§ 3.5.14 - L.R. 7 agosto 1981, n. 45.
Aumento della partecipazione azionaria alla Finlombarda S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:07/08/1981
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Aumento partecipazione regionale alla Finlombarda S.p.A.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Clausola d'urgenza.


§ 3.5.14 - L.R. 7 agosto 1981, n. 45. [1]

Aumento della partecipazione azionaria alla Finlombarda S.p.A.

 

Art. 1. Aumento partecipazione regionale alla Finlombarda S.p.A.

     1. La regione Lombardia in attuazione degli indirizzi del programma regionale di sviluppo per gli anni 1981-83 sottoscrive, ad incremento della partecipazione azionaria già in atto con la Finlombarda S.p.A., nuove azioni in misura tale da consentire una partecipazione complessiva regionale non inferiore al trenta per cento del capitale sociale.

     2. Il presidente della giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere le nuove azioni, nonché a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operanti gli obiettivi di cui al presente articolo nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 24 gennaio 1975, n. 23 in quanto compatibili.

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 4.000 milioni al cui finanziamento si provvede mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

     - nella parte 2, ambito 1, settore 4, obiettivo 1, sono istituiti:

     - il progetto 2.1.4.1.1 «Acquisizione di quote sociali della Finlombarda S.p.A.»;

     - il capitolo 2.1.4.1.1.1344 «Spesa per l'acquisto di azioni della Finlombarda S.p.A» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 4.000 milioni.

     3. La dotazione finanziaria di cassa del capitolo 1.5.1.1.1.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» è ridotta di L. 4.000 milioni.

     4. La dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.5.2.1.2. 958 «Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui» è ridotta di L. 4.000 milioni.

 

     Art. 3. Clausola d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.