§ 3.6.42 - L.R. 25 novembre 2002, n. 27.
Normativa sull'occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, commercio
Data:25/11/2002
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Definizione di area pubblica).
Art. 3.  (Soggetti a cui si applicano le presenti norme).
Art. 4.  (Occupazioni abusive).
Art. 5.  (Comitato regionale consultivo sulle problematiche dell’abusivismo).
Art. 6.  (Sanzioni).
Art. 7.  (Entrata in vigore).


§ 3.6.42 - L.R. 25 novembre 2002, n. 27. [1]

Normativa sull'occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate.

(B.U. 29 novembre 2002, n. 48 – 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La Regione con la presente legge persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché delle disposizioni contenute nel titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

     2. La presente legge stabilisce norme generali alle quali i comuni devono attenersi nella disciplina delle funzioni amministrative concernenti il commercio abusivo su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

 

     Art. 2. (Definizione di area pubblica).

     1. Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

 

     Art. 3. (Soggetti a cui si applicano le presenti norme).

     1. Sono soggetti alla presente legge tutti coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio senza le autorizzazioni prescritte dalla legge.

 

     Art. 4. (Occupazioni abusive).

     1. Le occupazioni con l’esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive.

     2. Per la cessazione delle occupazioni abusive l’autorità comunale procede ai sensi dell’articolo 6.

 

     Art. 5. (Comitato regionale consultivo sulle problematiche dell’abusivismo).

     1. Presso la Giunta regionale è costituito il Comitato regionale consultivo sulle problematiche dell’abusivismo composto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio, da Unioncamere regionale, dai rappresentanti delle direzioni generali interessate per materia. Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Il Comitato ha i seguenti compiti:

     a) monitoraggio dei dati delle autorità competenti sull’abusivismo nei centri urbani;

     b) informazione, studi ed approfondimento delle dinamiche del commercio abusivo riferite alle statistiche di comuni e autorità competenti;

     c) individuazione di strumenti di lotta al fenomeno dell’abusivismo.

     3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese.

 

     Art. 6. (Sanzioni).

     1. A coloro che esercitano il commercio in forma abusiva ai sensi dell’art. 4 si applicano le sanzioni amministrative previste all’articolo 29 del d.lgs. 114/1998 e la contestuale confisca delle merci.

     2. Nei casi di violazione di cui al comma 1 l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle merci e trasmette immediatamente il verbale di accertamento e di sequestro all’autorità competente, dandone copia al trasgressore.

     3. L'autorità competente emana il provvedimento di confisca entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale.

     4. Le merci confiscate ai sensi del comma 1, qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili, devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione della merce stessa per fini giudiziari.

     5. Non si procede a confisca delle cose sequestrate o a distruzione delle cose confiscate se l’interessato, in via d’urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita e l’occupazione erano oggetto, rispettivamente, di autorizzazione e di concessione. In tale caso le merci sono restituite.

     6. Le merci confiscate non contraffatte consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza vengono custodite presso la depositeria comunale o altro magazzino allo scopo autorizzato e dell'atto di deposito è dato immediato avviso nell'albo pretorio del comune; qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio i beni non vengano reclamati dagli eventuali legittimi proprietari, il comune può procedere alla loro distruzione o, nel caso di consistente valore economico, alla vendita degli stessi tramite asta pubblica.

     7. I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l’igiene degli alimenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari), devono essere donati in beneficenza.

     8. L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il Sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni od altro soggetto individuato in base all'ordinamento dell'ente locale.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6.