§ 3.6.18 - L.R. 14 dicembre 1987, n. 37.
Partecipazione alle società consortili per la realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, commercio
Data:14/12/1987
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Società consortili.
Art. 2.  Condizioni generali.
Art. 3.  Mercati di interesse nazionale.
Art. 4.  Disposizioni procedurali.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Dichiarazione di urgenza.


§ 3.6.18 - L.R. 14 dicembre 1987, n. 37. [1]

Partecipazione alle società consortili per la realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso.

(B.U. 16 dicembre 1987, n. 50, 1° suppl. ord).

 

Art. 1. Società consortili.

     1. La regione Lombardia, al fine di realizzare gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agro-alimentare, partecipa a società consortili che perseguono la finalità della costruzione e della gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso ed in conformità a quanto disposto dai successivi articoli della presente Legge, secondo le direttive contenute nella deliberazione del CIPE 14 ottobre 1986, in attuazione dell'art. 11 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     2. Nella composizione del capitale delle società consortili previste dal precedente comma deve essere assicurata la partecipazione maggioritaria congiunta della Regione, del Comune e della Camera di Commercio competenti, per territorio nonché la partecipazione minoritaria di altri Enti pubblici, di Istituti di credito, di privati interessati anche attraverso loro Società od associazioni di categoria specificamente rappresentative del settore.

     3. L'attuazione di quanto disposto dal precedente secondo comma da parte della Regione è subordinato all'effettiva relativa disponibilità finanziaria prevista nei singoli bilanci regionali.

 

     Art. 2. Condizioni generali.

     1. La partecipazione della Regione alla società di cui al precedente art. 1 è subordinata alla condizione che gli statuti o gli atti costitutivi prevedano:

     a) la realizzazione da parte della società stessa di iniziative coerenti con le indicazioni e gli obiettivi della programmazione regionale;

     b) la riserva a favore della Regione del diritto di opzione, in caso di aumenti del capitale sociale;

     c) vincoli sul trasferimento delle quote di partecipazione che garantiscano in ogni caso il permanere della quota maggioritaria della Regione, del Comune e della Camera di Commercio, in conformità a quanto disposto dal secondo comma del precedente art. 1;

     d) l'economicità della gestione;

     e) il collegio dei revisori dei conti;

     f) che i rappresentanti della Regione e del Comune nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale siano nominati ai sensi degli artt. 2458 del C.C. e che, ai sensi dell'art. 2460 del C.C., sia tra essi eletto il Presidente del Collegio sindacale;

     g) che, nel Consiglio d'amministrazione e nell'eventuale comitato esecutivo, ai rappresentanti previsti dalla Regione, dal Comune e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sia garantita congiuntamente una posizione di maggioranza.

     2. I rappresentanti della Regione negli organi societari sono nominati dal Consiglio Regionale, secondo il disposto del quinto comma, punto 10 dell'art. 6 e art. 48 dello Statuto e delle procedure della L.R. 2/79.

 

     Art. 3. Mercati di interesse nazionale.

     1. Quando le società consortili sono costituite per la costruzione e la gestione di mercati di interesse nazionale, la partecipazione della Regione al capitale sociale non può superare il 15%. Tale partecipazione al capitale sociale si mantiene fino a che non sia esaurita la fase di costruzione e sia avviata quella di gestione.

 

     Art. 4. Disposizioni procedurali.

     1. Conformemente alle indicazioni del piano regionale di settore, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale del 22 aprile 1980, n. II/1551 «Indicazioni programmatiche per lo sviluppo e la ristrutturazione dei mercati all'ingrosso», che dovrà essere adeguato alle indicazioni previste dal piano nazionale definito con deliberazione CIPE, la Giunta Regionale, previa intesa con la CCIAA e con i Comuni competenti per territorio in ordine alla formazione della complessiva partecipazione di capitale pubblico in via maggioritaria, delibera la partecipazione, acquisito il parere della Commissione consiliare competente per materia.

     2. La deliberazione fissa i limiti di intervento finanziario ed autorizza il Presidente della Giunta Regionale ad intervenire alla costituzione della società consortile nei limiti e secondo le previsioni della deliberazione stessa, previo accertamento che lo Statuto della società sia conforme ai requisiti prescritti dalla citata delibera del CIPE, e non in contrasto con la disciplina prevista dalla Legge Regionale del 22 gennaio 1975, n. 12 «Ristrutturazione dei mercati all'ingrosso».

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     Per le finalità di cui al precedente art. 1 - I comma - è autorizzata per il 1987 la spesa di L. 100 milioni.

     Agli oneri derivanti, pari a L. 100 milioni, dall'attuazione di quanto disposto dal precedente I comma si provvede mediante la riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza, determinata ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/87, e di cassa del capitolo 1.3.6.3.1.1962 «Contributi regionali alle associazioni dei consumatori riconosciuta a livello regionale per attività finalizzate a qualificare e a orientare i consumi e a salvaguardare l'interesse generale dei consumatori» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

     In relazione a quanto disposto dal precedente I comma, alla Parte II dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

     a) è istituito il capitolo 2.1.4.1.7.2438 «Partecipazione della regione a società consortili che perseguono le finalità di costruzione e di gestione di mercati agro-alimentari e all'ingrosso» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100 milioni.

 

     Art. 6. Dichiarazione di urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.