§ 3.2.8 - L.R. 10 dicembre 1986, n. 67.
Erogazione in anticipazione a favore degli allevatori degli indennizzi per l'abbattimento e la distruzione di animali infetti.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:10/12/1986
Numero:67


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Procedure di liquidazione.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Clausola d'urgenza.


§ 3.2.8 - L.R. 10 dicembre 1986, n. 67. [1]

Erogazione in anticipazione a favore degli allevatori degli indennizzi per l'abbattimento e la distruzione di animali infetti.

(B.U. 11 dicembre 1986, n. 50, 1 suppl. ord.).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. Allo scopo di non compromettere ulteriormente l'economia aziendale degli allevamenti colpiti dai provvedimenti di abbattimento e di distruzione degli animali infetti da malattie per le quali è previsto l'abbattimento e la distruzione a norma delle vigenti disposizioni, è autorizzata l'erogazione in anticipazione in conto capitale a carico del bilancio regionale delle indennità di abbattimento previste dall'art. 1 della Legge 23 gennaio 1968, n. 34 modificata con Legge 7 marzo 1985, n. 98, nella misura dell'importo a carico dello Stato rispetto al valore medio di mercato determinato ai sensi del Decreto Ministeriale 8 novembre 1968, e del Decreto Legge 29 settembre 1986, n. 594, in attesa che lo Stato provveda all'assegnazione della quota complessiva di finanziamento prevista a carico del proprio bilancio.

 

     Art. 2. Procedure di liquidazione.

     1. Alla liquidazione in acconto delle indennità di cui all'art. 1 si provvede, su domanda dei proprietari degli animali abbattuti e distrutti da presentarsi all'U.S.S.L. competente per territorio, con provvedimento del Presidente del comitato di gestione dell'Ente responsabile interessato, secondo le modalità e le procedure previste dal Decreto Ministeriale 8 novembre 1968, integrato dal Decreto Ministeriale 27 aprile 1983.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. In relazione a quanto disposto dalla presente Legge, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

A) Stato di previsione delle entrate

     1) al titolo 3, categoria 5, è istituto il capitolo 3.5.2261 «Recupero delle indennità corrisposte in conto capitale agli allevatori per l'abbattimento degli animali affetti da malattie infettive ai sensi dell'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.300 milioni.

B) Stato di previsione delle spese

     1) alla parte I, ambito 2, settore 3, finalità 1, attività 2, è istituito il capitolo 1.2.3.1.2.2262 «Anticipazioni regionali in conto capitale a favore degli allevatori per l'abbattimento di animali affetti da malattie infettive ai sensi dell'art. 1 della Legge 23 gennaio 1968, n. 34,» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.300 milioni.

 

     Art. 4. Clausola d'urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.