§ 3.7.34 - L.R. 6 agosto 1984, n. 40.
Costituzione della società "Campione d'Italia iniziative S.p.A.".


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:06/08/1984
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. La regione Lombardia, nell'ambito delle sue funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera previste dall'art. 117 della Costituzione e nel quadro delle finalità stabilite dal 2° [...]
Art. 2.      1. Il presidente della giunta regionale è autorizzato, previa delibera di giunta, a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per [...]
Art. 3.      1. Il testo definitivo dello statuto, i patti parasocietari ed eventuali accordi tra le parti sociali verranno deliberati dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare [...]
Art. 4.      1. La sottoscrizione delle azioni è subordinata, oltre che alle condizioni previste dal 3° comma dell'art. 2, anche alla stipulazione di un accordo tra la regione Lombardia, l'amministrazione [...]
Art. 5.      1. Per la costituzione della «Campione d'Italia iniziative S.p.A.» di cui al precedente art. 2, I comma, è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di L. 10 milioni.


§ 3.7.34 - L.R. 6 agosto 1984, n. 40. [1]

Costituzione della società "Campione d'Italia iniziative S.p.A.".

(B.U. 10 agosto 1984, n. 32, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. La regione Lombardia, nell'ambito delle sue funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera previste dall'art. 117 della Costituzione e nel quadro delle finalità stabilite dal 2° comma dell'art. 1 della legge 17 maggio 1983, n. 217, riconosce il ruolo del casinò sito in Campione d'Italia ai fini dello sviluppo turistico della provincia di Como e della regione e si avvale conseguentemente di una società a prevalente partecipazione pubblica appositamente costituita, avente per oggetto sociale la gestione del Casinò di Campione d'Italia al fine di garantirne la trasparenza gestionale.

 

     Art. 2.

     1. Il presidente della giunta regionale è autorizzato, previa delibera di giunta, a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della regione alla «Campione d'Italia iniziative S.p.A.» ed in particolare a stipulare l'atto costitutivo, a sottoscrivere non meno del 26% delle azioni emesse, nonché gli eventuali accordi tra soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

     2. Di tali atti ed accordi è data immediata comunicazione al consiglio regionale.

     3. La sottoscrizione delle azioni è subordinata all'avvenuto accertamento, mediante deliberazione della giunta regionale, che lo statuto della «Campione d'Italia iniziative S.p.A.» sia conforme alle norme di legge in materia di società per azioni e disponga per la durata della partecipazione alla società quanto segue:

     a) che la società sia costituita dalla regione Lombardia, dall'amministrazione provinciale di Como, dalla camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Como, ciascuna delle quali sottoscriva un eguale numero di azioni e da privati che intendano partecipare;

     b) che l'oggetto sociale della «Campione d'Italia iniziative S.p.A.» sia l'esercizio e la gestione del Casinò sito in Campine d'Italia ed in concorso allo sviluppo economico ed alla promozione turistica ed ambientale della provincia di Como e della regione Lombardia;

     c) che il capitale sociale non sia superiore a L. 1.600 milioni;

     d) che ai poteri degli amministratori non siano posti limiti diversi da quelli risultanti dalle norme di legge sulle società per azioni;

     e) che lo statuto preveda lo scioglimento anticipato della società, qualora la medesima non ottenga l'appalto del Casinò di Campione d'Italia nella gara immediatamente successiva alla sua costituzione.

     4. I rappresentanti della regione nella società sono nominati nelle forme e nei modi previsti dallo statuto della regione e possono essere revocati ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

     5. I rappresentanti nominati ai sensi del comma precedente sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della regione; essi in particolare sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 6 gennaio 1979, n. 2.

 

     Art. 3.

     1. Il testo definitivo dello statuto, i patti parasocietari ed eventuali accordi tra le parti sociali verranno deliberati dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

     2. I patti parasocietari di cui sopra dovranno espressamente prevedere che una parte adeguata degli utili venga destinata allo sviluppo economico ed alla promozione turistica ed ambientale della provincia di Como.

     3. Alla stessa commissione consiliare dovrà essere presentato annualmente il rendiconto sulla gestione finanziaria della società.

 

     Art. 4.

     1. La sottoscrizione delle azioni è subordinata, oltre che alle condizioni previste dal 3° comma dell'art. 2, anche alla stipulazione di un accordo tra la regione Lombardia, l'amministrazione provinciale di Como e la camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Como, che, per la durata della partecipazione alla società, disponga quanto segue:

     a) che i soci contraenti si riconoscano reciprocamente un diritto di prelazione sul trasferimento delle azioni possedute;

     b) che il diritto di prelazione debba essere esercitato entro 30 giorni dall'avviso di alienazione, in proporzione alle azioni possedute dai singoli soci che esercitano tale diritto, con facoltà per ciascun socio contraente di subentrare, entro i successivi 15 giorni, nel diritto di prelazione eventualmente non esercitato; qualora più soci contraenti concorrano nel subentro si procede a riparto;

     c) che il prezzo delle azioni trasferite mediante prelazione sia determinato nella maggior cifra tra il valore nominale delle azioni e l'importo ottenuto dividendo il valore dei mezzi propri della società, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, per il numero delle azioni, maggiorando il valore dei mezzi propri dell'eventuale sovrapprezzo versato in occasione di emissioni di nuove azioni successive all'approvazione del bilancio e precedenti l'esercizio del diritto di prelazione;

     d) che il diritto di prelazione non sia negoziabile.

 

     Art. 5.

     1. Per la costituzione della «Campione d'Italia iniziative S.p.A.» di cui al precedente art. 2, I comma, è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di L. 10 milioni.

     2. Per la partecipazione della regione alla «Campione d'Italia iniziative S.p.A.» di cui al precedente art. 2, I comma, è autorizzata per il 1984 la spesa di L. 416 milioni.

     3. Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 426 milioni previsti per il 1984 dai precedenti 1° e 2° comma si provvede mediante riduzione per L. 10 milioni e per L. 416 milioni rispettivamente delle dotazioni finanziarie di competenza e di cassa dei capitoli 1.5.1.5.1.544 «Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese correnti per l'esercizio di funzioni normali» e 2.5.1.5.1.735 «Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese per l'attuazione di programmi di sviluppo» iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

     4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 sono istituiti:

     A) il capitolo 1.1.4.1.5.1918 «Quota regionale per la costituzione della «Campione d'Italia iniziative S.p.A.» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 10 milioni;

     B) il capitolo 2.1.4.1.5.1909 «Quote per la partecipazione della regione alla società: "Campione d'Italia iniziative S.p.A."», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 416 milioni.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.