni pro loco).
Art. 7.  (Contributi).
Art. 8.  (Norma finanziaria).
Art. 9.  (Norma transitoria e abrogazioni).


§ 3.7.63 - L.R. 25 ottobre 2001, n. 16. [1]

Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni pro loco.

(B.U. 30 ottobre 2001, n. 44 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione riconosce e promuove le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base.

 

     Art. 2. (Associazioni pro loco).

     1. Sono pro loco le associazioni locali con sede nella Regione Lombardia che svolgono la propria attività di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano.

     2. Le associazioni pro loco operano nel territorio comunale in cui sono costituite.

     3. Le associazioni pro loco possono operare anche al di fuori del territorio comunale in cui sono costituite, esclusivamente in presenza di progetti ed interventi sovracomunali, previo accordo con le altre associazioni pro loco. Nei comuni in cui non operano associazioni pro loco gli accordi devono intercorrere con i comuni coinvolti nei progetti ed interventi.

 

     Art. 3. (Albo regionale delle associazioni pro loco).

     1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle associazioni pro loco.

     2. Per ottenere l'iscrizione all'albo regionale deve essere presentata istanza alla Regione, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto.

     3. L'iscrizione all'albo regionale è disposta con decreto del direttore generale e costituisce condizione indispensabile per:

     a) partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni pro loco, nei casi previsti dalla legge;

     b) fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali.

     4. L'albo regionale delle associazioni pro loco è pubblicato, agli inizi di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

     Art. 4. (Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale).

     1. Può essere iscritta all'albo regionale l'associazione pro loco che svolga le attività previste dall'articolo 2 da almeno un anno e per la quale concorrano le seguenti condizioni:

     a) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all'albo regionale; qualora nel comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni pro loco in uno stesso comune purché non operino nella medesima località;

     b) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata registrata e il relativo statuto si ispiri a principi di democraticità e sia conforme a quanto previsto dall'articolo 5.

 

     Art. 5. (Statuto delle associazioni pro loco).

     1. Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale lo statuto deve prevedere:

     a) le norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;

     b) la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;

     c) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità della presente legge;

     d) la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione pro loco, dei beni, acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di enti pubblici, ad altra associazione avente gli stessi fini, ovvero all'ente od organismo turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede.

 

     Art. 6. (Unioni di associazioni pro loco).

     1. La Regione riconosce, con decreto del direttore generale, le unioni di associazioni pro loco quali organismi di consulenza, di assistenza tecnico-amministrativa e di coordinamento delle attività delle associazioni pro loco associate.

     2. Le unioni di cui al comma 1 devono avere sede ed operare nel territorio regionale, nonché riunire in forma esclusiva almeno cento associazioni pro loco distribuite su più province.

 

     Art. 7. (Contributi).

     1. La Regione, per raggiungere le finalità di cui alla presente legge, concede contributi alle associazioni pro loco iscritte nell'albo regionale.

     2. La Regione concede annualmente un contributo alle unioni di associazioni pro loco di cui all'articolo 6, sulla base della presentazione di un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle associazioni pro loco associate, migliorandone le capacità organizzative ed operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa, sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative ed i programmi regionali.

     3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi secondo i criteri, le priorità nonché le modalità per la richiesta e l'erogazione stabiliti ogni tre anni, con apposito atto della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in coerenza con le scelte programmatiche della Regione.

     3 bis. Le funzioni gestionali e amministrative relative ai contributi di cui al comma 1 sono attribuite alle Province, cui vengono conferite le risorse necessarie in base a riparto effettuato con l’atto della Giunta regionale di cui al comma 3 [2].

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese previste dalla presente legge si provvede con le risorse stanziate all'U.P.B. 2.3.5.2.2.44 "Qualificazione e innovazione degli strumenti turistici sul territorio" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e successivi.

 

     Art. 9. (Norma transitoria e abrogazioni).

     1. Le associazioni pro loco già iscritte all'albo regionale ai sensi della legge regionale 22 aprile 1975, n. 64 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco), sono iscritte di diritto al nuovo albo regionale istituito dalla presente legge.

     2. Le associazioni pro loco adeguano i propri statuti in conformità alle previsioni di cui all'articolo 5 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; in mancanza la Regione provvede alla loro cancellazione dall'albo regionale delle associazioni pro loco.

     3. Sono fatti salvi gli effetti conseguenti alle obbligazioni assunte ai sensi delle leggi di cui al comma 4.

     4. Sono abrogate le seguenti leggi:

     a) l.r. 22 aprile 1975, n. 64 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco);

     b) l.r. 7 giugno 1980, n. 89 (Finanziamento delle pro loco iscritte all'albo regionale).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 100 della L.R. 16 luglio 2007, n. 15.

[2] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.R. 14 aprile 2004 n. 8.