§ 3.6.21 - L.R. 29 agosto 1988, n. 45.
Promozione e disciplina dei centri integrati all'ingrosso non alimentare.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, commercio
Data:29/08/1988
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione di centro commerciale all'ingrosso non alimentare.
Art. 3.  Requisiti del centro commerciale all'ingrosso non alimentare.
Art. 4.  Disciplina urbanistica.


§ 3.6.21 - L.R. 29 agosto 1988, n. 45. [1]

Promozione e disciplina dei centri integrati all'ingrosso non alimentare.

(B.U. 3 settembre 1988, n. 85, 10 suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente Legge, al fine di favorire il decongestionamento dei centri edificati interessati dalla presenza di attività commerciali all'ingrosso non più compatibili con il tessuto urbano circostante, anche in relazione ai sistemi di mobilità e di parcheggio, detta norme che agevolano le iniziative, di aggregazione, concentrazione e localizzazione esterna ai centri edificati, così come individuati ai sensi dell'art. 18 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 concernente «Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica: norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per intervento straordinario nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata» per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso non alimentare.

 

     Art. 2. Definizione di centro commerciale all'ingrosso non alimentare.

     1. Ai fini della presente Legge, per centro commerciale all'ingrosso non alimentare, conformemente a quanto previsto nel D.M. 15 luglio 1987, n. 316, si intende un «complesso di almeno cinque esercizi all'ingrosso, dotato di attrezzature e di servizi, concepito, promosso realizzato e gestito con criteri unitari da apposita società (o consorzio) e dotato comunque di adeguate infrastrutture per la raccolta, il deposito e lo smistamento delle merci».

 

     Art. 3. Requisiti del centro commerciale all'ingrosso non alimentare.

     1. Il centro commerciale all'ingrosso non alimentare, onde poter fruire della disciplina urbanistica dettata dal successivo art. 4, oltre a quanto previsto nel precedente art. 2, deve:

     a) essere destinato prevalentemente alla commercializzazione di beni non alimentari di largo e generale consumo;

     b) prevedere una superficie coperta non inferiore a 60.000 mq. per lo svolgimento delle attività commerciali all'ingrosso;

     c) prevedere una dotazione di adeguate infrastrutture e servizi necessari al deposito e smistamento dei prodotti commercializzati, nonché di servizi complementari e para-commerciali utili ad assicurare la compiutezza e la integrazione delle funzioni proprie del centro;

     d) essere inserito in un contesto territoriale direttamente collegato con grandi vie di comunicazione;

     e) prevedere un'adeguata dotazione di parcheggi in un rapporto non inferiore al 50% della superficie coperta del centro commerciale all'ingrosso; questa superficie a parcheggio almeno per tre quinti deve essere destinata a parcheggio pubblico o di uso pubblico;

     f) essere corredata da relazioni di impatto ambientale.

 

     Art. 4. Disciplina urbanistica.

     1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale approva, con apposita deliberazione, il regolamento che definisce i criteri e gli indirizzi per la localizzazione, la distribuzione territoriale e l'inserimento ambientale dei centri commerciali all'ingrosso non alimentare.

     2. I centri commerciali all'ingrosso non alimentare, ai fini degli oneri di urbanizzazione, sono assimilati agli interventi di carattere produttivo.

     3. La collocazione dei centri commerciali all'ingrosso non alimentare va prevista, di preferenza, nelle zone in cui gli strumenti urbanistici consentano la realizzazione di insediamenti produttivi, commerciali o terziario direzionali.

     4. Nel caso in cui la realizzazione dei centri commerciali all'ingrosso non alimentare interessi aree con destinazioni diverse rispetto a quelle di cui al precedente terzo comma, oppure interessi aree nelle quali l'edificazione sia assoggettata dallo strumento urbanistico generale in vigore presso il Comune interessato all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, l'approvazione di tale piano attuativo è soggetta alle formalità previste dall'art. 3 della L.R. 12 marzo 1984, n. 14 concernente «Norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi».

     5. In sede di approvazione la Giunta Regionale verifica la conformità ai criteri ed indirizzi di cui al precedente primo comma.

     6. L'approvazione del piano attuativo costituisce automatica approvazione di variante dello strumento urbanistico generale vigente presso il Comune interessato.

     7. A tal fine la documentazione costitutiva del piano attuativo adottato dal Comune deve comprendere anche gli elaborati prescritti dalle norme vigenti, per le varianti degli strumenti urbanistici generali.

     8. Le predette varianti non sono soggette alle limitazioni stabilite dall'art. 14 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 concernente «Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale paesistico».

     9. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui ai precedenti quarto, quinto e sesto comma, è necessario che lo strumento urbanistico attuativo sia corredato da una impegnativa irrevocabile da parte di tutti i proprietari alla realizzazione concreta degli elementi previsti dalle lett. a), b), c), ed e) del primo comma del precedente art. 3.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6.