§ 3.1.82 - L.R. 14 gennaio 1995, n. 4.
Modifiche ed integrazioni alla l.r. 30 novembre 1991, n. 29 «Sviluppo delle strutture cooperativistiche in agricoltura ai sensi della l.r. 7 marzo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:14/01/1995
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. La rubrica del TITOLO I della l.r. 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituita:
Art. 2.      1. L'art. 2 della l.r. 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituito:
Art. 3.      1. L'art. 3 della l.r. 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituito:
Art. 4.      1. Il comma 1 dell'art. 4 della l.r. 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituito:
Art. 5.      1. L'art. 5 della l.r. 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituito:
Art. 6.      1. L'art. 6 della l.r. 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituito:
Art. 7.      1. Il comma 1 dell'art. 8 della l.r. 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituito:
Art. 8.      1. L'art. 11 della l.r. 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituito:
Art. 9.      1. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della l.r. 30 novembre 1991, n. 29, è aggiunto il seguente comma 5:


§ 3.1.82 - L.R. 14 gennaio 1995, n. 4. [1]

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 30 novembre 1991, n. 29 «Sviluppo delle strutture cooperativistiche in agricoltura ai sensi della l.r. 7 marzo 1991, n. 61.

(B.U. 19 gennaio 1995, n. 3 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. La rubrica del TITOLO I della l.r. 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituita:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. L'art. 2 della l.r. 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. L'art. 3 della l.r. 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Il comma 1 dell'art. 4 della l.r. 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. L'art. 5 della l.r. 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. L'art. 6 della l.r. 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. Il comma 1 dell'art. 8 della l.r. 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. L'art. 11 della l.r. 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della l.r. 30 novembre 1991, n. 29, è aggiunto il seguente comma 5:

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.