§ 3.6.48 - L.R. 24 dicembre 2003, n. 30.
Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, commercio
Data:24/12/2003
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Ambito di applicazione della legge).
Art. 3.  (Tipologia dell’attività).
Art. 4.  (Definizioni).
Art. 5.  (Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande).
Art. 6.  (Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande).
Art. 7.  (Disposizioni per i cittadini dei paesi non europei e dell'Unione europea).
Art. 8.  (Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).
Art. 9.  (Funzioni autorizzatorie dei comuni).
Art. 10.  (Limitazioni all’esercizio dell’attività).
Art. 11.  (Ampliamento degli esercizi).
Art. 12.  (Autorizzazioni temporanee).
Art. 13.  (Disposizioni per i distributori automatici).
Art. 14.  (Esercizio di attività accessorie).
Art. 15.  (Subingresso).
Art. 16.  (Revoca delle autorizzazioni).
Art. 17.  (Orari degli esercizi).
Art. 18.  (Chiusura temporanea degli esercizi).
Art. 19.  (Pubblicità dei prezzi).
Art. 20.  (Commissioni comunali).
Art. 21.  (Attività di somministrazione escluse dalla legge).
Art. 22.  (Coordinamento con le altre norme che regolano la somministrazione).
Art. 23.  (Sanzioni).
Art. 24.  (Norme transitorie).
Art. 25.  (Abrogazioni).
Art. 26.  (Norma finanziaria).


§ 3.6.48 - L.R. 24 dicembre 2003, n. 30. [1]

Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

(B.U. 29 dicembre 2003, n. 53 – S.O. n. 1).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti, al fine di garantire:

     a) lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valorizzazione delle città e del territorio;

     b) la trasparenza e la qualità del mercato;

     c) la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;

     d) la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;

     e) la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;

     f) la compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento dei pubblici esercizi con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento acustico ed ambientale;

     g) la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche della Regione;

     h) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e nei comuni di minore consistenza demografica favorendo l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni o servizi attraverso agevolazioni tributarie ed interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati e finanziati secondo le procedure e con le risorse della legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali);

     i) la tutela e la salvaguardia dei locali storici secondo le procedure e con le risorse previste dalla l.r. 13/2000.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione della legge).

     1. La presente legge si applica all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definita all’articolo 4, comma 1, lettera a) e altresì all’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

     a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;

     b) presso il domicilio del consumatore;

     c) in locali non aperti al pubblico;

     d) su aree pubbliche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. n. 114/98 e “Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche”), limitatamente ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6.

 

     Art. 3. (Tipologia dell’attività).

     1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da una unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

     2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria.

     3. Il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l’obbligo di comunicare al comune l’attività o le attività individuate per tipologia negli indirizzi generali di cui all’articolo 8 che intende esercitare nei limiti previsti dall’autorizzazione sanitaria.

 

     Art. 4. (Definizioni).

     1. Ai fini della presente legge si intende:

     a) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;

     b) per superficie aperta al pubblico l’area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l’autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell’operatore, se privata;

     c) per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;

     d) per attrezzature di somministrazione tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;

     e) per somministrazione nel domicilio del consumatore, l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;

     f) per domicilio del consumatore non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie.

 

     Art. 5. (Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande).

     1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

     a) sono stati dichiarati falliti;

     b) hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;

     c) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

     d) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;

     e) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

     f) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

     2. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona delegata all'attività di somministrazione, nonché da tutti i soci e dai membri del consiglio di amministrazione laddove esistente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

     3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed f) il divieto di ottenere l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta. Nel caso di sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione.

     4. Il comune al quale viene richiesto il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine può avvalersi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.

 

     Art. 6. (Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande).

     1. L’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell’impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione o organismi collettivi, in capo al legale rappresentante od a loro delegati, dei requisiti morali di cui all’articolo 5, nonché di uno dei seguenti requisiti:

     a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un’altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;

     b) aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

     c) essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge, al Registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e successive modificazioni, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. [2]

     [2. Sono ammessi all'esame di cui al comma 1, lettera b) coloro che hanno assolto agli obblighi scolastici e hanno prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.] [3]

     3. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato ai sensi dell’articolo 5, comma 4.

     4. Il possesso del requisito cui al comma 1, lettera a) è valido altresì ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale nel settore alimentare [4].

     5. Le modalità di organizzazione, la durata, le materie e i requisiti di accesso alle prove finali del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), i titoli di studio validi in sostituzione del corso professionale medesimo e i corsi professionali di aggiornamento obbligatorio per chi già esercita l'attività di somministrazione, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

     6. La Giunta regionale garantisce l'effettuazione dei corsi di cui al comma 5 anche tramite convenzioni con altri soggetti. A tal fine saranno considerate in via prioritaria le organizzazioni del commercio, turismo e servizi più rappresentative a livello regionale, gli enti da queste costituiti e le CCIAA.

 

     Art. 7. (Disposizioni per i cittadini dei paesi non europei e dell'Unione europea).

     1. Il comune al quale viene richiesto il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 anche per il periodo di residenza in Italia dei:

     a) cittadini e società dei paesi non appartenenti all'Unione europea (UE) che possono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione regionale. Nel caso di società l’accertamento dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 è esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione;

     b) cittadini degli stati membri dell’UE e società costituite in conformità con la legislazione di uno stato membro dell’UE ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’UE, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all’interno dell’UE, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l’economia di uno stato membro dell’UE, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

     2. Il comune per le verifiche di cui al comma 1 può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.

 

     Art. 8. (Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).

     1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle rappresentanze degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fissa gli indirizzi di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

     2. Gli indirizzi di cui al comma 1 contengono indicazioni per i comuni relative:

     a) al procedimento concernente le richieste di autorizzazione relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande affinché venga assicurata la trasparenza e la celerità dell’azione amministrativa;

     b) ai criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, all’armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico;

     c) alle attività svolte dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

     d) alle modalità di tutela dei locali storici.

     3. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio regionale al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta ed il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1.

     4. La programmazione regionale di cui al comma 1 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:

     a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L’attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell’attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

     b) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;

     c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;

     d) nel domicilio del consumatore;

     e) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all’articolo 12;

     f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;

     g) nelle attività da effettuarsi all’interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

 

     Art. 9. (Funzioni autorizzatorie dei comuni).

     1. Il rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge e degli atti connessi è di competenza del comune competente per territorio.

     2. I comuni, entro centottanta giorni dall'emanazione degli indirizzi generali di cui all’articolo 8, comma 1, stabiliscono con deliberazione del consiglio comunale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 20, i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede.

     3. L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio.

     4. La domanda di autorizzazione è presentata al comune competente con l’indicazione delle generalità o della denominazione, o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente e dell’ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l’attività.

     5. Le domande di rilascio dell’autorizzazione sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione della domanda a mano, dall’apposizione su di essa del timbro datario dell’ufficio ricevente.

     6. L’esame della domanda ed il rilascio dell’autorizzazione non sono subordinate:

     a) alla disponibilità da parte dell’interessato, già all’atto della presentazione della domanda o nel corso dell’istruttoria, dei locali nei quali intende esercitare l’attività;

     b) all’indicazione dell’eventuale persona da preporre all’esercizio;

     c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di igienicità dei locali e di quello di prevenzione incendi.

     7. L’accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all’interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune.

     8. Prima di iniziare l’attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell’autorizzazione comunale il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.

     9. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il comune accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il comune, inoltre, accerta l’adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto del permesso a costruire per ampliamento.

     10. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

     11. Il comune, nell’ambito dei criteri di cui al comma 2, può stabilire le condizioni per l’esercizio delle attività di somministrazione effettuate in forma stagionale.

     12. L’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati; in qualsiasi momento, anche su richiesta del comune, la CCIAA può svolgere controlli a campione sul permanere del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.

     13. Entro dieci giorni dal rilascio dell’autorizzazione il comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla Giunta regionale, al Prefetto, al Questore, alla Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente e alla CCIAA.

     14. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati ai sensi del comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.

     15. La delega dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al soggetto preposto per l’esercizio dell’attività medesima deve essere comunicata al comune competente entro trenta giorni dall’avvenuto conferimento.

 

     Art. 10. (Limitazioni all’esercizio dell’attività).

     1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto.

     2. Il Sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 20, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

 

     Art. 11. (Ampliamento degli esercizi).

     1. L’ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

     2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d’uso.

 

     Art. 12. (Autorizzazioni temporanee).

     1. In occasione di riunioni straordinarie di persone il comune, nel cui territorio si svolge la manifestazione, può rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

     2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

     3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

 

     Art. 13. (Disposizioni per i distributori automatici).

     1. L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l’autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all’articolo 9.

     2. E’ vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

 

     Art. 14. (Esercizio di attività accessorie).

     1. L’autorizzazione di cui all’articolo 9 abilita all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonchè di giochi previsti dalle normative vigenti.

 

     Art. 15. (Subingresso).

     1. Il subingresso in proprietà o in gestione dell’attività è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l’esercizio anche ai fini di cui all’articolo 3, comma 3 e determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento dell’attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.

     2. In caso di morte del titolare, l’erede, ovvero, se si tratta di un’impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra, può richiedere la reintestazione dell’autorizzazione continuando l’attività nei trecentosessantacinque giorni successivi alla data della morte. Tale termine può essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non imputabili all’interessato. Entro lo stesso termine l’interessato deve essere in possesso del requisito di cui all’articolo 6, comma 1. L’autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell’attività se l’interessato o il rappresentante esercente risulta privo dei requisiti morali di cui all’articolo 5.

 

     Art. 16. (Revoca delle autorizzazioni).

     1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 9 sono revocate:

     a) quando il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi;

     b) quando il titolare dell’autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5;

     c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell’attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

     d) quando venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell’attività, l’autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

     e) quando il titolare dell’autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione;

     f) quando, in caso di subingresso, non si avvii l’attività secondo le modalità previste nell’articolo 15.

     2. I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a), c) e d) sono individuati dagli indirizzi generali di cui all'articolo 8.

     3. La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, ovvero in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

 

     Art. 17. (Orari degli esercizi).

     1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Sindaco, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 20 e in conformità agli indirizzi generali di cui all'articolo 8, comma 1.

     2. Gli esercizi devono rispettare l’orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l’esposizione di appositi cartelli all’interno e all’esterno dell’esercizio.

     3. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei pubblici esercizi, il Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti) e la competente commissione consiliare, emana direttive ai comuni per la fissazione degli orari degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande.

 

     Art. 18. (Chiusura temporanea degli esercizi).

     1. Il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell’esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

     2. Il Sindaco, al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 20, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l’esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all’interno che all’esterno dell’esercizio.

     3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

 

     Art. 19. (Pubblicità dei prezzi).

     1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.

     2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

     3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l’obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

     a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all’interno dell’esercizio, di apposita tabella;

     b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l’obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell’esercizio, o comunque leggibile dall’esterno.

     4. Qualora, nell’ambito dell’esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve inoltre indicare l’eventuale componente del servizio.

     5. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall’esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

 

     Art. 20. (Commissioni comunali).

     1. I comuni o le unioni di comuni istituiscono una commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, composta da rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e della CCIAA.

     2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal Sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della commissione sono stabiliti dal Sindaco, sentiti i soggetti di cui al comma 1.

     3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito:

     a) alla programmazione dell’attività dei pubblici esercizi;

     b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;

     c) alla determinazione degli orari di esercizio dell’attività;

     d) ai programmi di apertura di cui all'articolo 18, comma 2.

     4. Per i comuni che non provvedono entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge all’istituzione della commissione consultiva, ai sensi del comma 1, è istituita una commissione per ciascuna comunità montana e, per il territorio non montano, per ciascuna provincia. Le commissioni sono nominate dai rispettivi presidenti.

 

     Art. 21. (Attività di somministrazione escluse dalla legge).

     1. La presente legge non si applica all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

     a) ai sensi della disciplina di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; nell'ambito di tali attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6;

     b) ai sensi della disciplina di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo) e della vigente normativa regionale in materia di agriturismo [5];

     c) da parte dei circoli privati nell'ambito della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).

 

     Art. 22. (Coordinamento con le altre norme che regolano la somministrazione).

     1. E’ fatta integralmente salva l’applicazione del d.p.r. 235/2001; in luogo delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi), richiamate all’articolo 3 del decreto, si applicano le condizioni stabilite dai comuni ai sensi dell’articolo 9, comma 2.

     2. Il requisito consistente nell’iscrizione al REC, di cui all’articolo 1 della legge 426/1971, richiamato dall’articolo 2 della legge 287/1991, deve intendersi in ogni caso sostituito, ove richiesto, con uno dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b).

     3. Sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

 

     Art. 23. (Sanzioni).

     1. A chiunque eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis, comma 1, del r.d. 773/1931.

     2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931.

     3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater, del r.d. 773/1931.

     4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).

     5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

 

     Art. 24. (Norme transitorie).

     1. Dall’entrata in vigore della presente legge i titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 287/1991, previo aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria e della frequenza al corso di aggiornamento professionale di cui all’articolo 6, comma 5, hanno diritto ad estendere la propria attività secondo quanto previsto all’articolo 3.

     2. A seguito della comunicazione di cui all’articolo 3 il comune integra il titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi della legge 287/1991 con l’indicazione della nuova attività.

     3. Il titolare di autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 287/1991 per uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare o cedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione.

     4. Il requisito professionale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) è riconosciuto a coloro che all’entrata in vigore della presente legge risultino aver avanzato domanda di iscrizione al REC, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell’iscrizione.

     5. A seguito dell’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale promuove l’aggiornamento della normativa igienico-sanitaria di riferimento per il settore delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

 

     Art. 25. (Abrogazioni).

     1. E' abrogata la legge regionale 21 giugno 1988, n. 32 (Direttive regionali sugli orari dei negozi e dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande).

 

     Art. 26. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese per l’effettuazione dei corsi professionali di cui all’articolo 6, comma 6 si provvede con le risorse stanziate all’UPB 5.0.4.0.2.237 “Programmi operativi relativi al F.S.E.” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 e successivi.

     2. All’autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.


[1] Abrogata dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.

[4] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 8 giugno 2007, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.