§ 3.1.35 - R.R. 14 maggio 1985, n. 4.
Disciplina del nomadismo in apicoltura sul territorio lombardo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:14/05/1985
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Definizione di nomadismo in apicoltura.
Art. 2.  Commissione apistica locale.
Art. 3.  Compiti della commissione apistica locale.
Art. 4.  Richiesta di trasferimento.
Art. 5.  Accettazione della richiesta.
Art. 6.  Comunicazioni dello spostamento.
Art. 7.  Deroga all'obbligo della comunicazione preventiva di spostamento degli apiari.
Art. 8.  Variazione del periodo di permanenza nelle zone di pascolo.
Art. 9.  Vigilanza sul nomadismo.
Art. 10.  Sanzioni.


§ 3.1.35 - R.R. 14 maggio 1985, n. 4. [1]

Disciplina del nomadismo in apicoltura sul territorio lombardo.

(B.U. 18 maggio 1983, n. 20, 1° Suppl. Ord.).

 

Art. 1. Definizione di nomadismo in apicoltura.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per nomadismo quel particolare tipo di conduzione dell'allevamento apistico che si basa sull'utilizzazione di differenti zone nettarifere mediante uno o più spostamenti annuali degli apiari.

     2. Tali apiari sono definiti nomadi.

 

     Art. 2. Commissione apistica locale.

     1. In ognuna delle zone di cui alle leggi regionali 5 aprile 1980, n. 35 e 5 aprile 1980, n. 36 interessate al nomadismo è istituita una commissione apistica locale composta:

     - dal presidente del comitato di gestione dell'ente responsabile dei servizi di zona o da un suo delegato che la presiede;

     - dal responsabile del servizio veterinario dell'U.S.S.L. o da un veterinario dell'unità operativa di sanità animale da esso delegato;

     - da due rappresentanti di ciascuna delle associazione di produttori apistici, di cui all'art. 13 della legge regionale 25 giugno 1983, n. 54, esistenti sul territorio regionale.

     2. La commissione che ha sede presso la rispettiva U.S.S.L. dura in carica tre anni ed è nominata dal comitato di gestione dell'ente responsabile dei servizi di zona.

     3. Lo stesso comitato di gestione provvede ad integrare i componenti della commissione con i rappresentanti delle associazioni d produttori apistici che, avendo ottenuto il riconoscimento ufficiale da parte della regione, ne abbiano formulato formale richiesta.

 

     Art. 3. Compiti della commissione apistica locale.

     1. La commissione apistica locale, allo scopo di tutelare la sanità degli apiari nonché le esigenze di pascolo degli stessi, formula entro il 31 gennaio di ogni anno criteri di massima al fine di disciplinare l'assegnazione delle postazioni per l'esercizio del nomadismo, la consistenza degli apiari nomadi da ammettere nelle singole zone, la durata della stabulazione degli stessi in zona.

     2. Nel formulare i criteri la commissione dovrà tenere conto:

     a) del numero e della consistenza in alveari e della dislocazione degli apiari stanziali presenti sul territorio;

     b) del tipo di essenze nettarifere esistenti in zona e del relativo carico ottimale di alveari per ettaro secondo quanto riportato nell'allegato 1 del presente regolamento;

     c) delle disposizioni emanate dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato, in merito alle distanze tra gli apiari;

     d) della priorità dell'utilizzazione di una postazione acquisita da parte dell'apicoltore nomade che già abitualmente frequenta la stessa;

     e) del raggio dell'area minima di pascolo di un apiaro determinata in base alla formula di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

     3. La commissione, sulla scorta dei criteri formulati esprime all'ente responsabile dei servizi di zona un motivato parere sull'ammissione in zona dei nomadisti che ne abbiano fatto richiesta.

 

     Art. 4. Richiesta di trasferimento.

     1. Chiunque intenda trasferire a scopo di nomadismo i propri alveari deve farne richiesta di norma entro il 31 gennaio di ogni anno all'ente responsabile dei servizi di zona competente per il territorio di destinazione, indicando:

     a) cognome e nome con relativa residenza;

     b) il comune di destinazione, la via o frazione o la località, il nominativo del proprietario o conduttore del fondo o della pertinenza;

     c) il numero massimo di alveari che saranno spostati;

     d) il tipo di fioritura che intende utilizzare;

     e) la presumibile data del trasferimento e la presunta durata della permanenza in luogo.

 

     Art. 5. Accettazione della richiesta.

     1. L'ente responsabile dei servizi di zona, entro la fine del mese di febbraio, sentito il parere formulato dalla commissione apistica locale, comunica agli interessati l'accettazione o il motivato diniego della richiesta di cui all'articolo precedente.

     2. In caso di accettazione saranno indicati: l'ubicazione della postazione, il numero degli alveari trasferibili, il periodo massimo di permanenza ed il tipo di fioritura.

     3. L'ente responsabile dei servizi di zona, inoltre, contestualmente alla comunicazione di cui al precedente primo comma, invia al nomadista ammesso in zona un apposito cartello, da esporre in modo visibile presso l'apiario, riportante in modo indelebile, oltre le generalità ed il domicilio del possessore dell'apiario nomade, tutte le indicazioni di cui al precedente comma.

 

     Art. 6. Comunicazioni dello spostamento.

     1. Nei giorni immediatamente precedenti il trasferimento degli alveari verso la postazione concessa, il nomadista, mediante lettera racc. R.R., dà comunicazione del prossimo spostamento all'ente responsabile dei servizi di zona, competente per territorio, allegando copia del certificato sanitario o della dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 10 della legge Regionale 25 giugno 1983, n. 54, e successive modificazioni.

     2. Il certificato sanitario, valido 30 giorni dalla data di emissione, da rilasciarsi su richiesta dell'interessato, dal servizio veterinario dell'U.S.S.L. dove ha sede l'apiario, o la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente primo comma, devono attestare che gli alveari destinati a spostamenti sono sani, che provengono da un apiario esente da malattie soggette all'obbligo delle denunce e che lo stesso è ubicato in zona, avente raggio di 3 km, in cui non sono in atto provvedimenti di polizia veterinaria nei confronti delle stesse malattie.

     3. Gli alveari accompagnati dalla dichiarazione di provenienza, dovranno essere sottoposti agli opportuni controlli sanitari da parte del competente servizio veterinario del comune di arrivo.

 

     Art. 7. Deroga all'obbligo della comunicazione preventiva di spostamento degli apiari.

     1. In via del tutto eccezionale, per motivate esigenze di sfruttamento di particolari pascoli, per servizi di impollinazione imprevisti o comunque qualora si renda necessario l'urgente trasferimento dell'apiario al fine di garantire la sopravvivenza delle api stesse, è consentito lo spostamento degli alveari anche senza la preventiva richiesta di cui al precedente art. 4 e la comunicazione di cui al precedente comma 1 dell'art. 6.

     2. In tali casi gli apicoltori interessati dovranno immediatamente informare il servizio veterinario dell'U.S.S.L. competente per il territorio di destinazione che provvederà agli opportuni accertamenti sanitari.

 

     Art. 8. Variazione del periodo di permanenza nelle zone di pascolo.

     1. Al fine di permettere all'apicoltore nomade il pieno utilizzo del pascolo nettarifero in rapporto alle variazioni stagionali dei tempi di fioritura, è consentito un anticipo fino a venti giorni o una proroga fino a non oltre venti giorni rispetto ai termini fissati dall'ente responsabile dei servizi di zona nella comunicazione di accettazione della domanda.

 

     Art. 9. Vigilanza sul nomadismo.

     1. La vigilanza sanitaria sugli apiari nomadi è affidata al servizio veterinario dell'U.S.S.L. che provvede anche a verificare il rispetto delle indicazioni formulate dall'ente responsabile dei servizi di zona in merito alla collocazione degli apiari stessi.

     2. Nell'esercizio di tale attività di vigilanza il servizio può avvalersi di esperti messi a disposizione da ognuna delle associazioni di produttori apistici riconosciute e presenti sul territorio.

 

     Art. 10. Sanzioni.

     1. Per le violazioni delle prescrizioni previste dagli artt. 6, primo e secondo comma, 7, secondo comma e 8 del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative disposte dall'art. 11, lettera b) della legge regionale 25 giugno 1983, n. 54, e successive modificazioni.

 

 

 

Allegato n. 1

CARICO DI ALVEARE PER ETTARO DI PASCOLO UTILE

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Essenze                                                    Alveari

                                                        per ettaro

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Robinia Pseudoacacia (acacia)                           da 3,0 a 8

Castanea sativa (castagno)                              da 1,5 a 4

Tilia (tiglio)                                          da 1,5 a 4

Trifolium pratense (trifoglio ladino)                   da 1,0 a 2

Taraxacum officinale (tarassacco)                     da 1,5 a 2,5

Medicago sativa (erba medica)                           da 1,0 a 2

Flora mista di montagna (oltre m 1.000)               da 1,5 a 2,5

Flora mista di collina (fino a m 1.000)                 da 1,0 a 2

Flora mista di pianura                                  da 1,0 a 2

Frutteti - Servizio di impollinazione                   da 2,0 a 8

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Allegato n. 2

Formula per la determinazione del raggio dell'area minima di pascolo di un

apiario espressa in metri:

 

                               _N _E

                  R = 56,42 ------------

                                _C

 

     Dove:

     R = raggio in metri dell'area minima di pascolo della circonferenza

occupata da un apiario;

     N = numero di arnie della postazione;

     C = potenziale apistico della zona espresso nel numero di arnie per

ettaro;

     E = % dell'essenza nettarifera presente nella zona considerata;

     56,42 = costante fisso.

 

            VALORI DI E PER PERCENTUALI DI ESSENZA NETTARIFERA

 

10%   E = 10                                        70%   E = 1,45

20%   E = 5                                         80%   E = 1,25

30%   E = 3,3                                       90%   E = 1,1

40%   E = 2,5                                      100%   E = 1

50%   E = 2

60%   E = 1,7

 

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 maggio 2017, n. 15.